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10.1099 · Interrogazione · 2010-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Vista la politica di espulsione dei rom da parte di Francia e Italia, non ritiene il Consiglio federale di dover prevedere misure limitative della libera circolazione su suolo svizzero per queste carovane che sono state allontanate da Paesi UE poiché istallatisi illegalmente, così come evitare ai rom presenti in Svizzera la pratica illegale di attività lucrative e di prostituzione, come recentemente successo a Ginevra?

Stellungnahme des Bundesrates

I Rom espulsi dalla Francia sono rinviati nei loro Paesi d'origine, ossia la Romania o la Bulgaria, per via aerea, ragione per cui finora non si sono constatati arrivi significativi di carovane in Svizzera.

I cittadini di uno Stato membro dell'UE possono far valere l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), che consente loro di entrare in Svizzera presentando una carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Per contro, per soggiornare per più di tre mesi o lavorare in Svizzera devono soddisfare le condizioni legali imposte dall'ALC per gli statuti previsti dall'accordo (lavoratore salariato, indipendente, inattivo, ecc.). Se ciò non è il caso, l'accordo e il rispettivo allegato non si applicano e non possono essere fatti valere. In virtù della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31), tali disposizioni si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'AELS.

In particolare, i cittadini bulgari e rumeni sono già soggetti a misure restrittive (disposizioni transitorie) se desiderano lavorare in Svizzera. Tali misure esigono segnatamente che essi dispongano di un permesso di lavoro o che rispettino la procedura di notifica, a seconda delle regole applicabili al loro settore d'attività. Coloro che esercitano un'attività lucrativa senza disporre delle relative autorizzazioni necessarie possono essere allontanati dalla Svizzera.

La prostituzione è considerata un'attività lucrativa. Di conseguenza, chi vi si dedica deve disporre delle autorizzazioni necessarie, a seconda della sua cittadinanza, del suo statuto professionale e della durata del suo soggiorno in Svizzera, o rispettare le disposizioni in materia di procedura di notifica. Peraltro, la Confederazione sta studiando ed elaborando insieme ai cantoni soluzioni tese a ovviare ai problemi risultanti dalla prostituzione. La competenza di legiferare in materia e di adottare sanzioni in caso di esercizio illegale della prostituzione spetta tuttavia ai cantoni.

Vista la situazione e la legislazione attuale, il Consiglio federale non ritiene necessario adottare misure limitative supplementari.

Risposta del Consiglio federale.