08.3587 · Mozione · 2008-10-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rendere più favorevoli alle PMI le disposizioni sul sistema interno di controllo e sulla gestione dei rischi modificando la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR).
Begründung
La LSR, in vigore dall'inizio del 2008, dimostra chiaramente di aver comportato specialmente per le PMI sviluppi disastrosi, né voluti né previsti dal Parlamento:
- Poche PMI possono oggi rinunciare a una revisione limitata (dispendio paragonabile a quello finora necessario per una revisione "normale"), dal momento che le società di revisione e le banche esercitano una forte pressione sulle imprese.
- Le PMI che secondo la legge necessiterebbero in fondo soltanto una revisione limitata devono sottoporsi a una revisione ordinaria. Il dispendio supplementare rispetto alla precedente revisione si situa tra il 25 e il 40 per cento.
- Le società di revisione costringono anche le medie e piccole società anonime ad allestire (secondo le indicazioni della Camera fiduciaria svizzera) un dispendioso sistema interno di controllo (SIC) e un'altrettanto dispendiosa gestione dei rischi (GR). Sono le società di revisione a obbligare le imprese - sempre riferendosi alla LSR - a predisporre in dettaglio il SIC secondo le indicazioni della Camera fiduciaria svizzera (tali indicazioni constano di 20 pagine solo per quanto concerne il SIC). Questa pressione si riflette anche nel drastico aumento delle imprese che hanno cambiato società di revisione negli ultimi mesi.
- Per concludere, il legislatore ha decisamente sottovalutato le ripercussioni implicite e la pressione di banche e società di revisione. Si è aperto un vaso di Pandora, che ha lasciato le PMI in balia di banche e società di revisione. Dato il loro esiguo peso come entità singole, le imprese non hanno alcuna possibilità di opporsi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il nuovo diritto in materia di revisione comprende due parti. La legge sui revisori è in vigore dal 1° settembre 2007 e disciplina l'abilitazione alla revisione nonché la sorveglianza degli uffici di revisione di società con azioni quotate in borsa. Le modifiche nel Codice delle obbligazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008 e riguardano l'obbligo di revisione e i compiti dell'ufficio di revisione. L'autore della mozione solleva tre punti disciplinati nel Codice delle obbligazioni.
In primo luogo, le società con azioni quotate in borsa e le società che nel corso di due esercizi consecutivi hanno superato due valori soglia su tre (bilancio complessivo di 10 milioni di franchi, cifra d'affari pari a 20 milioni di franchi, effettivo di 50 posti a tempo pieno in media annuale) devono essere oggetto di una revisione ordinaria. Tutte le imprese al di sotto di tali limiti devono sottoporsi a una revisione limitata, una "revisione light" per PMI. Se non ha più di dieci posti a tempo pieno, un'impresa può rinunciare, con il consenso di ogni azionista, a questa revisione limitata e quindi a qualsiasi revisione.
Secondo le indicazioni dell'Ufficio federale del registro di commercio, nei primi tre trimestri del 2008 sono state fondate 6936 società anonime e 9341 Società a garanzia Limitata. Il 49 per cento delle società anonime e l'81 per cento delle SAGL hanno rinunciato a qualsiasi revisione. Ciò corrisponde ai due terzi (68 per cento) di tutte le società di capitali costituite ex novo. Il legislatore ha consapevolmente elaborato una soluzione equilibrata, che consente segnatamente anche al mercato di decidere sulla necessità di una revisione. È quindi legittimo e in fin dei conti conforme allo scopo della revisione se una banca o un'azionista subordina rispettivamente la concessione di un credito o un investimento in una PMI alla realizzazione di una revisione, limitata o ordinaria. Vi sono inoltre imprese convinte dell'utilità di un controllo indipendente dei loro conti annuali o che si sottopongono sistematicamente alla revisione per motivi di responsabilità. In altri casi gli azionisti (minoritari) insistono sull'effetto protettivo di una revisione. Anche se per il momento non sono disponibili dati riguardanti le imprese esistenti, si può constatare che nella pratica il nuovo disciplinamento dell'obbligo di revisione ha espletato l'effetto auspicato.
In secondo luogo, nell'ambito della revisione ordinaria (quindi della revisione di imprese che superano i valori soglia summenzionati), l'ufficio di revisione esamina ormai se esiste un sistema interno di controllo (SIC). Il Consiglio federale ha già illustrato la sua posizione in materia rispondendo, il 7 marzo 2008, alla mozione 07.3818, "Sistema di controllo interno (SCI)", presentata dal consigliere nazionale Schneider-Ammann. Riassumendo, il governo ritiene prematuro prendere in considerazione una modifica della legge allorquando non sono ancora state fatte esperienze in merito alla sua applicazione.
In terzo luogo, in allegato ai loro conti annuali le imprese devono fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione del rischio. Le esperienze maturate nell'attuale crisi finanziaria hanno fatto conoscere a un vasto pubblico l'importanza di una buona gestione dei rischi. Questo vale anche per PMI dove i rischi possono tuttavia essere ridotti a pochi aspetti fondamentali. Il nuovo disciplinamento si propone di garantire che le imprese valutino questi rischi regolarmente e sistematicamente. Il 1° dicembre 2005 l'ex consigliere federale Blocher ha spiegato dinanzi al Consiglio degli Stati che l'ufficio di revisione deve controllare soltanto se le indicazioni sul processo di valutazione del rischio sono state effettivamente fornite e non se l'analisi dei rischi è pertinente dal punto di vista del contenuto.
Mentre le indicazioni relative al SIC valgono soltanto per le imprese che superano i valori soglia summenzionati, quelle riguardanti la valutazione del rischio concernono anche le imprese al di sotto di tali valori soglia. A tale proposito, ci si può chiedere quale sia il valore di un esame puramente formale delle indicazioni sulla valutazione del rischio da parte dell'ufficio di revisione. Nell'ambito del suo messaggio del 21 dicembre 2007 sulla revisione del diritto della società anonima il Consiglio federale ha quindi proposto di spostare la disposizione dall'allegato dei conti annuali al rapporto annuale. Il campo d'applicazione delle nuove disposizioni sarà così armonizzato e il controllo da parte dell'ufficio di revisione, ritenuto poco efficace, verrà soppresso.
Il Consiglio federale continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi. Al momento ritiene tuttavia prematuro proporre un'ulteriore modifica legislativa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.