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08.3751 · Mozione · 2008-10-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM, RS 810.11) devono essere precisate in modo da garantire l'indipendenza inizialmente prevista dal legislatore per la vigilanza sui centri e sui gabinetti di medicina della procreazione e per l'allestimento di una statistica completa. In particolare occorre:

- garantire l'esecuzione di ispezioni regolari;

- garantire l'indipendenza della vigilanza e di tutte le ispezioni;

- permettere di ravvisare gli abusi (p.es. della ricerca illegale).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 46 della Costituzione, i cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. In applicazione di questo principio, la legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11) affida i compiti d'esecuzione, in particolare la vigilanza, ai cantoni (art. 8). La LPAM contempla già oggi disposizioni dettagliate relative all'esecuzione. Secondo l'articolo 12, l'autorità cantonale preposta all'autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento di eventuali oneri. Inoltre ha l'obbligo di effettuare ispezioni e di revocare l'autorizzazione se rileva gravi violazioni.

Il disciplinamento della vigilanza è precisato nell'articolo 10 dell'ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2). Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, l'autorità di vigilanza deve fare effettuare da un perito un'ispezione senza preavviso. In seguito, tale ispezione ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno una volta ogni due anni. Il capoverso 2 di questo articolo permette espressamente all'autorità cantonale di far capo a un perito indipendente esterno.

Per prevenire o ravvisare gli abusi, la LPAM non prevede soltanto la possibilità di effettuare ispezioni, ma pure l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di presentare all'autorità cantonale competente un rapporto. All'articolo 11 sono menzionati esplicitamente i singoli punti su cui il titolare deve informare e i dati che deve fornire.

La Confederazione è competente esclusivamente per le questioni statistiche relative alla medicina della procreazione (art. 11 cpv. 4 LPAM). I dati richiesti dalla LPAM devono essere trasmessi all'Ufficio federale di statistica (UST) per pubblicazione.

Il Consiglio federale è a conoscenza delle difficoltà sorte nei primi anni dopo l'entrata in vigore della LPAM (1° gennaio 2001) per quanto concerne il rilevamento dei dati a fini statistici. In questo nuovo e complesso campo, la Confederazione e i cantoni hanno dovuto dapprima creare le strutture per realizzare in modo duraturo il rilevamento dei dati e per consentire ai cantoni di espletare completamente la loro attività di vigilanza. Dalle statistiche dell'UST sulla medicina della procreazione pubblicate annualmente emerge che in questo ambito sono stati realizzati continui miglioramenti. Le statistiche attuali (relative al 2007) corrispondono ormai quasi interamente ai requisiti legali. In collaborazione con i cantoni l'UST ha inoltre elaborato un piano dettagliato, pubblicato quest'anno, che consente un rilevamento coordinato a livello svizzero di dati di qualità verificata. Tale piano sarà di sostegno ai cantoni nell'adempimento dei loro compiti di vigilanza. Si può pertanto ritenere che l'attuale attività cantonale di vigilanza sia conforme alle disposizioni della legislazione federale.

In considerazione delle prescrizioni legali chiare e dettagliate e dei continui miglioramenti nell'attività di vigilanza, nonché nell'allestimento e nella pubblicazione di statistiche complete, il Consiglio federale non vede alcuna necessità di precisare il disciplinamento legale nel campo della medicina della procreazione. In particolare il ricorso a periti esterni, come avviene sia per i compiti di vigilanza dei cantoni (ispezioni) sia per il rilevamento di dati a fini statistici, è esplicitamente previsto e ammesso dalla legislazione pertinente (art. 10 cpv. 2 OPM e art. 6 della legge sulla statistica federale, RS 431.01). Le autorità cantonali e la Confederazione (UST) sono tenute a garantire il rispetto dell'indipendenza nei loro rispettivi settori di competenza. Ulteriori prescrizioni in questo senso non sono necessarie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.