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09.3504 · Interpellanza · 2009-06-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Per quale ragione, proprio durante la procedura menzionata nella motivazione, mediante una modifica legislativa entrata in vigore il 1º ottobre 2008 il cigno nero è stato inserito nella "lista nera" conformemente all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente?

2. Tenuto conto del fatto che anche i cigni reali (luogo d'origine: Europa nord-orientale/Asia minore) sono "immigrati naturalizzati" introdotti in Svizzera soltanto nella prima metà del XIX secolo, il Consiglio federale è disposto a depennare i cigni neri da suddetta lista e a continuare a garantirne la sopravvivenza imponendo condizioni determinate ma applicabili?

3. Il Consiglio federale vede altre possibilità per concedere "asilo" ai cigni neri?

Begründung

Per 15 anni l'ispettorato cantonale della caccia ha tollerato senza obiettare che 10 cigni neri vivessero e volassero liberamente nel lago di Thun. Essi sono diventati un'attrazione a livello nazionale, per la gioia di giovani e anziani, nativi del luogo e turisti. Nel 2004 la presenza è stata legalizzata anche per iscritto attraverso la stipulazione di un accordo che fissava: tenere sotto controllo gli animali, limitarne il numero a un massimo di dieci e forarne le uova nel caso di eventuali covate. L'attuazione di questa misura è affidata ai guardacaccia, come già avviene per i cigni reali.

Tale accordo non corrispondeva alla lettera alla pertinente "legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici". Il diritto e la volontà popolare entravano così in contraddizione. Nel 2008, in seguito alla minaccia di un ricorso all'autorità di vigilanza e alle forti pressioni di diverse associazioni ambientaliste, l'ispettorato cantonale della caccia ha imposto al proprietario dei cigni delle condizioni impossibili da adempiere e, allo stesso tempo, grottesche (limite perimetrale nel lago, copertura del parco del proprietario con una rete anti-fuga - nota bene: da stendere sopra sequoie protette! alte oltre 40 m). Una successiva decisione ha inasprito tali condizioni con l'aggiunta dell'obbligo della cattura annuale degli animali e del taglio unilaterale delle penne remiganti. In sostanza, il proprietario si è arreso, poiché non può adempiere a questi obblighi, non per ultimo per motivi relativi alla protezione degli animali. Un'associazione fondata recentemente vorrebbe assumersi tale responsabilità e occuparsi dei cigni neri nel lago di Thun, nello stesso modo in cui viene fatto per i cigni bianchi nel lago di Hallwilersee.

Stellungnahme des Bundesrates

- Il cigno nero è una specie volatile originaria dell'Australia che in alcuni giardini zoologici e allevamenti privati dell'Europa centrale è considerato un uccello esotico. In Svizzera, l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) vieta in linea di massima la messa in libertà di animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali nella lista contenuta nell'articolo 8 della relativa ordinanza (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) che comprende in particolare le specie che non appartengono alla varietà delle specie indigene.

Nel 1988, quando fu allestita la prima lista, l'Ufficio federale allora competente non era a conoscenza di nessun caso di messa in libertà di cigni neri in Svizzera. Nel 2004, al momento della revisione dell'OCP avvenuta nell'ambito dell'elaborazione della nuova ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911), il caso di Thun era noto. Il cigno nero è stato inserito nella lista insieme ad altre specie volatili allogene diffuse in Svizzera (casarche, oche egiziane, gobbi della Giamaica, oche del Canada). Nel 2005 è stata avviata un'indagine conoscitiva sull'OEDA e sulla revisione parziale dell'OCP. Il Canton Berna era d'accordo con la proposta del Consiglio federale.

- La lista di cui all'articolo 8 dell'OCP è considerata una lista aperta sin dall'entrata in vigore di tale ordinanza. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 dell'OCP "gli animali che non appartengono alla varietà delle specie indigene (...) non possono essere messi in libertà. Questo divieto vale in particolare per le seguenti specie: ...". Le specie di mammiferi e di volatili non indigene non possono quindi essere messe in libertà, indipendentemente dal fatto che figurino esplicitamente nella lista di cui all'articolo 8 dell'OCP. Tale elenco viene aggiornato periodicamente.

Il cigno reale è una specie volatile proveniente dall'estremo Oriente introdotta già nel Medioevo come uccello ornamentale per i parchi dei castelli dell'Europa centrale. Poiché la biologia della conservazione considera il 1492 (scoperta del Nuovo Mondo) come l'anno di delimitazione della diversità delle specie indigene, il cigno reale in Svizzera è oggi considerato una specie animale autoctona e protetta.

L'OCP non prevede alcuna eccezione. A causa del divieto sostanziale di messa in libertà di specie non indigene, il Consiglio federale non ha alcun margine di discrezionalità. La concessione di una deroga per i cigni neri non sarebbe solo in contraddizione con il sistema della legislazione nazionale attualmente in vigore e con le convenzioni internazionali, ma sarebbe anche pericoloso per lo stato biologico futuro della Svizzera a fronte della rapida globalizzazione della problematica dei neobiota. Una prima deroga alla messa in libertà di una specie esotica potrebbe rendere più difficile, in futuro, giustificare il rifiuto di altre domande.

- Vista la situazione attuale, si raccomanda dunque di continuare a dare prova di tolleranza in modo pragmatico e con buon senso, poiché i cigni neri si sono attirati la simpatia di un grande numero di persone.

Risposta del Consiglio federale.

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