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Legge sull'agricoltura. Obbligatorietà generale della gestione dei quantitativi di diritto privato

08.3623 · Mozione · 2008-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura che, a complemento di quanto previsto dall'articolo 9 capoverso 2, gli consenta di dichiarare di obbligatorietà generale, estendendoli ai non membri della rispettiva organizzazione e ad organizzazioni non coinvolte, non soltanto i contributi per il finanziamento delle misure di solidarietà bensì anche i sistemi di gestione dei quantitativi di diritto privato.

Begründung

Gli sviluppi nel settore della produzione lattiera mostrano che la struttura frammentaria dell'offerta comporta un aumento dei quantitativi che non corrisponde alle esigenze del mercato. Quest'anno è già stato prodotto oltre il 5 per cento in più di latte rispetto all'anno scorso a fronte di una crescita della domanda pari soltanto al 2 per cento circa, e ciò già sei mesi prima della definitiva abolizione del contingentamento lattiero. Sul mercato mondiale un simile quantitativo può essere venduto soltanto a un prezzo notevolmente più basso. Onde evitare il crollo dei prezzi a livello svizzero, nel quadro di un sistema di gestione dei quantitativi è necessario garantire che le singole organizzazioni possano concludere contratti a condizioni svizzere soltanto per l'85 per cento, ad esempio, del volume di produzione, smerciando il rimanente 15 per cento sul mercato a pronti. In caso di eccessiva produzione il prezzo spuntato per questa quota sarebbe decisamente più basso, ma si eviterebbe il crollo del prezzo del quantitativo di base. Ovviamente un simile sistema deve essere voluto e gestito da organizzazioni rappresentative. Inoltre, per poter escludere fruitori abusivi, è necessario dichiararlo di obbligatorietà generale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Imporre una strategia nazionale di gestione dei quantitativi, ad esempio mediante tasse per superamento della produzione o misure con lo stesso effetto, equivale a mantenere il contingentamento lattiero di diritto pubblico sulla base del diritto privato. Ciò è in contraddizione con la volontà espressa dal Parlamento e dal Consiglio federale con il decreto concernente l'abolizione del contingentamento lattiero. Il Parlamento ha espressamente escluso la gestione dei quantitativi sull'intero territorio nazionale da parte di un ente ("contingentamento lattiero di diritto privato"). Nel quadro dei dibattiti sulla Politica agricola 2011, i Consigli hanno ribadito questo principio, precisando il pertinente articolo 9 della legge sull'agricoltura (LAgr). È stato esplicitamente stabilito che i sistemi privati di gestione dei quantitativi non possono essere estesi ai non membri.

In virtù della vigente base legale nella LAgr, tuttavia, nel settore dell'adeguamento dell'offerta il Consiglio federale può estendere le misure di solidarietà ai non membri, purché siano rispettate rigorose condizioni, per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali. Entrano quindi in linea di conto interventi puntuali in situazioni straordinarie e non sistemi permanenti di gestione dei quantitativi.

Alla proposta dell'autore della mozione si oppongono organizzazioni dei consumatori, casari, industria lattiera e commercianti. Essa è opinabile anche dal profilo politico-istituzionale, poiché mira a sottrarre, almeno in parte, il mercato lattiero alle regole della domanda e dell'offerta e a creare, alla fin fine, un cartello di diritto privato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.