Indipendenza della vigilanza e della statistica nella medicina della procreazione con assistenza medica
07.479 · Iniziativa parlamentare · 2007-10-05
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Le basi legali della LPAM vanno precisate in modo da garantire l'indipendenza riguardo alla vigilanza sui centri di medicina della procreazione con assistenza medica e l'indipendenza per l'allestimento di una statistica completa, inizialmente previste dal legislatore.
Occorre in particolare osservare che:
- la rilevazione statistica di cui all'articolo 11 LPAM è eseguita da un organo statale indipendente e non, ad esempio, dalla Società svizzera per la medicina riproduttiva, menzionata nell'ordinanza del Consiglio federale sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), ovvero dalla sua commissione FIVNAT, una mera esponente del gruppo d'interesse dei medici della riproduzione;
- tutte le cifre richieste nell'articolo 11 LPAM dal 2001 vanno rilevate nuovamente e pubblicate da un'istanza indipendente, in particolare anche quelle esatte nell'articolo 42 LPAM;.
- l'articolo 14 capoverso 2 OMP è modificato così che i dati trasmessi dall'autorità di vigilanza all'Ufficio federale di statistica non lo siano più in forma anonima, bensì decodificati per i singoli centri di medicina della riproduzione;
- le ispezioni senza preavviso di cui all'articolo 12 LPAM sono effettuate da organi statali indipendenti e non, a titolo di "prestazione", da gruppi d'interesse degli stessi medici della riproduzione;
- il numero dei cosiddetti embrioni soprannumerari va rilevato in maniera differenziata, considerando, tra l'altro, i motivi per cui un embrione è stato fatto morire nonché l'utilizzo per la ricerca.
Begründung
A pagina 249 del messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 relativo alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica si precisa:
"Le persone in possesso di un'autorizzazione devono presentare rapporto annuale sull'operato all'autorità competente ... Infatti, l'impiego abusivo delle tecniche di procreazione assistita o dell'ingegneria genetica è per sua natura malagevole da scoprire ... Il rapporto sull'operato deve garantire che eventuali irregolarità non vengano scoperte soltanto per caso." Rimane più che dubbio se ciò può essere soddisfatto per mezzo di dati trasmessi dalla commissione FIVNAT (commissione della Società svizzera per la medicina riproduttiva, SGRM-SSMR!) "in forma aggregata all'UFS" (statistica della procreazione medicalmente assistita 2005, pag. 6), eludendo, di fatto, le autorità di vigilanza cantonali. Persino nella seconda statistica, pubblicata il 31 maggio 2007, mancano taluni dati che andrebbero rilevati in conformità con la legge: gli spermatozoi dei donatori di sperma utilizzati per gli anni 2001 e 2002, il numero degli embrioni congelati prima dell'entrata in vigore della LPAM in virtù dell'articolo 42, il numero degli embrioni soprannumerari per gli anni 2001, 2002, 2004 e 2005.
Ancora una volta, a pagina 1076 del suo messaggio del 20 novembre 2002 relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (02.083), il Consiglio federale rinvia all'articolo 42 LPAM, come se il rispetto di questo articolo fosse la cosa più ovvia di questo mondo: "Occorre ora chiarire cosa accade con gli embrioni soprannumerari creati prima dell'entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione (1° gennaio 2001). L'articolo 42 LPAM contiene a questo riguardo una disposizione transitoria: gli embrioni che sono conservati al momento dell'entrata in vigore della legge vanno notificati alle competenti autorità cantonali ..." Il fatto è che fino a oggi non è mai stata pubblicata in Svizzera, secondo i criteri dell'articolo 11 LPAM, una statistica di cui all'articolo 42 LPAM. La prima statistica è stata pubblicata il 2 novembre 2006, vi mancavano numerose indicazioni richieste nell'articolo 11 LPAM che in parte verranno fornite, o addirittura corrette nuovamente, nella più recente statistica. Inoltre, le cifre sono state per la maggior parte rilevate non dall'UFSP e dagli organi di vigilanza, bensì direttamente dalla cosiddetta commissione FIVNAT. Nell'estate precedente la pubblicazione del primo rapporto, il Consiglio federale ha precipitosamente tentato di coprire la pluriennale inosservanza illecita di fornire una statistica corretta da esso stesso rilevata designando nella sua ordinanza la SSMR-SGRM quale fornitrice di dati (ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali; RS 431.012.1) - e questo ben cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge, che esige un rapporto annuale! Anche durante il dibattito inerente alla legge sulle cellule staminali il Consiglio federale non è mai stato in grado di rendere noto il numero corretto di embrioni soprannumerari.
