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10.3068 · Mozione · 2010-03-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 47 della legge federale sugli stranieri (LStr) riducendo da 12 a 8 anni l'età massima per il ricongiungimento familiare con i figli provenienti dall'estero, al fine di migliorarne le possibilità d'integrazione. Se i figli hanno più di 8 anni, il ricongiungimento deve avvenire al più tardi un anno dopo l'entrata in Svizzera dei genitori. Deroghe possono essere concesse in caso di motivi familiari importanti; il limite massimo è di 18 anni.

Begründung

Talune regole per l'ammissione di stranieri, in particolare provenienti da Paesi non membri dell'UE, sono poco efficaci, soprattutto per quanto riguarda il ricongiungimento familiare. Proprio nel caso di bambini e giovani, la mancanza di conoscenze linguistiche comporta considerevoli problemi scolastici e di integrazione nella nostra società. Per questo motivo i figli dovranno raggiungere i genitori entro gli 8 anni, il che permette una migliore integrazione e aumenta le probabilità di una futura indipendenza economica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro 5 anni. Tuttavia, per i figli con più di 12 anni deve avvenire entro 12 mesi per favorirne l'integrazione scolastica e professionale. Tali scadenze si applicano ai famigliari di stranieri titolari di un permesso di domicilio (art. 47 cpv. 1 LStr), di un permesso di dimora (art. 73 OASA) o di un'ammissione provvisoria (art. 74 cpv. 3 OASA); inoltre, in questi casi, è prevista un'età massima di 18 anni per il ricongiungimento familiare dei figli. Secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i cittadini di Paesi dell'UE o dell'AELS hanno diritto a farsi raggiungere dal coniuge e dai parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico. Tale diritto non è correlato a un termine per il ricongiungimento. Secondo la vigente legge federale sugli stranieri, tale regola si applica anche ai famigliari stranieri di cittadini svizzeri in possesso di un permesso di soggiorno duraturo rilasciato da un Paese dell'UE o dell'AELS (art. 47 cpv. 2 LStr in combinazione con l'art. 42 cpv. 2 LStr).

Il termine di un anno per il ricongiungimento dei figli con più di 12 anni è stato deciso dopo intensi dibattiti parlamentari in merito alla nuova legge federale sugli stranieri; nel suo messaggio il Consiglio federale aveva proposto anche in questi casi un termine di 5 anni (art. 46 D-LStr; FF 2002 3451).

I termini per il ricongiungimento familiare sono stati introdotti con la legge sugli stranieri, in vigore dal 1° gennaio 2008; secondo le disposizioni transitorie, il termine di un anno per il ricongiungimento familiare è effettivo soltanto dal 1° gennaio 2009 (art. 126 cpv. 3 LStr). Per questo motivo, oggi non è ancora possibile trarre conclusioni attendibili in merito alle ripercussioni della normativa. Il Consiglio federale ritiene pertanto prematuro prendere in considerazione una modifica dei termini per il ricongiungimento familiare come quella chiesta nella mozione.

Per contro una decisione del Tribunale federale del 22 gennaio 2010 (2C-135/2009) impone il riesame dei termini di ricongiungimento familiare per i cittadini svizzeri. Stando a tale sentenza, se i congiunti di un cittadino svizzero sono soggetti a regole di ricongiungimento più restrittive di quelle applicate ai cittadini UE e AELS in virtù dell'ALC, si è in presenza di una violazione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 14 CEDU (discriminazione degli indigeni). Un'eventuale disparità di trattamento deve essere motivata in termini oggettivi.

Secondo la nuova prassi del Tribunale federale in materia di ALC, i cittadini UE e AELS possono farsi raggiungere dai loro famigliari stranieri anche se questi non possiedono un permesso di soggiorno di un Paese con cui è stato concluso un ALC (DTF del 29 settembre 2009 - 2C-196/2009).

Pertanto il Tribunale federale esclude, in linea di massima, una regolamentazione derogatoria per i cittadini svizzeri (ma cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LStr). Questo vale anche per i termini di ricongiungimento familiare (art. 47 LStr). Vista la situazione, il legislatore è obbligato a verificare se e come modificare il regime generale del ricongiungimento familiare nella LStr.

Se il legislatore non dovesse chinarsi sul problema entro breve tempo, il Tribunale federale potrebbe essere tenuto, nell'ambito dell'articolo 190 della Costituzione ed eventualmente in virtù dell'articolo 14 CEDU e della preminenza del diritto internazionale, a sanare, nei casi in specie, la mancata conformità alla convezione, andando oltre la decisione d'appello in questione (DTF 136 II 5).

Il 19 marzo 2010 è stata presentata l'iniziativa parlamentare Tschümperlin 10.427 che chiede di adeguare la legge conformemente a tale sentenza. La verifica dell'età massima per il ricongiungimento familiare chiesta nella mozione può essere discussa nell'ambito dell'attuazione di tale iniziativa parlamentare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.