08.3107 · Postulato · 2008-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le seguenti questioni e di presentare un rapporto in merito.
1. Condivide l'opinione secondo cui il mantenimento del segreto bancario sarebbe sostanzialmente agevolato dall'integrazione nel Codice penale delle disposizioni penali applicabili alla sottrazione d'imposta che figurano nelle leggi fiscali? In caso affermativo, prossimamente intende presentare una proposta in tal senso?
2. In analogia alla normativa concernente la sottrazione d'imposta in materia di imposte indirette prevista nell'accordo sulla lotta contro la frode concluso con l'UE nell'ambito degli accordi bilaterali II, è disposto a integrare nel Codice penale la sottrazione d'imposta anche per quanto riguarda le imposte dirette sul reddito e sulla sostanza, istituendo di conseguenza la doppia punibilità della sottrazione nel quadro dell'assistenza giudiziaria?
3. Oltre a semplificare il sistema fiscale, è disposto a integrare nel Codice penale la sottrazione d'imposta, come misura preventiva e mezzo per accrescere l'efficienza della lotta contro la sottrazione d'imposta nel nostro Paese?
4. Quali misure ulteriori o alternative sta esaminando per promuovere l'etica fiscale e ridurre al minimo la sottrazione d'imposta nell'interesse dei contribuenti?
Begründung
La sottrazione d'imposta lede lo Stato e la comunità, nuoce ai contribuenti svizzeri, alle casse dei comuni, dei cantoni e della Confederazione. Una seria lotta contro la sottrazione d'imposta è nell'interesse generale. Procedure fiscali semplificate agevolano l'autodichiarazione e il controllo delle autorità fiscali.
La distinzione giuridica tra la sottrazione d'imposta, quale delitto ai sensi delle leggi fiscali, e la frode fiscale, quale fattispecie del Codice penale, provoca regolarmente inutili tensioni e discussioni con gli Stati europei, poiché l'assistenza giudiziaria fondata sul principio della doppia punibilità è attualmente possibile soltanto in materia di frode fiscale. In tale contesto, anche il segreto bancario si ritrova costantemente sotto il fuoco incrociato della critica. È possibile che in futuro aumenteranno questi dibatti inutili e diffamanti sulla facilitazione della sottrazione d'imposta da parte dell'ordinamento giuridico svizzero. Essi potrebbero però essere agevolmente eliminati sopprimendo nel contempo anche la pressione sul segreto bancario. Basterebbe traslare le disposizioni penali applicabili alla sottrazione d'imposta ad esempio dalla legge federale sulle imposte dirette (art. 174 segg.) al Codice penale. In tal modo l'assistenza giudiziaria sarebbe possibile anche nei casi di sottrazione d'imposta. Questa operazione produrrebbe anche in Svizzera l'effetto preventivo auspicato. Per quanto concerne la pena applicabile, la distinzione fra sottrazione d'imposta e frode fiscale potrebbe essere mantenuta anche nel Codice penale.
L'accordo sulla lotta contro la frode concluso tra la Svizzera e l'UE nell'ambito degli accordi bilateriali II non fa distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale in materia di imposte indirette (ad es. IVA). A fini preventivi e per migliorare l'assistenza giudiziaria, sarebbe pertanto logico integrare la sottrazione d'imposta nel Codice penale per quanto riguarda le imposte dirette sul reddito e sulla sostanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. In occasione dei Bilaterali II, la Svizzera ha sempre difeso il mantenimento del segreto bancario nell'ambito delle imposte dirette soprattutto nei dossier sulla fiscalità del risparmio, sulla cooperazione in materia di giustizia, polizia, asilo e migrazione (Schengen/Dublino) nonché sulla lotta contro la frode. Costringere ora le banche a fornire informazioni rendendo punibile la sottrazione di imposte dirette, sarebbe alquanto contraddittorio, anche se si prevedesse un allentamento del segreto bancario solo per i casi più gravi.
Dal rapporto della commissione di esperti Marty dell'ottobre 2004 è emerso che il quadro di sanzioni fiscali può senz'altro essere conservato anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rapporto ritiene perfettamente inutili soprattutto le misure coercitive nell'ambito della persecuzione penale di casi relativi alla sottrazione d'imposta, poiché a questo proposito il fisco dispone già dei necessari poteri. In caso di colpa grave la sottrazione può essere punita con una multa pari sino al triplo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve la multa può essere ridotta fino a un terzo. Inoltre, la fattispecie della sottrazione d'imposta è un concetto molto vasto che comprende anche la negligenza. Trasformare una violazione di simile portata in una fattispecie penale sarebbe senza dubbio esagerato e solleverebbe interrogativi anche dal punto di vista dello Stato di diritto.
Tra l'altro, la Svizzera offre assistenza giudiziaria nei casi di frode fiscale, soprattutto quando vengono elaborati tessuti di menzogne o fornite dichiarazioni ingannevoli non verificabili, indipendentemente dal fatto se le tasse in questione siano dirette o indirette.
Infine si rimanda alla legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Al momento non si ritiene necessaria una legislazione complementare nell'ambito del diritto penale fiscale.
4. Il Consiglio federale ritiene le sanzioni fiscali importanti e necessarie, tuttavia queste non devono costituire il pilastro centrale del sistema fiscale. È più importante aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Se il gettito fiscale è impiegato in modo parsimonioso e ragionevole, si accresce la fiducia del contribuente. È inoltre essenziale che le autorità fiscali instaurino un rapporto corretto e semplice con i contribuenti. Questi fattori contribuiscono in maniera determinante a mantenere una buona morale fiscale in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.