Estensione delle prestazioni per i superstiti dei militi dell'esercito deceduti in servizio
10.3172 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare al più presto la legislazione sull'assicurazione militare per estendere le prestazioni destinate ai superstiti dei militi dell'esercito deceduti in servizio. L'assicurazione dovrà coprire, in particolare, i danni derivanti dai problemi di salute dei superstiti (p. es. disturbi psichici o riduzione della capacità lavorativa).
Begründung
I tragici incidenti sul massiccio della Jungfrau e sul fiume Kander hanno dimostrato che le prestazioni attualmente previste dall'assicurazione militare per i superstiti dei militi dell'esercito deceduti in servizio sono insufficienti. Queste prestazioni coprono soltanto una parte del danno subito e non tengono conto in misura sufficiente, in particolare, dei danni derivanti dai problemi di salute dei superstiti (p. es. disturbi psichici o riduzione della capacità lavorativa). Nel caso di incidenti di tale gravità, le prestazioni dell'assicurazione militare andrebbero adeguate a quelle ormai usuali nelle azioni di responsabilità civile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1) copre gli infortuni e le malattie che colpiscono le persone in servizio. Essa offre un largo ventaglio di prestazioni che spesso sono più elevate rispetto a quelle erogate dalle altre assicurazioni sociali. Ciò è dovuto al ruolo svolto dall'assicurazione militare che, in un certo senso, sostituisce la responsabilità che la Confederazione deve assumere per i rischi ai quali sono esposte le persone soggette all'obbligo di servizio. Ma l'assicurazione militare è anche parte del sistema delle assicurazioni sociali. Pertanto le normative sull'assicurazione militare, pur essendo influenzate dalle soluzioni del diritto in materia di responsabilità civile, rispondono in larga misura alle esigenze del diritto delle assicurazioni sociali.
In caso d'infortunio mortale in servizio, i superstiti hanno diritto a una rendita per superstiti dell'assicurazione militare, la cui quota è stabilita in funzione del grado di parentela con l'assicurato deceduto (art. 51 segg. LAM). Questo diritto non dipende da quello relativo alla legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti. L'insieme delle rendite accordate non deve superare il guadagno annuo dell'assicurato deceduto, limitato a un massimo di 141 672 franchi. In determinati casi possono essere aggiunte le prestazioni della previdenza professionale. L'assicurazione militare (art. 59 LAM) accorda inoltre ai superstiti il diritto a una riparazione morale, il cui ammontare è identico all'indennità che accorda un giudice civile in un caso simile.
L'assicurazione militare non assume i costi causati ai superstiti dai disturbi psicologici o dall'incapacità lavorativa, o anche dall'invalidità, riconducibili al decesso o alle lesioni gravi dell'assicurato. Le spese mediche, l'incapacità lavorativa o l'invalidità sono coperte dall'assicurazione malattie o dall'assicurazione invalidità dei superstiti e dei parenti.
Va inoltre rammentato che, se le assicurazioni non assumono i costi di un trattamento o quelli generati dalla perdita di guadagno, l'assicurazione militare o l'esercito ricorrono a organizzazioni o fondazioni private il cui scopo è quello di aiutare i militi nel bisogno e le loro famiglie. Il sistema costituito dall'assicurazione militare e dalle altre assicurazioni sociali, e integrato nei casi gravi da organizzazioni e fondazioni specializzate, garantisce alle persone interessate una protezione paragonabile alle soluzioni previste dal diritto privato.
Il Consiglio federale è disposto a esaminare la copertura assicurativa dei superstiti nel quadro della prossima revisione della LAM. Questa, tuttavia, dovrà essere armonizzata con la revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni, di cui occorrerà pertanto attendere la conclusione, come deciso dal collegio stesso il 28 ottobre 2009. Se si avverasse effettivamente necessario apportare modifiche nel senso suesposto, il Consiglio federale sottoporrà una relativa proposta al Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.