Adeguamento dell'etichettatura e introduzione di un marchio unico per i prodotti senza OGM
09.3864 · Mozione · 2009-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare i presupposti normativi per introdurre un marchio unico "Senza OGM" (in francese "Sans OGM", in tedesco "Ohne Gentechnik") da applicare sui prodotti alimentari e agricoli ottenuti senza ricorrere alla tecnologia genetica.
1. La prova che non sono stati utilizzati organismi geneticamente modificati dovrà essere fornita soltanto per le componenti che sottostanno all'obbligo di dichiarazione degli OGM.
2. Il requisito secondo cui le componenti geneticamente modificate dello stesso tipo devono essere autorizzate sarà soppresso.
3. Potranno essere fissati requisiti differenziati per i prodotti di origine vegetale o animale.
Begründung
1. La Svizzera deve disciplinare l'impiego della menzione "Senza OGM" secondo i criteri sviluppati e applicati nell'UE, in particolare secondo le nuove regole introdotte in Germania.
I requisiti che figurano nell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) non sono di facile applicazione per gli utenti: se non saranno adeguati, i produttori e i distributori svizzeri rischiano di subire uno svantaggio concorrenziale.
2. L'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM fissa i requisiti per l'impiego della menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica". L'articolo esige una documentazione completa anche per le componenti ottenute con organismi geneticamente modificati, sebbene per queste componenti la menzione non sia obbligatoria (art. 7 cpv. 7bis).
3. La menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" può essere impiegata soltanto se un OGM dello stesso tipo è già stato autorizzato (art. 7 cpv. 8 lett. c ODerrGM). Tale requisito rende di fatto impossibile l'applicazione.
4. Dal maggio 2008, in Germania è in vigore una nuova normativa ("EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz", EGGenTDurchfG, del 1° aprile 2008) che disciplina l'impiego del marchio "Senza OGM" nelle derrate alimentari. Nel caso degli additivi per gli alimenti destinati agli animali, non è necessario documentare che sono stati prodotti senza ricorso all'ingegneria genetica.
5. Nell'agosto 2009, la ministra tedesca dell'agricoltura ha presentato un marchio unico "Ohne Gentechnik" per gli alimenti prodotti senza OGM. Anche la Francia si sta muovendo in questa direzione.
6. La creazione di un marchio unico "Senza OGM" e l'adeguamento delle disposizioni applicabili in materia favorirebbero la libertà di scelta dei consumatori, come previsto esplicitamente dalla legge sull'ingegneria genetica (LIG).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" è disciplinata in modo chiaro ed esaustivo nell'articolo 7 capoverso 8 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51): essa può essere impiegata se nel corso dell'intero procedimento di fabbricazione del prodotto si è rinunciato a utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM). Tale rinuncia non concerne unicamente gli ingredienti, bensì anche i mezzi di produzione, ossia i mangimi e gli additivi in essi contenuti, quali gli enzimi, gli amminoacidi o le vitamine.
La Comunità europea non dispone di una normativa per l'etichettatura delle derrate alimentari ottenute senza ricorso alla tecnologia genetica.
Dal 1998, il diritto tedesco in materia di derrate alimentari contempla un disciplinamento della menzione "ohne Gentechnik" (senza ricorso alla tecnologia genetica). Nel quadro della quarta modifica della legge del 1° aprile 2008 sulla tecnologia genetica, la Germania ha allentato le disposizioni che, in precedenza, combaciavano sostanzialmente con quelle in vigore in Svizzera. Attualmente, secondo il diritto tedesco, la menzione "ohne Gentechnik" è ammessa, anche se gli animali sono nutriti con mangimi che contengono additivi quali vitamine, amminoacidi ed enzimi, ottenuti con l'impiego di microrganismi geneticamente modificati. Dall'agosto 2009, per l'etichettatura delle derrate alimentari vige in Germania il marchio unico "ohne Gentechnik".
Nella sua risposta del 6 giugno 2008 all'interrogazione Graf Maya 08.1029, "Dichiarazione per i prodotti derivati da animali allevati senza mangimi geneticamente modificati", il Consiglio federale si è espresso in merito alla menzione "ohne Gentechnik hergestellt" (ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica) e alla questione di un possibile adeguamento dell'etichettatura svizzera al diritto tedesco. Secondo il governo, le disposizioni vigenti sono trasparenti e facilmente applicabili nella prassi. Tuttavia, nel caso di una modifica delle disposizioni vigenti nel senso del modello tedesco, la protezione dall'inganno non potrebbe più essere garantita nella medesima misura. Pertanto non ha reputato necessaria una tale modifica.
Dalla risposta all'interrogazione 08.1029 non vi sono stati nuovi sviluppi. Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione internazionale, è disposto a esaminare un complemento alle disposizioni vigenti relative all'etichettatura di alimenti mediante la menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" per quanto concerne le derrate alimentari di origine animale.
Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il governo proporrebbe alla seconda Camera di trasformare la mozione in un mandato di esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.