Soppressione del limite superiore di 400 litri per il carburante diesel estero esente da imposta
09.4294 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sopprimere il limite superiore di 400 litri di carburante diesel esente da imposta per il rifornimento di veicoli svizzeri all'estero.
Begründung
Ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), i carburanti sono esenti da imposta a condizione che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest'ultimo sia stato rifornito all'estero in relazione con un trasporto transfrontaliero.
Nella pratica si constata un'applicazione arbitraria e non conforme di questa prescrizione sui 400 litri. In effetti, dopo il passaggio del confine, gli autoveicoli svizzeri sono spesso controllati con fastidiosa puntigliosità in merito al rispetto di questo limite superiore. Da parte sua, l'autista non è in grado di verificare tale osservanza (le spie del serbatoio sono poco affidabili) e di pianificare il viaggio all'estero in funzione di questo valore. Ciò perché, da un lato, le stazioni di rifornimento privilegiate dalle imprese di trasporto (speciali carte di rifornimento per ditte) non sono così numerose e, dall'altro, l'organizzazione del trasporto deve tenere conto di molteplici cambiamenti che intervengono a breve termine. Le prescrizioni devono tuttavia essere formulate in modo tale che possano essere rispettate dalle persone interessate. Qui non è evidentemente il caso. Contrariamente all'olio da riscaldamento, che può essere usato anche come carburante per gli autoveicoli, non sono state constatate infrazioni intenzionali per quanto riguarda la limitazione relativa ai 400 litri. Dal momento che le imprese svizzere attive nel trasporto internazionale non dispongono praticamente di autoveicoli con serbatoi di volume superiore ai 1000 litri, ma solo con serbatoi tra i 400 e i 600 litri, la differenza rispetto al limite autorizzato di 400 litri è minima. Inoltre, questo limite ha perso la sua importanza, visto che il carburante in Svizzera è venduto più o meno allo stesso prezzo che all'estero. Inoltre, gli autoveicoli impiegati nel traffico internazionale spesso non sono affatto usati per il trasporto all'interno del Paese. 400 litri sono ampiamente sufficienti per il percorso iniziale e finale su suolo svizzero, cosicché il rifornimento è fatto soltanto all'estero. Vista la situazione, il limite dei 400 litri non ha senso e può essere soppresso senza svantaggi fiscali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 lettera c della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61), il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta. Dall'articolo 34 capoverso 1 lettera b OIOm si evince quanto segue: trattandosi di altri veicoli (diversi dagli aeromobili), i carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest'ultimo sia stato rifornito all'estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.
In questo contesto è importante che, contrariamente agli autoveicoli pesanti immatricolati in Svizzera, quelli immatricolati all'estero non possano effettuare trasporti puramente interni (divieto di cabotaggio). Il carburante rifornito nei veicoli esteri viene dunque utilizzato solamente per trasporti transfrontalieri (importazione, esportazione o transito). Si garantisce in tal modo che per i trasporti puramente interni venga impiegato solo carburante imposto in Svizzera, assicurando, non da ultimo, la parità di trattamento all'interno del Paese.
Nella sua sentenza A-1751/2006 del 25 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha confermato che, con l'emanazione dell'ordinanza in questione, il Consiglio federale non è andato oltre le proprie competenze giuridiche. Esso ha inoltre stabilito che tale regolamentazione non lede il principio della legalità.
L'applicazione delle prescrizioni dell'OIOm, e dunque il controllo del limite superiore dei 400 litri, spetta all'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la quale esegue delle verifiche a campione e in modo proporzionato ai rischi presso gli uffici doganali interessati. La prassi dimostra che i veicoli pesanti sono molto spesso equipaggiati con serbatoi da 800 litri (ovvero 2 serbatoi da 400 litri) e che anche rifornimenti di oltre 1000 litri non sono rari. Casi di rifornimenti all'estero senza trasporto transfrontaliero nonché di travaso in Svizzera dimostrano che gli abusi esistono. L'AFD si occuperà maggiormente di verificare che le prescrizioni siano eseguite in modo uniforme in tutto il Paese.
In Svizzera il prezzo al distributore dell'olio diesel è inferiore a quello in Germania, Italia e Francia, ma superiore a quello in Austria (stato: fine 2009). Tenendo tuttavia conto del maggiore onere dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in questi Paesi (Germania +19 per cento rispetto alla Svizzera, Francia +19,6 per cento, Austria e Italia +20 per cento), anche se i prezzi al distributore sono superiori, per i trasportatori può risultare più conveniente fare rifornimento in Francia, Italia o Austria, visto che l'IVA pagata in tali Paesi viene loro restituita.
Il Parlamento può inoltre adeguare le imposte e i tributi sui carburanti e i combustibili. Nell'ambito della lotta alle emissioni di CO, della promozione del traffico d'agglomerato e del trasporto pubblico e via di seguito, l'aumento delle imposte e dei tributi è sempre più all'ordine del giorno. Il conseguente aumento dei prezzi al distributore per l'olio diesel e le misure di ottimizzazione da parte dei trasportatori comporterebbero ben presto un "turismo di rifornimento" a scapito della Svizzera, ovvero delle corse all'estero per fare rifornimento. Attualmente le cifre relative alle effettive minori entrate in un caso simile non sono quantificabili (i risultati di uno studio sul "turismo di rifornimento" dovrebbero essere disponibili solo a fine 2010). Occorre tuttavia attendersi perdite di entrate nell'ordine di decine di milioni di franchi.
Per garantire la parità di trattamento all'interno del Paese e impedire il deflusso di fondi, tenendo conto del fatto che per i veicoli pesanti esteri vige il divieto di cabotaggio, il Consiglio federale intende mantenere il limite superiore di 400 litri di carburante che è possibile importare in esenzione da imposta con autoveicoli pesanti immatricolati in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.