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Adeguamento dell'importo massimo delle spese di locazione per le economie domestiche composte di più persone. Considerazione delle spese accessorie

09.307 · Iniziativa cantonale · 2009-03-25

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Città sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è invitata a:

a. modificare la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) in modo tale che il saldo passivo del conguaglio per le spese accessorie sia riconosciuto quale spesa all'atto di calcolare la prestazione complementare, fermo restando l'importo massimo previsto dalla legge;

b. differenziare maggiormente, in funzione delle dimensioni dell'economia domestica, gli importi massimi previsti dalla LPC per le spese di locazione, prevedendo quantomeno un nuovo importo massimo per le economie domestiche composte di più persone.

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