09.3042 · Interpellanza urgente · 2009-03-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I presunti intrallazzi disonesti di UBS negli Stati Uniti e la conseguente trasmissione di dati di clienti agli Stati Uniti avvenuta il 18 febbraio 2009 hanno posto la Svizzera in una crisi di Stato. Il Consiglio federale agisce in modo disorientato e scoordinato. Questo ci sprona a formulare le seguenti domande:
1. Quando sono stati discussi per la prima volta in seno al Consiglio federale i rimproveri di inganno contro UBS? Che misure ha avviato il Consiglio federale e quando? Qual è stata la strategia del governo? Il Consiglio federale ha accertato quali persone operanti nei piani dirigenziali sapevano di questi inganni e quando ne sono venuti a conoscenza? Cosa ha intrapreso al riguardo in occasione delle trattative concernenti il prestito obbligatoriamente convertibile in azioni nei confronti di UBS?
2. Il Consiglio federale sapeva che il 19 febbraio 2009 sarebbe stata presentata un'azione penale contro UBS? Cosa ha intrapreso subito prima? Perché la sera del 18 febbraio 2009 il Consiglio federale si è riunito in una seduta urgente? Il 18 febbraio 2009 il Consiglio federale ha deciso qualcosa? Ha diritto di impartire istruzioni alla FINMA? Il Consiglio federale considera giustificabile il ricorso alla competenza di diritto di necessità della FINMA? Il governo ha presupposto che vi fosse un sospetto incalzante di frode fiscale in tutti i casi in questione?
3. La distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta riveste ancora importanza alla luce della convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Stati Uniti? Il Consiglio federale ritiene, oggi, che la trasmissione dei dati di clienti, ingiustificata sotto il profilo dello Stato di diritto, sia servita a evitare danni ingenti? Perché gli Stati Uniti hanno potuto procedere con questo rigore contro la Svizzera, nonostante il fatto che un crollo di UBS provocherebbe ripercussioni negative anche sul mercato finanziario degli Stati Uniti?
4. Qual è il mandato e quali sono le competenze della giunta rispettivamente della task force istituita dal Consiglio federale? Cosa si sta intraprendendo in vista del vertice del G-20? Il governo ritiene che sia possibile continuare a mantenere la distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale?
5. Secondo il Consiglio federale, che portata avrà il crollo del settore finanziario svizzero, se in futuro i casi di sottrazione d'imposta saranno equiparati a quelli di frode fiscale? Quali sarebbero le ripercussioni sull'economia nazionale svizzera (prodotto interno lordo, gettito fiscale, posti di lavoro, conseguenze su altre imprese)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è stato informato in primavera 2008 delle indagini delle pertinenti autorità statunitensi nei confronti di UBS SA. Le autorità svizzere competenti hanno confermato fin dall'inizio la loro disponibilità a collaborare nel quadro dei canali legali e convenzionali appositamente previsti. I colloqui e la collaborazione tra le competenti autorità americane e quelle elvetiche interessate sono stati coordinati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).
2. Il Consiglio federale era stato informato dalla FINMA del pericolo di un'accusa di UBS SA da parte delle autorità statunitensi. Fino a poco tempo prima del 18 febbraio 2009 questa minaccia non era però mai stata abbinata a una data concreta. Il 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha invitato la Commissione federale delle banche ad adottare, nell'interesse della stabilità del sistema finanziario svizzero e del sistema finanziario globale, tutte le misure necessarie per impedire un simile passo (ossia un'accusa di UBS SA). Va tuttavia ribadito che il Consiglio federale non ha alcun diritto di impartire istruzioni alla FINMA. La FINMA ha preso in virtù del proprio apprezzamento la decisione di trasmettere immediatamente al dipartimento di giustizia statunitense i dati della clientela relativi ai conti. Non si tratta nella fattispecie di diritto di necessità, bensì di disposizioni secondo le quali la FINMA può ordinare misure di protezione in caso di timori fondati di seri problemi di liquidità. La FINMA ritiene che le misure di protezione ordinate erano necessarie per impedire l'accusa di UBS SA (cfr. anche la risposta al n. 3). Secondo le informazioni fornite dalla FINMA, per quanto riguarda i dati relativi alla clientela bancaria trasmessi agli Stati Uniti si trattava di casi nei quali, secondo le valutazioni di UBS SA, i clienti erano sospettati di avere commesso truffe ai sensi della vigente convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti.