A parte lo statistico, la suddetta commissione FIVNAT (sottocommissione della SSMR-SGRM) si compone di personalità esercitanti tutte funzioni direttive in centri di medicina della riproduzione svizzeri. Pur se si parla di un audit da parte di esperti stranieri, ciò è lungi dal garantire la necessaria indipendenza in questa delicata questione. L'articolo 11 LPAM dice molto chiaramente che il rapporto va presentato all'autorità competente e non alla FIVNAT, e neppure previamente a quest'ultima e poi alla prima.
Si è rivelato un errore il fatto che l'articolo 14 capoverso 2 OMP preveda una trasmissione dei dati in forma anonima dall'autorità di vigilanza all'Ufficio federale di statistica, poiché conformemente all'articolo 11 capoverso 4 LPAM non è prevista una simile anonimizzazione. Eventuali irregolarità, che si ritrovano perfino nella statistica della FIVNAT, devono potere essere attribuite ai centri di medicina della riproduzione responsabili. Ad esempio, secondo la statistica della FIVNAT per il 2001, in due cicli di trattamento sono stati trasferiti più di tre embrioni, un'infrazione all'articolo 17 capoverso 1 LPAM, punibile con l'arresto o con la multa se intenzionale ai sensi dell'articolo 37 lettera g LPAM.
La mancanza d'indipendenza del controllo della medicina della riproduzione è messo in dubbio per un secondo aspetto: le ispezioni senza preavviso previste all'articolo 12 LPAM vengono in parte effettuate anche dalla SGRM-SSMR, e le autorità evidentemente lo tollerano. Una situazione confermata anche dal presidente della commissione FIVNAT, il professor Michael K. Kohl, nel rapporto annuale 2005 della commissione: "Ma la FIVNAT propone anche l'organizzazione e l'effettuazione delle ispezioni previste dalla legge sulla medicina della procreazione. Nell'anno in rassegna un cantone si è avvalso di questa prestazione di servizio. L'ispezione è riuscita e ringraziamo l'esperto, dott. H.J. Welti, per la competenza del suo lavoro" (Fonte: http://www.sgrm.org/49638/53703.html).
Riassumendo: per quanto riguarda statistica e vigilanza, non è garantita l'indipendenza relativa alla statistica nella medicina della procreazione con assistenza medica. Numerosi interventi hanno reso attento il Consiglio federale sulla questione (06.3777 Ip. Wäfler: Statistica della procreazione medicalmente assistita 2002-2004; 06.3484 Ip. Freysinger: Embrioni soprannumerari; 06.3101 Ip. Wäfler: FIV ed aborti in Svizzera nel 2003 e 2004; 05.3848 Ip. Wäfler: Applicazione dell'obbligo di notifica e dei controlli per scopi statistici nell'ambito della LPAM e della LCel; 04.3114 Ip. Wäfler: Costituzionalità. Vigilanza e controllo per LCel/ORCel e LPAM/OMP; 01.5273 I Graf: Embrioni soprannumerari in Svizzera). Evidentemente finora la situazione non è migliorata in alcun modo ed è perciò necessario che il Parlamento agisca sul piano legislativo per ristabilire l'indipendenza, inizialmente prevista e risultante dai lavori preparatori, di statistica e vigilanza nella medicina della procreazione con assistenza medica. In questa delicata materia non vi sono compromessi. Se in relazione a nuovi progetti favorevoli alla ricerca si parla di legislazione severa e rigidi controlli, occorre fornire la prova del fatto.