09.3311 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le disposizioni legali - in particolare il Codice di procedura penale - vanno modificate così che, nei casi in cui non sussista alcun dubbio, l'autore del reato possa essere arrestato immediatamente e tenuto in detenzione.
Begründung
Nella prassi, la polizia deve continuamente rilasciare gli autori colti in flagrante, anche se non sussiste alcun dubbio quanto al reato e alla sua paternità. Visto che trascorre molto tempo prima che il giudice emani la sentenza e ordini l'esecuzione, gli autori dei reati rimangono a lungo in libertà, anche se alla fine sono condannati a una pena detentiva. Questo fatto è comprensibilmente percepito come un difetto del sistema. Gli esempi dall'estero dimostrano che è possibile condurre i procedimenti giudiziari, procedura di ricorso inclusa, così rapidamente da permettere l'arresto immediato e la successiva detenzione senza violare i diritti dell'uomo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Accelerare la procedura penale nel rispetto dei principi dello Stato di diritto costituisce uno degli obiettivi del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) ed è stata oggetto di particolari discussioni in Parlamento. Il CPP prevede vari istituti e normative che consentiranno di emanare una sentenza in tempi più brevi. In particolare sarà introdotta la cosiddetta procedura abbreviata, e i pubblici ministeri potranno emettere decreti d'accusa in misura maggiore rispetto al diritto in vigore. Se è stata resa una confessione o i fatti sono stati chiariti sufficientemente in altro modo, si applica la procedura del decreto d'accusa, che consente di irrogare pene detentive fino a sei mesi. Non va tuttavia dimenticato che la durata delle procedure dipende anche dalle risorse personali che le collettività competenti per perseguire e giudicare i rispettivi reati metteranno a disposizione delle loro autorità penali.
Il CPP consente inoltre di disporre e mantenere la carcerazione preventiva e di sicurezza per i sospettati, rei confessi o meno, se sussiste il pericolo di recidiva, fuga o collusione. Il competente giudice dei provvedimenti coercitivi decide della prima carcerazione senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta dell'autorità penale che dirige il procedimento. Occorre infine menzionare la possibilità, prevista all'articolo 75 capoverso 2 CP e correntemente applicata nei casi "chiari", di scontare anticipatamente una pena detentiva che si presume verrà pronunciata senza condizionale.
Se la mozione andasse intesa come invito ai giudici di infliggere una pena detentiva in base a una semplice confessione o a un apparente sospetto di reato, tale richiesta non sarebbe conciliabile con il diritto sovraordinato e con il diritto a una procedura equa, che comprende anche l'esame accurato delle accuse mosse e la valutazione dei fatti, nonché il diritto a presentare istanze probatorie e istanze sull'esito del procedimento. L'accusato ha infine diritto a un procedimento pubblico. I processi per direttissima sarebbero contrari a tali principi. Va inoltre considerato che possono occorrere ulteriori accertamenti dei fatti anche se il reo è confesso o è stato colto in flagrante delitto. Anche in casi del genere è quindi possibile che le basi per una decisione giudiziale non sussistano (ancora). Va infine osservato che i casi in cui i fatti sono ritenuti accertati in quanto l'autore è stato colto in flagrante o ha confessato riguardano perlopiù reati minori, per i quali non sarebbe comunque inflitta una pena detentiva. Nemmeno un processo per direttissima garantirebbe quindi l'incarcerazione dell'autore del reato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.