3. Conformemente alla convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti entrambi i Paesi si prestano assistenza amministrativa in caso di frode fiscale e simili.
La FINMA ha ordinato la trasmissione di dati di clienti fondandosi sugli articoli 25 e 26 della legge sulle banche perché nell'ipotesi contraria le autorità penali statunitensi minacciavano un'accusa immediata contro la banca. Conformemente a queste disposizioni legali la FINMA può ordinare misure di protezione se esistono "timori fondati" di seri problemi di liquidità. Secondo le informazioni della FINMA, senza la propria disponibilità di massima a trasmettere un numero limitato di dati di clienti, UBS non avrebbe potuto raggiungere un accordo con le autorità penali statunitensi né tanto meno potuto avviare relative trattative. Secondo quanto ritiene la FINMA la minaccia di formulare un'accusa era reale e avrebbe potuto pregiudicare l'esistenza di UBS. I massimi organi dirigenti avrebbero dovuto essere immediatamente sospesi. Le autorità di vigilanza statunitensi (in particolare la NY Fed e la U.S. SEC) avrebbero con forte probabilità ritirato o dovuto ritirare la licenza a UBS. Combinate all'insicurezza economica generale queste circostanze avrebbero potuto provocare un rapido deterioramento delle possibilità di rifinanziamento, specialmente sul mercato monetario, e ritiri sostanziali di depositi. I partecipanti professionisti del mercato sarebbero partiti dall'idea di una minaccia per l'esistenza di UBS e, secondo quanto ritiene la FINMA, avrebbero probabilmente reagito in maniera immediata e massiccia, circostanza che avrebbe rapidamente pregiudicato pericolosamente la liquidità e la stabilità della banca. Il Consiglio federale ha preso conoscenza della decisione della FINMA. Esso ha constatato che la FINMA assume le proprie responsabilità come autorità di vigilanza e che la vigilanza sul settore finanziario funziona.
Il Consiglio federale non può giudicare in quale misura le autorità statunitensi abbiano tenuto conto, nel loro modo di procedere, della rilevanza di UBS SA ai fini del sistema. Il Consiglio federale ha ripetutamente rammentato questa circostanza alle autorità statunitensi.
4. Lo scorso 25 febbraio 2009, sullo sfondo della procedura negli USA nei confronti di UBS SA ma anche della crescente tematizzazione internazionale della collaborazione transfrontaliera in materia fiscale, il Consiglio federale ha istituito una giunta, sostenuta da un gruppo di esperti, presieduta dal capo del DFF (il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz), e della quale fanno parte anche i capi del DFAE e del DFGP. La giunta ha il compito di analizzare l'attuale crisi con gli USA nel contesto della piazza finanziaria Svizzera e di elaborare proposte in vista dell'adeguamento delle condizioni quadro della piazza finanziaria Svizzera. La giunta dovrà inoltre elaborare proposte in vista dei negoziati con gli USA e l'UE.
Il governo ha deciso di migliorare la collaborazione con altri Stati in ambito di reati fiscali. Esso è inoltre disposto ad avviare con l'UE il dialogo sulla fiscalità del risparmio. A tale scopo il Consiglio federale si impegnerà per ottenere condizioni di parità sui mercati finanziari internazionali. Esso intende in tal modo evitare svantaggi di carattere concorrenziale alla piazza finanziaria Svizzera.
In vista dell'esame di questioni riguardanti l'assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito di reati fiscali, il Consiglio federale ha istituito un gruppo di esperti, che sostiene e consiglia la giunta del Consiglio federale e che non ha competenze decisionali proprie. L'elaborazione e l'attuazione di misure avverranno in base alle consuetudinarie responsabilità e procedure.
5. La maggior parte di tutti i depositi di titoli in Svizzera (oltre il 60 per cento) appartiene a clienti istituzionali; un quarto appena di tutti i valori patrimoniali investiti in depositi svizzeri della clientela appartiene a clienti esteri. Non è possibile rispondere in questa forma alla questione delle ripercussioni di un inasprimento delle disposizioni legali.
Risposta del Consiglio federale.