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Radio e televisione. Divieto di far eseguire sondaggi di opinione concernenti elezioni e votazioni

09.524 · Iniziativa parlamentare · 2009-12-11

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale del 24 marzo 2009 sulla radiotelevisione (LRTV) è completata come segue:

Art. 6 Indipendenza e autonomia

...

Cpv. 4

È vietato far eseguire e pubblicare sondaggi di opinione concernenti elezioni e votazioni.

Begründung

I sondaggi d'opinione cosiddetti rappresentativi elaborati e pubblicati dalla SSR hanno fornito un'immagine incredibilmente errata della realtà nel caso (non solo) dell'iniziativa contro i minareti. È inammissibile che i media della SSR o di altre imprese concessionarie organizzino sondaggi di opinione e ne diffondano i risultati, condizionando in modo diretto e significativo le scelte della popolazione. Infatti è scientificamente provato che i sondaggi influiscono sulle opinioni e sulla mobilitazione dei cittadini, sono facilmente manipolabili e possono ripercuotersi concretamente sull'esito di elezioni e votazioni. Particolarmente problematico risulta poi il fatto che la SSR affida il commento di elezioni e votazioni a esperti delle stesse ditte cui in precedenza aveva già commissionato l'esecuzione dei sondaggi. Va inoltre rilevato che non viene effettuato un controllo esterno della qualità serio e indipendente, così come non avviene alcuna verifica in merito a eventuali manipolazioni delle informazioni raccolte. Il divieto di far eseguire sondaggi d'opinione concernenti elezioni e votazioni rafforza l'indipendenza e l'autonomia delle radio e delle televisioni titolari di una concessione.