Criteri d'integrazione degli stranieri. Precisazioni sul criterio di dover manifestare la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione
10.1028 · Interrogazione · 2010-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il diritto in materia di stranieri è sviluppato sempre più in base alla nozione di integrazione. Siccome tale nozione è vaga e può essere interpretata in modi diversi, la prassi si fonda sui quattro criteri definiti all'articolo 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri. La mia domanda verte sul quarto criterio: "d. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione."
Sebbene in un'ottica moderna maggioritaria le donne seguano una formazione e lavorino altrettanto quanto gli uomini, bisogna constatare che una parte importante della società svizzera segue ancora un modello famigliare "tradizionale", in cui la donna si occupa dei figli e delle incombenze domestiche. La valorizzazione dello statuto di "casalinga" è stata difesa soprattutto dal consigliere federale Ueli Maurer, nonché da altri politici influenti, in particolare da Jasmin Hutter, che ha rinunciato al suo mandato di consigliera nazionale per le stesse ragioni.
La mia domanda è la seguente: come si può rimproverare a una donna straniera che non vuole lavorare o acquisire una formazione per occuparsi della sua economia domestica di non volersi integrare, dato che segue un modello famigliare propugnato dal maggiore partito svizzero? In altre parole: un'applicazione stretta del quarto criterio d'integrazione non pregiudica forse la libera scelta del modello famigliare, di cui dovrebbero beneficiare tutte le famiglie svizzere e straniere?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella legge federale sugli stranieri Consiglio federale e Parlamento hanno rinunciato volutamente a definire legalmente l'integrazione, poiché la comprensione sociale e la concezione dell'integrazione possono cambiare nel corso del tempo.
Nella sua direttiva in materia di integrazione, l'Ufficio federale della migrazione precisa quali fattori sono considerati nelle decisioni, nell'ambito della procedura di approvazione da parte della Confederazione, per valutare i singoli criteri. Ai criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri va attribuita un'importanza diversa a seconda del potere discrezionale a disposizione.
Il criterio menzionato trova di principio riscontro nell'effettiva partecipazione alla vita economica e nell'effettiva acquisizione di una formazione. Le autorità competenti devono tuttavia considerare un eventuale impedimento involontario allo svolgimento di un lavoro e la situazione individuale dello straniero nella sua interezza.
Gli obblighi di assistenza costituiscono un valido motivo per non soddisfare il criterio "manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione". Le persone con obblighi di assistenza non vanno esplicitamente esentate dal rispetto di altri criteri di integrazione. La loro integrazione si riscontra, ad esempio, se partecipano alle serate per genitori e aiutano i loro figli a inserirsi a scuola. Si esige che facciano del loro meglio per acquisire conoscenze linguistiche. In caso di famiglie si giudica il grado di integrazione di tutti i membri.
Peraltro, il 5 marzo 2010, nel rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione stilato in adempimento della mozione Schiesser 06.3445 e della mozione del gruppo socialista 06.3765, il Consiglio federale ha illustrato i criteri di integrazione nell'ambito delle decisioni di diritto in materia di stranieri. Ha osservato che in occasione dei lavori successivi tali requisiti andranno, se del caso, concretizzati e coordinati con i criteri in materia di cittadinanza, come era già stato proposto nell'avamprogetto di revisione totale della legge sulla cittadinanza posto in consultazione.
Risposta del Consiglio federale.