08.3789 · Mozione · 2008-12-09
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Con la mozione incarico il Consiglio federale di predisporre norme di diritto, applicabili su scala nazionale e integrabili nel diritto internazionale pubblico, volte a combattere in modo efficace il genocidio culturale, nell'intento di prevenire il genocidio biologico e fisico, nonché di tutelare e promuovere i diritti dell'uomo e la diversità culturale in Svizzera, in Europa e nel mondo.
Begründung
Quest'anno ricorre il 60° anniversario della ratifica della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948. Questa fonte del diritto internazionale pubblico definisce il genocidio come un atto commesso con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Nel 2006 il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato la comunità internazionale a rafforzare la sua capacità in materia di azione preventiva e la sua capacità di adottare rapidamente le misure necessarie per far fronte a gravi violazioni dei diritti dell'uomo che potrebbero degenerare in genocidio.
Il genocidio culturale consente di eludere le norme applicabili alle forme classiche di genocidio. Visto l'effetto preventivo che la repressione del genocidio culturale ha sul compimento del genocidio fisico, è necessario sviluppare il diritto convenzionale in questa direzione. Infatti un gruppo può essere annientato non soltanto fisicamente, bensì anche attraverso la distruzione delle sue espressioni ed istituzioni culturali, che costituisce sovente il primo passo verso una distruzione fisica.
La Dichiarazione universale sulla diversità culturale adottata dall'Unesco nel 2001 sancisce che "la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita". La Convenzione dell'Unesco del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008, dovrebbe fornire una nuova base per disciplinare la repressione del genocidio culturale nel diritto nazionale. La lotta contro il genocidio culturale nonché la protezione e la promozione della diversità culturale contribuiranno a prevenire il genocidio fisico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sostiene l'idea di fondo formulata nella mozione. Ritiene tuttavia che l'elaborazione di nuove norme giuridiche avrebbe conseguenze indesiderate e non consentirebbe di raggiungere lo scopo perseguito.
Il Consiglio federale reputa innanzitutto che l'inclusione degli atti di "genocidio culturale" nella definizione del reato di genocidio comporterebbe un'estensione della definizione, che non è auspicata.
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (RS 0.311.11) definisce il reato di genocidio in maniera molto precisa. Si tratta di atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Per definizione, il genocidio fa parte dei crimini più gravi del diritto internazionale. Sono considerati genocidio solo gli atti particolarmente gravi. L'autore deve avere l'intenzione di annientare fisicamente un gruppo e non di distruggerne i simboli che lo identificano.
Il reato di genocidio secondo i termini della Convenzione non include il "genocidio culturale" inteso come atto volto a distruggere l'eredità culturale di un gruppo. In questo caso si tratta di un'omissione deliberata. Si è considerato che il "genocidio culturale" si concentri essenzialmente sulla protezione delle minoranze, che è già garantita dai diritti dell'uomo.
Stabilendo nuove norme giuridiche tese a includere nel reato di genocidio gli atti di "genocidio culturale", vi è il rischio di attenuare il contenuto del crimine di genocidio a livello nazionale. Il Consiglio federale ritiene infatti che la definizione di genocidio non dovrebbe essere estesa ad atti il cui risultato diretto non è la distruzione fisica di un gruppo. L'estensione in tal senso della definizione potrebbe comportare l'indebolimento del suo contenuto e, di conseguenza, l'attenuazione della sua gravità.
In secondo luogo, il Consiglio federale reputa che, anche se il reato di genocidio non comprende gli atti di "genocidio culturale", il diritto internazionale applicabile in Svizzera conferisce una protezione estesa contro tali atti. Si pensi per esempio:
- ai diritti dell'uomo, in particolare i diritti delle persone che appartengono a una minoranza, il divieto di discriminazione, le libertà fondamentali (p. es. le libertà di religione e di espressione e il diritto a una propria cultura) e i diritti economici, sociali e culturali (p. es. il diritto di partecipare alla vita culturale, la protezione della diversità culturale);
- al diritto internazionale umanitario, in particolare il divieto di attacchi deliberati contro beni culturali e luoghi di culto; e
- al diritto penale internazionale, in particolare i crimini contro l'umanità.
Queste garanzie in materia di diritti dell'uomo, in particolare il diritto all'uguaglianza e il divieto di discriminazione, sono sancite nella Costituzione svizzera. A ciò si aggiunge il principio del federalismo, che garantisce la diversità culturale dei cantoni e delle regioni linguistiche. Nell'ambito del diritto penale, il diritto svizzero prevede il divieto di qualsiasi forma di pregiudizio alle libertà di credo e di culto.
Di conseguenza, il diritto vigente consente già ora di combattere in modo efficace il "genocidio culturale". L'istituzione a livello nazionale di nuove norme in questo campo non completerebbe dal profilo qualitativo l'ordinamento giuridico esistente e rischierebbe di mettere in discussione la definizione e la gravità di questo crimine. Secondo il Consiglio federale, non si tratta di istituire nuove norme in materia, bensì di garantire l'applicazione adeguata di quelle esistenti. La Svizzera è molto attiva sul piano internazionale per quanto riguarda la prevenzione del genocidio. Appoggia gli sforzi intrapresi dalle Nazioni Unite per sviluppare e rafforzare gli strumenti che consentono di riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo che potrebbero degenerare in una tragedia umana.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.