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Finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale specializzato non medico e dei medici assistenti

08.4034 · Mozione · 2008-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di assicurare che, con l'introduzione degli importi forfettari per caso che si rifanno alle prestazioni (DRG), siano garantiti la formazione e il perfezionamento del personale specializzato non medico e il perfezionamento dei medici assistenti fino al conseguimento del titolo di medico specialista. Se necessario, dovrà elaborare una relativa base legale.

Begründung

Con la revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero le remunerazioni delle prestazioni non comprenderanno le partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale, in particolare il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale, la ricerca e la formazione universitaria. Il Consiglio federale ha definito nell'OCPre i costi della formazione universitaria e della ricerca. La formazione e il perfezionamento del personale medico specializzato nel settore non universitario e il perfezionamento dei medici assistenti è di competenza degli ospedali.

Con l'introduzione degli importi forfettari per caso che si rifanno alle prestazioni sorge dunque il problema di come tenere conto dei costi di formazione nel quadro degli importi forfettari. Vi sono ospedali e cliniche che hanno un mandato di formazione, mentre ve ne sono altri che non sono molto attivi in questo settore. Gli ospedali che formano personale devono sopportare costi più elevati, a vantaggio di quelli che non lo fanno. Un sistema di finanziamento basato sulle prestazioni non può permettere che gli ospedali sopprimano la formazione e il perfezionamento per motivi finanziari. Ci si riferisce in particolare:

a. al finanziamento della formazione non universitaria del personale medico specializzato e

b. al perfezionamento dei medici assistenti fino al conseguimento del titolo di medico specialista.

È possibile considerare diverse soluzioni, quali l'inserimento dei costi di formazione nell'analisi comparata tra ospedali (benchmarking), l'introduzione di un sistema di abbuoni normativi fondato su dati se è offerta una formazione intensiva o di deduzioni in caso contrario, mandati di perfezionamento impartiti dai cantoni conformemente agli elenchi degli ospedali o, eventualmente, una soluzione che faccia capo a un pool ospedaliero.

La questione del finanziamento della formazione e del perfezionamento dovrà ad ogni modo essere chiarita nel quadro dell'introduzione del DRG.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con il nuovo disciplinamento del finanziamento ospedaliero, in vigore dal 1° gennaio 2009, le remunerazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) non devono comprendere le parti di costi delle prestazioni economicamente di interesse generale, tra cui quelle per la ricerca e l'insegnamento universitario (cfr. art. 49 cpv. 3 della legge sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Il Consiglio federale ha definito il concetto di "formazione universitaria" a livello di ordinanza: essa comprende la formazione di base e il perfezionamento del personale medico universitario fino al conseguimento del titolo federale di perfezionamento (cfr. art. 7 dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie, OCPre; RS 832.104).

Ciò significa che i costi ospedalieri per la formazione di base e il perfezionamento del personale specializzato non universitario sono compresi nelle remunerazioni dell'AOMS sotto forma d'importi forfettari riferiti alle prestazioni. Per contro, nelle remunerazioni dell'AOMS non possono essere comprese le parti di costi per l'insegnamento universitario relative alla formazione di base e al perfezionamento dei medici assistenti. Pertanto, l'AOMS non copre le spese ospedaliere chiaramente attribuibili alla formazione di base e al perfezionamento fino al conseguimento del titolo federale di perfezionamento o che servono all'ottenimento delle necessarie capacità. Tali spese comprendono in particolare i costi del materiale per le attività legate alla formazione di base e al perfezionamento, così come gli elementi di salario delle persone che, secondo i relativi capitolati d'oneri, si occupano a tempo pieno o parziale di compiti formativi. Gli stipendi dei medici assistenti fanno parte dei costi d'esercizio degli ospedali e non rientrano nella "formazione universitaria" secondo la definizione menzionata sopra.

L'accordo sugli importi forfettari riferiti alle prestazioni, che devono basarsi su strutture unitarie, è di competenza dei partner tariffali. È compito degli ospedali e degli assicuratori convenire le modalità e l'entità della presa in considerazione del ruolo formativo di un ospedale nel settore non universitario. Se i partner tariffali non raggiungono un accordo in questo senso, è compito del Consiglio federale definire delle strutture tariffarie adeguate, così come compete al governo cantonale in questione fissare l'importo dei rimborsi secondo le basi legali. Non è necessario prevedere ulteriori disposizioni a livello di legge federale. Spetta ora agli ospedali, agli assicuratori e ai cantoni attuare tali disposizioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.