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10.1048 · Interrogazione · 2010-06-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nella fase attuale di applicazione della nuova normativa sulle scuole universitarie, alcuni punti si rivelano poco chiari per l'applicazione in determinati settori della legislazione attuale in materia di SUP.

1. Ad esempio nel settore della musica, i titoli professionali precedenti rilasciati da alcuni conservatori, in particolare nella Svizzera romanda, prima dell'avvio delle Hautes écoles de musique (HEM) non sono riconosciuti per ottenere un'equivalenza a livello SUP. I titoli rilasciati alle stesse condizioni da altri conservatori, soprattutto nella Svizzera tedesca, sono invece riconosciuti e danno diritto a un'equivalenza SUP. Il DFE ci potrebbe indicare come intende rimediare a questa disparità di trattamento?

2. Nel settore sanitario i precedenti titoli professionali di infermiera di livello 2 (formazione di quattro anni) rilasciati nelle stesse condizioni dei titoli di ostetrica o di fisioterapista da scuole trasformate in SUP non vengono riconosciuti e non portano a un'equivalenza a livello SUP. La situazione risulta particolarmente problematica per le persone con un titolo di questo tipo che non possono seguire un master nel nuovo sistema formativo perché non dispongono di un titolo SUP. Come potrebbe essere sbloccata questa situazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'interrogazione riguarda i diplomi rilasciati dai conservatori di musica fino a metà 2002 prima dell'introduzione dei diplomi di scuola universitaria professionale (SUP). Fino al mese di ottobre 2005 i cantoni erano responsabili per la regolamentazione delle scuole specializzate superiori (SSS) e delle SUP nonché per l'ottenimento retroattivo dei titoli SUP (ORT SUP).

L'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali (regolamento di riconoscimento CDPE) disciplina l'ORT nel settore della musica. Con la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali e i rispettivi atti normativi d'esecuzione, dal 5 ottobre 2005 costituiscono la base legale per l'ORT SUP l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo di un titolo di scuola universitaria professionale (RS 414.711.5) con riferimento all'articolo 13 del regolamento di riconoscimento CDPE in combinato disposto con gli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del DFE di cui sopra.

La lacuna della CDPE per quanto riguarda il riconoscimento delle scuole professionali superiori nel campo della musica è stata compensata con l'articolo 13 capoverso 2 del regolamento di riconoscimento CDPE. Questa disposizione prevede che, in casi particolari motivati, il comitato della CDPE possa, in seguito a una richiesta da parte di uno o più cantoni, rilasciare retroattivamente un titolo SUP alle persone con un diploma di una SSS che per ragioni particolari non è stato riconosciuto dalla CDPE.

In base all'articolo 13 capoverso 2 del regolamento di riconoscimento CDPE, i cantoni di Zurigo, Berna e Lucerna hanno trasmesso una richiesta al comitato della CDPE riguardante le persone che avevano ottenuto un diploma dei Conservatori di Zurigo, Berna e Lucerna prima del mese di giugno 2002. Il comitato della CDPE ha accordato a tali richiedenti l'ottenimento del titolo SUP "Musicista SUM". Al comitato della CDPE non sono giunte richieste da parte di altri cantoni, nemmeno dalla Svizzera occidentale. La decisione presa nel 2003 dalla CDPE è chiara e né il DFE né l'organo responsabile per l'ottenimento retroattivo di titoli SUP, ovvero l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), devono adottare ulteriori provvedimenti. Inoltre, occorre segnalare che l'UFFT non ha finora ricevuto richieste e che negli oltre otto anni dopo il rilascio dei titoli di cui sopra non si sono più verificate le condizioni giuridiche ed effettive per un riconoscimento retroattivo da parte della CDPE di titoli SUP in casi particolari motivati.

2. Contrariamente ai settori fisioterapia e ostetricia, nel campo sanitario vi sono tuttora delle formazioni sia a livello di scuola specializzata superiore sia di scuola universitaria professionale. Come negli altri campi, l'ottenimento retroattivo di un titolo SUP (ORT SUP) nel campo della sanità mira in particolare a incrementare la mobilità professionale dei lavoratori e a migliorare l'accesso ai cicli di studio di perfezionamento in Svizzera e all'estero. Tale obiettivo richiede l'ORT SUP per quanto concerne le formazioni che non vengono più offerte.

Pertanto non è possibile confrontare l'ORT SUP del settore cure infermieristiche con quello dei settori fisioterapia e ostetricia. La decisione per un ORT SUP nel campo sanitario si fonda molto più su di una valutazione preliminare dei cicli di formazione SSS in base al programma quadro per il ciclo di formazione di infermieri diplomati SSS emanato dalla Conferenza svizzera delle formazioni in cure infermieristiche di livello terziario (CSFI) e le competenze finali nonché i rispettivi programmi d'insegnamento di livello SUP. Tali valutazioni sono attualmente in corso e saranno concluse entro la fine del 2011.

La frequenza di un ciclo di studio master nel settore infermieristico comporta un diploma SUP, ma le SUP hanno inoltre la facoltà di emanare ulteriori condizioni di ammissione. Il DFE ha peraltro chiarito che le SUP possono ammettere su dossier ai cicli di studio master anche persone che dispongono di titoli equivalenti di diritto previgente, per esempio i titolari del diploma Höfa II (Höhere Fachausbildung in Pflege Stufe II).

Risposta del Consiglio federale.