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08.3660 · Postulato · 2008-10-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di un abbandono da parte della Svizzera del progetto relativo alla diga di Ilisu e dell'avvio da parte dell'ASRE dei provvedimenti necessari a tale scopo.

Begründung

La Svizzera ha vincolato il suo accordo al sostegno del progetto della diga di Ilisu all'adempimento di 153 condizioni. Dopo che, per la seconda volta, la commissione di esperti incaricata dei controlli ha constatato il mancato rispetto delle condizioni suddette, occorre parlare di fallimento. La Svizzera deve comunicare alle autorità turche - in ogni caso prima dell'inizio dei lavori di costruzione - che non intende più sostenere ulteriormente il progetto. Conformemente alle norme di riferimento della Banca mondiale, è consentito iniziare i lavori soltanto se le principali esigenze legate al reinsediamento sono state soddisfatte. Nel caso della diga di Ilisu, ciò non corrisponde ai fatti. Una volta che saranno iniziati i lavori, per tutte le parti interessate sarà più difficile fermare il progetto.

Le autorità turche hanno avuto due anni di tempo per adempiere alle condizioni e finora ciò non è stato fatto; e nella loro condotta non si vede alcun segnale di cambiamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito del progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica a Ilisu, in Turchia, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) ha assicurato forniture e prestazioni ingegneristiche di Alstom, Colenco, Maggia e Stucky. L'assunzione dei rischi legati all'esportazione è stata vincolata a numerose condizioni, volte a garantire il rispetto delle direttive della Banca mondiale per quanto attiene all'ambiente, ai reinsediamenti e ai beni culturali. Il rispetto delle misure concordate viene controllato da un comitato di esperti indipendente. Quest'ultimo ha constatato che se, da un lato, l'adempimento delle condizioni ha incontrato grosse difficoltà e subito ritardi, d'altro canto sono già state avviate attività di costruzione. In questo modo non viene rispettata la procedura concordata, che prevede una concomitanza di adempimento degli obblighi e avanzamento dei lavori.

Per questa ragione, all'inizio di ottobre 2008 i tre enti di assicurazione delle esportazioni (oltre all'ASRE vi sono anche le agenzie tedesca ed austriaca) conformemente a quanto previsto dall'accordo in simili casi hanno inviato ai dirigenti del consorzio una cosiddetta Environmental Failure Notice (qui appresso EFN). Segue ora un primo termine di due mesi, entro il quale la Turchia ha la possibilità di colmare le lacune attuative. Qualora l'attuazione delle misure diventasse conforme ai piani concordati, la EFN potrebbe essere ritirata. Se invece i correttivi fossero insufficienti, allo scadere del termine di due mesi la situazione dovrebbe essere riesaminata dalle tre agenzie per il credito all'esportazione e dagli esperti. Nel peggiore dei casi, la procedura correttiva avviata con la EFN potrebbe portare alla risoluzione dei contratti con i fornitori e dei contratti di credito e, di conseguenza, alla cessazione del progetto nella sua forma attuale.

Pertanto allo stato attuale il Consiglio federale non ritiene opportuno abbandonare la procedura concordata.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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