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09.3565 · Interpellanza · 2009-06-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il nuovo finanziamento ospedaliero con il sistema DRG (Diagnosis Related Groups) ha, tra gli altri obiettivi, anche quello di ridurre nella misura del possibile la durata del trattamento stazionario in ospedale. È pertanto necessario garantire ed eventualmente ampliare e migliorare l'attuale offerta di prestazioni di assistenza e cura a domicilio (Spitex), nonché trasformarne le strutture dal punto di vista organizzativo. Occorre segnatamente:

a. estendere l'offerta di servizi Spitex dall'assistenza diurna all'assistenza 24 ore su 24;

b. procedere a un trasferimento delle conoscenze dalla terapia ospedaliera intensiva ai servizi Spitex;

c. trasferire nei servizi Spitex la riabilitazione, le cure attive e, in parte, anche le cure palliative;

d. concentrare e professionalizzare l'organizzazione, favorendo la fusione di diverse organizzazioni Spitex;

e. elaborare e conferire mandati di prestazioni tra organizzazioni ospedaliere e organizzazioni Spitex;

f. pianificare e garantire l'offerta di servizi Spitex analogamente alla pianificazione delle cure stazionarie.

Questo trasferimento dei compiti richiede una collaborazione coordinata tra cantoni, assicuratori, ospedali e organizzazioni Spitex. Il Consiglio federale è perciò invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura la Confederazione può o dovrebbe emanare direttive o raccomandazioni ai cantoni per la formulazione di una strategia volta a garantire ai pazienti l'assistenza Spitex dopo un soggiorno in ospedale, o accertarsi che una simile strategia venga elaborata?

2. Le attuali tariffe orarie dei servizi Spitex sono sufficienti per coprire un'offerta assistenziale di 24 ore su 24, oppure dovrebbero essere completate con un adeguato supplemento notturno?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In virtù della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), l'assistenza sanitaria è un compito pubblico dei cantoni. Dal canto suo, la Confederazione deve provvedere affinché tutta la popolazione possa assicurarsi, a condizioni sopportabili, contro i rischi di malattia e infortunio (art. 117, Cost.). Non spetta quindi alla Confederazione emanare direttive o raccomandazioni destinate ai cantoni per garantire l'assistenza sanitaria nel settore delle cure a domicilio. Va comunque fatto presente che la Confederazione e i cantoni si riuniscono a intervalli regolari nel quadro della piattaforma di dialogo "Politica nazionale della sanità" ed è quindi possibile che il tema sollevato dall'autrice dell'interpellanza sia trattato nell'ambito di questa piattaforma.

2. Le tariffe in vigore per le prestazioni di cura sono tariffe quadro orarie, previste per coprire le prestazioni erogate dai fornitori di prestazioni definiti all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Queste tariffe non sono destinate a coprire i costi di un servizio di assistenza domiciliare 24 ore su 24, ma a remunerare le prestazioni di cura definite all'articolo 7 capoverso 2 OPre ed effettivamente fornite. Si rammenta inoltre che il nuovo sistema di finanziamento delle cure - che disciplina la ripartizione dei costi e la loro assunzione da parte dell'assicurazione malattie, degli assicurati e dei cantoni - entrerà in vigore il 1° luglio 2010.

Risposta del Consiglio federale.