10.3331 · Mozione · 2010-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 60 LAMal, in modo da permettere all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) d'imporre dei tassi di riserva minimi e massimi in funzione di criteri di rischio da definire a livello d'ordinanza.
Begründung
Una decisione del Tribunale federale delle assicurazioni dell'8 dicembre 2009 non ha riconosciuto all'UFSP la competenza di abbassare il tasso di riserva in relazione alla procedura di approvazione dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria, in virtù dell'articolo 60 LAMal e dell'articolo 78 OAMal. Tale decisione, contro la quale l'ufficio non ha interposto ricorso al Tribunale federale, giunge alla conclusione che la base legale vigente non è sufficiente per consentire all'UFSP di intervenire liberamente nella fissazione di un tasso di riserva massimo di uno o più assicuratori, in uno o più cantoni, perché ciò renderebbe parzialmente inapplicabile l'articolo 78 capoverso 1 OAmal.
In realtà, dal punto di vista attuariale non ha alcun senso fissare riserve forfettarie in funzione del numero di assicurati. Per questo motivo, sarebbe meglio sancire nella legge che le riserve devono basarsi sui rischi effettivi legati all'attività dell'assicuratore e alla composizione del suo portafoglio di assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), gli assicuratori devono costituire riserve sufficienti per sopperire ai costi delle malattie già insorte e garantire la solvibilità a lungo termine (art. 60 cpv. 1). Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulla costituzione delle riserve (art. 60 cpv. 6). In virtù di quest'ultima disposizione, il Consiglio federale ha stabilito il livello minimo delle riserve di cui devono disporre gli assicuratori malattie, esprimendolo in percentuale dei premi. I tassi previsti dipendono dal numero degli assicurati affiliati alle casse. Gli assicuratori con meno di 50 000 assicurati sono inoltre tenuti a riassicurarsi (art. 78 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102).
Le riserve servono a garantire la solvibilità degli assicuratori malattie, coprendone i rischi legati all'esercizio dell'assicurazione (rischi attuariali, operativi, di mercato, di credito).
Le riserve minime stabilite in percentuale dei premi conformemente all'articolo 78 OAMal non tengono sufficientemente conto dell'effettiva esposizione ai rischi. Nell'attuale sistema, inoltre, se il tasso di riserva applicabile secondo l'articolo 78 OAMal cambia in seguito a una variazione dell'effettivo degli assicurati, l'assicuratore malattie si ritrova nella situazione di dover costituire o sciogliere rapidamente un'ingente quantità di riserve, il che rappresenta un forte ostacolo alla continuità nella fissazione dei premi.
La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01) prevede che le imprese d'assicurazione private devono disporre di una quantità sufficiente di fondi propri, stabilita in funzione dei rischi cui sono esposte.
Per queste ragioni, nei prossimi mesi il Consiglio federale intende sottoporre l'attuale sistema delle riserve e la relativa politica a un'analisi approfondita, che dovrà chiarire in particolare se in futuro non sia opportuno calcolare le riserve in funzione dei rischi. Per il momento, la questione delle riserve massime va ancora lasciata in sospeso.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.