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09.3836 · Interpellanza · 2009-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Ministero pubblico del cantone di Zurigo e l'Associazione per il diritto ad una morte dignitosa EXIT hanno sottoscritto un accordo che stabilisce condizioni per prestare assistenza al suicidio. In ultima analisi, tale accordo rappresenta una regolamentazione statale della morte, nonché la valutazione e la distinzione di diverse categorie di vita.

Il Consiglio federale è invitato a illustrare la propria posizione in merito.

Stellungnahme des Bundesrates

I cantoni sono liberi di emanare normative e concludere accordi nel loro ambito di competenza. L'accordo menzionato non viola il diritto federale, in particolare alla luce della riserva generale di cui al numero 11, secondo cui prevalgono prescrizioni di validità generale come leggi e ordinanze.

L'accordo consiste, infatti, in una dichiarazione d'intenti reciproca giuridicamente non vincolante. È quanto emerge dal numero 1, che in maniera non vincolante menziona quale scopo dell'accordo la garanzia della qualità per l'assistenza organizzata al suicidio e le condizioni quadro determinanti. Il Ministero pubblico del cantone di Zurigo avrebbe potuto emanare anche direttive interne per trattare i casi di assistenza organizzata al suicidio.

Sostanzialmente si tratta di un'interpretazione del diritto vigente, in particolare dell'articolo 115 del Codice penale (Istigazione e aiuto al suicidio) e del diritto in materia di stupefacenti e agenti terapeutici, che tiene conto anche della giurisprudenza del Tribunale federale. Per agevolare l'interpretazione è ad esempio precisato il concetto di "motivi egoistici" di cui all'articolo 115 CP, che secondo l'accordo non sussistono mai se l'indennizzo è inferiore a 500 franchi. Inoltre, l'utilizzo del pentobarbitale sodico è disciplinato più in dettaglio, sempre fornendo precisazioni di natura interpretativa.

Tuttavia, alla luce della prassi finora applicata da EXIT, con l'accordo sarà riprodotto perlopiù lo status quo. Il rispetto dell'accordo da parte di EXIT si propone di facilitare alle autorità inquirenti l'adempimento dei loro compiti prescritti dalla legge; eventuali procedimenti penali ordinari non saranno toccati, poiché l'accordo non può derogare al diritto vigente. D'altronde i doveri elencati nell'accordo sono in parte anche più restrittivi rispetto ai limiti posti dal Codice penale, ma anch'essi non sono giuridicamente vincolanti. Pertanto non sussiste alcuna regolamentazione statale della morte né si creano diverse categorie di vita.

Inoltre, l'accordo è stato concluso in previsione di una validità limitata nel tempo, ossia fino all'emanazione di una normativa federale sull'assistenza al suicidio. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica dell'articolo 115 CP e dell'articolo 119 del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio. La normativa si propone in particolare di prevenire sviluppi indesiderabili in relazione alle organizzazioni di assistenza al suicidio, soprattutto la commercializzazione dell'assistenza al suicidio, garantendo nel contempo la libertà individuale di ogni singola persona.

Risposta del Consiglio federale.