Lexipedia

09.1108 · Interrogazione · 2009-06-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La riveduta ordinanza sul materiale bellico (OMB) prevede l'impossibilità di autorizzare le esportazioni destinate ad un Paese "implicato in un conflitto armato interno o internazionale". Secondo quanto risposto dal Consiglio federale in occasione dell'ora delle domande dell'8 giugno 2009 (09.5304, Esportazioni di materiale bellico nelle zone di conflitto), la sua interpretazione della disposizione suddetta è la seguente: essa si applica unicamente agli Stati sul cui territorio è in corso un conflitto armato. Questa interpretazione è infondata. Le condizioni di esclusione contemplate dall'OMB riveduta non prevedono la verifica dell'esistenza di un conflitto armato entro il territorio del Paese destinatario, bensì l'adempimento di entrambi i criteri seguenti:

a. esistenza di un conflitto armato;

b. coinvolgimento del Paese destinatario nel conflitto in questione.

Se entrambi i criteri sono soddisfatti l'autorizzazione non va concessa.

Si pone la questione relativa ad un'interpretazione del termine "implicato" che sia conforme alle intenzioni del legislatore. Tuttavia, difficilmente si può pensare che il Consiglio federale consideri una parte in conflitto non "implicata" nel conflitto stesso. Uno Stato è tenuto al rispetto delle Convenzioni di Ginevra soltanto se esso è parte di un conflitto armato. Ritenere, ad esempio, che gli Stati Uniti non sono implicati nel conflitto armato interno in atto in Afghanistan - e, di conseguenza, che gli Stati Uniti non sono una parte in conflitto - equivarrebbe ad esentarli dal rispetto delle Convenzioni di Ginevra, ed è poco probabile che ciò corrisponda alla posizione del Consiglio federale.

Alla luce di tali incongruenze, chiedo al Consiglio federale: come intende conformare la prassi in materia di autorizzazione delle esportazioni di materiale bellico, alle disposizioni dell'OMB riveduta?

Stellungnahme des Bundesrates

Il nuovo testo dell'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) è stato redatto in base al rapporto della CdG-N, del 7 novembre 2006, concernente le decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 relative alle esportazioni di materiale bellico in Iraq, India, Pakistan e Corea del Sud. Fra le altre cose, il rapporto esorta il Consiglio federale a precisare i criteri per il rilascio di autorizzazioni all'esportazione e, in particolare, ad assegnare maggiore importanza alla situazione relativa al rispetto dei diritti umani nel Paese destinatario. Tuttavia, la CdG-N non si è espressa in merito alla necessità di vietare le esportazioni verso gli Stati impegnati militarmente negli interventi che sono in corso da lungo tempo in Afghanistan e Iraq.

Il Consiglio federale ritiene che, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB, le esportazioni di materiale bellico siano da escludere se nel Paese stesso di destinazione è in corso un conflitto armato interno. Questa era l'interpretazione del Consiglio federale già al momento dell'approvazione dell'OMB riveduta.

Anche se la formulazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB consentisse un'interpretazione estensiva - differente rispetto alla volontà originaria dell'autorità a cui spetta l'emanazione di ordinanze - in futuro il Consiglio federale continuerebbe ad applicare questa disposizione, per quanto attiene alla partecipazione degli Stati Uniti e di altri Stati agli interventi in Afghanistan e in Iraq, secondo l'interpretazione descritta sopra e in considerazione della quale ha emanato la norma.

Per il resto rimandiamo alla risposta del Consiglio federale, del 19 novembre 2008, all'interrogazione 08.1094.

Risposta del Consiglio federale.

Interpretazione infondata dell'ordinanza sul materiale bellico | Lexipedia | Lexipedia