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10.3320 · Mozione · 2010-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire, in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), l'interesse dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati anche in occasione del loro collocamento e di obbligare i cantoni a mettere a disposizione corrispondenti strutture a misura di minorenne. Occorre definire e applicare una prassi unitaria e requisiti minimi per il collocamento di tali minori.

Begründung

Secondo l'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) l'interesse superiore del minore va considerato costantemente in tutte le misure riguardanti i minori. Questo vale anche nella procedura d'asilo.

L'articolo 22 paragrafo 2 della convezione stabilisce che a un rifugiato minorenne non accompagnato i cui famigliari sono irreperibili va accordata la stessa protezione garantita a qualsiasi altro minore privato del suo ambiente famigliare. Tale disposizione rinvia pertanto all'articolo 20 della convenzione, secondo cui i minori vanno collocati in istituti adeguati. Di conseguenza, anche in Svizzera i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati vanno collocati soltanto in istituti appropriati e adeguati all'età del minore. Sarebbe pertanto opportuno che la Confederazione attribuisse tali richiedenti soltanto ai cantoni che dispongono di tali strutture. L'esempio del cantone di Lucerna dimostra che è possibile collocare i minori separatamente dagli adulti con la presenza di persone di riferimento 24 ore su 24, con tanto di lezioni scolastiche e attività di tempo libero adeguate all'età.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Costituzione federale attribuisce alla Confederazione ampie competenze nel settore degli stranieri e dell'asilo (legislazione relativa all'entrata e alla partenza, al soggiorno e al domicilio di stranieri, nonché alla concessione dell'asilo), tuttavia demanda ai cantoni la competenza per l'aiuto sociale alle persone del settore dell'asilo. La concessione dell'aiuto sociale, che include tra l'altro anche l'alloggio e l'assistenza, è disciplinata quindi dal diritto cantonale anche per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Secondo il diritto vigente, in questo ambito la Confederazione non ha né il diritto di impartire direttive né il diritto di vigilare sui cantoni, ossia non può prescrivere ai cantoni dove e come alloggiare i richiedenti l'asilo minorenni. Nell'ambito dell'aiuto sociale la Confederazione intrattiene con i cantoni solamente un rapporto nel quadro del diritto in materia di sussidi.

Se, però, il bene del minore è messo in pericolo da un alloggio inadeguato, le autorità tutorie cantonali o comunali sono tenute, in base alle disposizioni del Codice civile svizzero, ad adottare misure adeguate a tutela del minore, tra cui anche la predisposizione di un alloggio più consono. Con queste norme a tutela dei minori, che tra l'altro valgono per tutti i minori indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro statuto di soggiorno, la Svizzera adempie ai propri obblighi derivanti dagli articoli 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo nei confronti dei minori che si trovano fuori/lontano dal loro ambiente familiare.

Solo i tribunali possono controllare il contenuto dell'aiuto sociale o delle misure di tutela dei minori. La persona interessata può quindi opporsi per via giudiziaria a un eventuale alloggio non consono. In caso di ricorso al giudice, i richiedenti l'asilo minorenni ricevono aiuto da parte delle persone di fiducia previste dalla legislazione sull'asilo, che li accompagnano e sostengono durante la procedura di asilo.

Le normative vigenti hanno dimostrato buoni risultati nella pratica. Il Consiglio federale ritiene che i cantoni adempiano in modo conforme alla legge e soddisfacente ai propri compiti per quanto concerne l'alloggiamento dei richiedenti l'asilo minorenni e pertanto non vede alcuna necessità per la Confederazione di intervenire in termini legislativi e di controllo.

Tuttavia i cantoni avrebbero la possibilità di emanare direttive sotto l'egida della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali - analogamente alle raccomandazioni sul soccorso d'emergenza alle persone obbligate a partire - in materia di alloggiamento dei richiedenti l'asilo minorenni.

Secondo l'articolo 27 della legge sull'asilo, la Confederazione assegna i richiedenti l'asilo ai cantoni, tenendo in considerazione gli interessi degni di protezione delle due parti. È interesse dei cantoni che diversi sottogruppi di richiedenti l'asilo - come per esempio persone provenienti da diverse regioni d'origine o, nel presente caso, i richiedenti l'asilo minorenni - siano assegnati equamente ai cantoni in base alla chiave di ripartizione definita nell'ordinanza 1 sull'asilo. In tal modo tutti i cantoni contribuiscono in egual misura all'alloggio e alle spese che ne derivano. Una ripartizione solo tra determinati cantoni, come auspicato dall'autrice della mozione, violerebbe questo principio, senza contare che la normativa vigente ha dato buoni risultati come esposto sopra.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.