09.3557 · Interpellanza · 2009-06-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Coloro che operano contemporaneamente sia in Italia sia in Svizzera quali lavoratori e lavoratrici dipendenti beneficiano, nel caso in cui se ne pongano i presupposti, solo delle prestazioni delle assicurazioni sociali del Paese di residenza. Benchè versino regolarmente i relativi contributi, non hanno invece diritto alle parallele prestazioni delle assicurazioni svizzere. È ad esempio il caso qualora si verifichi un infortunio o qualora la lavoratrice dia alla luce un figlio o una figlia (congedo maternità); risulterebbe che sia persino il caso per le prestazioni AVS.
Chiedo perciò se il Consiglio federale non intenda ovviare a questa distorsione e, in caso positivo, cosa si prefigga di mettere in atto.
Stellungnahme des Bundesrates
Come la maggior parte delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, la convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana prevede che una persona che esercita simultaneamente un'attività lucrativa in entrambi gli Stati sia assoggettata ad entrambi i sistemi di sicurezza sociale e debba versare contributi in funzione del reddito percepito in ciascun territorio. In altre parole, una persona che lavora allo stesso tempo in Svizzera e in Italia versa contributi alle assicurazioni sociali svizzere in funzione di quanto guadagna in Svizzera e alle assicurazioni sociali italiane in funzione di quanto guadagna in Italia.
Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALC), le convenzioni bilaterali sono state sospese, lasciando il posto agli strumenti comunitari per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Uno dei principi di queste nuove normative è l'unicità della legislazione applicabile: una persona che lavora contemporaneamente in Svizzera e in Italia sottostà unicamente alla legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato in cui risiede. Incombe dunque soltanto allo Stato di residenza riscuotere i contributi sull'insieme dei redditi percepiti e versare le prestazioni.
All'entrata in vigore dell'ALC, molti lavoratori attivi in più Stati hanno tralasciato di normalizzare la loro situazione e versano tuttora i contributi a diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. Tuttavia, all'insorgere di un evento assicurato, le prestazioni sono versate soltanto dallo Stato competente, ossia lo Stato in cui risiede l'interessato. È a quel momento che le autorità competenti in materia di sicurezza sociale dei rispettivi Stati regolarizzano la situazione dell'assicurato o cercano soluzioni per un'intera categoria di lavoratori. Accordi di questo tipo, però, sono possibili solo quando si realizza un rischio a breve termine. Per quanto concerne le pensioni di vecchiaia o d'invalidità, invece, chi ha versato per sbaglio contributi in due o più sistemi di sicurezza sociale riceve anche due o più rendite, senza subire alcun pregiudizio. Questo problema non si limita alle persone che lavorano simultaneamente in Svizzera e in Italia, ma concerne l'Europa intera.
D'altra parte, numerosi datori di lavoro svizzeri non hanno potuto affiliarsi al sistema di sicurezza sociale italiano, poiché le competenti istituzioni italiane non sono state in grado di iscriverli. Del resto la stessa situazione si è verificata per anni in Francia. Per evitare lacune assicurative, le casse di compensazione AVS riscuotono dunque contributi sui redditi conseguiti in Svizzera.
In virtù del principio della buona cooperazione tra Stati previsto dall'ALC, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è in stretto contatto con le competenti autorità italiane, con le quali si sforza di trovare una soluzione globale a questo problema. Grazie alla via bilaterale si sono ottenuti buoni risultati, in particolare con la Francia.
Risposta del Consiglio federale.