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Integrazione della neuropsicologia nell'assicurazione malattie obbligatoria

09.3788 · Mozione · 2009-09-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le seguenti modifiche dell'OAMal e dell'OPre:

1. Modifica dell'articolo 46 OAMal

Nel capoverso 1 dovrebbe essere aggiunta la lettera f:

"f. neuropsicologo"

2. Completamento dell OAMal: nuovo articolo 50b OAMal

"Articolo 50b Neuropsicologi"

I neuropsicologi devono attestare:

a. il conseguimento di una licenza o di un master di un'università riconosciuta, con psicologia quale branca principale. Dopo aver sentito i cantoni e le associazioni di categoria, il dipartimento pubblica un elenco delle università riconosciute. I diplomi conseguiti all'estero sono riconosciuti a condizione che siano equipollenti ai diplomi svizzeri;

b. un perfezionamento composto da:

- un'attività pratica in neuropsicologia clinica di almeno cinque anni svolta in un istituto riconosciuto,

- una formazione teorica nei seguenti settori: conoscenze di base in neuropsicologia, metodo diagnostico, metodo d'intervento, neuropsicologia e sviluppo, neuropsicologia e declino cognitivo, neuroanatomia, approfondimento delle conoscenze in discipline imparentate quali la neurologia, la neurochirurgia, la psichiatria e la psicopatologia, la conoscenza dei fattori psicosociali.

Il controllo dell'osservanza dei requisiti a livello di perfezionamento teorico e pratico e la conoscenza delle istituzioni sono garantiti da un organo designato dai cantoni. Tale organo garantisce una prassi e una qualità uniformi su tutto il territorio nazionale. Se i cantoni rinunciano a designare tale organo, spetta al dipartimento farsene carico.

3. Nuova sezione 5 e nuovo articolo 11a OPre

"Sezione 5: Neuropsicologia"

1. I neuropsicologi esaminano, previa prescrizione medica, le funzioni cognitive e comportamentali delle persone che manifestano difficoltà nelle attività quotidiane, scolastiche o professionali, tenendo conto di tali funzioni e delle lesioni cerebrali accertate o presunte.

2. La valutazione neuropsicologica è eseguita dopo una diagnosi confermata o sospetta di:

1. accidenti cerebrovascolari;

2. traumi craniocerebrali;

3. processi espansivi a livello cerebrale;

4. processi infettivi a livello cerebrale;

5. processi metabolici e tossici a livello cerebrale;

6. turbe dello sviluppo cerebrale;

7. processi degenerativi del cervello;

8. epilessia;

9. sclerosi multipla;

10. disturbi psichiatrici di origine organica.

Per altre diagnosi è necessario l'accordo del medico di fiducia.

3. Secondo la prescrizione medica, l'assicurazione assume i costi della diagnosi neuropsicologica (esame, discussione/consultazione, studio della cartella clinica, stesura del rapporto) per una durata massima di 14 ore. Se sono necessari trattamenti e controlli di maggiore durata, il neuropsicologo invia una proposta circostanziata al medico di fiducia. Quest'ultimo comunica in seguito all'assicurazione se il rimborso della diagnosi è o non è giustificato e in che misura. La prescrizione può essere ripetuta soltanto due volte all'anno.

Begründung

La neuropsicologia non è prevista nel tariffario Tarmed e pertanto il neuropsicologo non può fornire prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOMS. Contrariamente alla LAMal, la LAINF prevede invece contratti con neuropsicologi. Per quanto riguarda il trattamento dei pazienti, siamo di fronte a una disparità giuridica. Nel 2002, la neuropsicologia è stata riconosciuta dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali. Nello stesso anno, la consigliera federale Ruth Dreifuss non ha respinto definitivamente la richiesta di inserire questa branca della medicina nell'AOMS, ma l'ha messa in lista d'attesa, sostenendo che bisognava aspettare l'emanazione della legge sulle professioni psicologiche. L'UFAS, Santésuisse e H+ non hanno dubbi sulla necessità terapeutica della neuropsicologia.

Questa iniziativa permetterebbe di colmare una lacuna nelle prestazioni dell'AOMS, poiché ai pazienti sarebbe garantito l'accesso alle prestazioni necessarie non soltanto nel quadro della LAINF, ma anche in quello dell'OAMal. I neuropsicologi e le cliniche possono così negoziare direttamente con gli assicuratori. Inoltre, è sempre un medico a prescrivere al paziente la consultazione di un neuropsicologo, il quale - una volta ricevuto il paziente su prescrizione medica - lavora in modo autonomo. Egli non svolge quindi un'attività delegata.

La neuropsicologia non è in concorrenza con la medicina: si tratta piuttosto di un complemento indispensabile nel settore della riabilitazione. L'attività clinica dei neuropsicologi è svolta in un contesto pluridisciplinare e i costi supplementari che essa comporta sono modici: circa 2 milioni di franchi all'anno per tutti i neuropsicologi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2002, l'allora Commissione federale delle prestazioni consigliava di inserire la neuropsicologia nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOMS. Dato che la legge sulle professioni psicologiche era in fase di elaborazione, si decise di attendere la sua entrata in vigore prima di integrare i neuropsicologi nella lista delle professioni che, conformemente all'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), forniscono prestazioni nel quadro dell'AOMS e che, conformemente all'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), sono autorizzati a fatturare tali prestazioni all'assicurazione malattie. Ciò non significa tuttavia che le prestazioni nell'ambito della neuropsicologia non siano rimborsate dall'assicurazione obbligatoria. Le prestazioni erogate in cliniche e policlinici neurologici o psichiatrici da neuropsicologi impiegati in tali strutture sono rimborsate dall'assicurazione malattie.

Il 30 settembre 2009, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio e il disegno di legge sulle professioni psicologiche (LPPsi; FF 2009 6005). Il progetto consente di armonizzare a livello nazionale il disciplinamento di tali professioni e, al contempo, di regolamentare la protezione delle designazioni e dei titoli, la formazione e il perfezionamento, nonché l'esercizio della professione di psicoterapeuta psicologo. Inoltre intende disciplinare il perfezionamento in altri settori della psicologia direttamente legati alla salute, ossia la neuropsicologia, la psicologia clinica e la psicologia dell'età evolutiva. Non essendoci attualmente una vera e propria lacuna in materia di prestazioni in questo ambito ed essendo prevedibile che tra breve saranno adempiute le condizioni per un disciplinamento definitivo della neuropsicologia e delle relative prestazioni nell'OAMal e nell'OPre, il Consiglio federale non ritiene necessario anticipare la LPPsi e introdurre una soluzione particolare nell'OAMal.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.