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10.3336 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In relazione al rapporto tra la disoccupazione e la previdenza professionale, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Le persone che perdono il lavoro poco prima del pensionamento subiscono una significativa riduzione della loro rendita. Il Consiglio federale è cosciente del problema e sta cercando di risolverlo?

2. Quali misure si potrebbero adottare per evitare che la disoccupazione causi una riduzione della rendita delle persone vicine al pensionamento?

3. Come si potrebbe garantire l'uguaglianza nella percezione degli averi LPP tra chi è ancora attivo al momento del pensionamento e chi ha perduto il lavoro poco prima della fine della vita attiva?

4. Sarebbe possibile introdurre nella legge sulla previdenza professionale una disposizione che consenta ai disoccupati di restare affiliati a una cassa di previdenza o all'istituto collettore?

Begründung

Le persone che si ritrovano disoccupate poco prima del pensionamento possono subire un'importante riduzione della loro rendita di vecchiaia. Esempio: un assicurato che ha versato il contributo minimo LPP per tutta la carriera professionale perde il lavoro all'età di 62 anni. Non potendo più rimanere affiliato alla sua cassa pensioni LPP, è costretto a depositare il suo avere di vecchiaia presso un istituto di libero passaggio. Questo tipo di istituti applica un tasso di conversione inferiore a quello prescritto dalla LPP, cosicché l'assicurato, con un capitale di 300 000 franchi, può arrivare a perdere fino a 4000 franchi all'anno sulla sua rendita.

Un anno prima del pensionamento, il medesimo assicurato ritrova un lavoro. Il suo capitale di libero passaggio è allora trasferito all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e al momento del pensionamento viene convertito in rendita in base all'aliquota di conversione LPP.

Tra le due situazioni, che non dipendono dalla volontà del lavoratore, si constata una grave disparità di trattamento. Gli attivi che perdono il lavoro poco prima del pensionamento non hanno molta scelta: o si iscrivono a un istituto di libero passaggio, perdendo una parte delle loro prestazioni LPP, oppure scelgono di mantenere la copertura previdenziale presso l'istituto collettore, nel qual caso, però, il finanziamento della rendita LPP è interamente a loro carico. È raro che le persone disoccupate scelgano di accollarsi questo onere finanziario.

Resta infine da discutere la questione del versamento in capitale. La legislazione non prevede che nei casi di libero passaggio sia data la priorità al versamento di una rendita vitalizia. Attualmente, la grande maggioranza degli istituti di libero passaggio si limita a concedere una liquidazione in capitale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno esaminato diversi modelli per la previdenza professionale dei disoccupati e preferito l'attuale copertura parziale obbligatoria (invalidità e decesso) a una copertura globale, che - includendo anche la vecchiaia - sarebbe stata molto più costosa (v. risposte alle domande 2 e 3). Per i disoccupati il modello in vigore prevede un'assicurazione obbligatoria per i rischi d'invalidità e di decesso presso l'istituto collettore, mentre il loro capitale di vecchiaia è trasferito all'istituto di libero passaggio di loro scelta (assicurazione o banca). Quando si verifica un caso di previdenza, le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale (art. 13 cpv. 2 dell'ordinanza sul libero passaggio). In caso di versamento di una rendita, un istituto di libero passaggio non è tenuto ad applicare il tasso di conversione minimo LPP, poiché l'assicurato può prelevare il suo avere a ogni momento. L'orizzonte d'investimento di un istituto di libero passaggio non è dunque paragonabile a quello di una cassa pensioni, che può disporre dei fondi a lungo termine. Inoltre, se il rapporto di lavoro finisce dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare (ordinaria o anticipata), l'assicurato ha diritto a una rendita da parte della sua cassa pensioni.

2./3. Una copertura globale obbligatoria (con estensione del tasso di conversione agli istituti di libero passaggio) permetterebbe sì di garantire ai disoccupati prossimi al pensionamento la stessa situazione di cui godono gli altri assicurati. Tuttavia, i costi supplementari che ne deriverebbero sarebbero troppo elevati. Le uscite annuali dell'assicurazione contro la disoccupazione passerebbero infatti da 27 a 150 milioni di franchi (FF 1994 I 332) e il reddito netto degli assicurati diminuirebbe in seguito al forte innalzamento dell'aliquota contributiva. Va inoltre ricordato che il Parlamento ha respinto una mozione in cui si chiedeva di fissare un tasso minimo per gli istituti di libero passaggio (v. mozione 07.3694, Tassi d'interesse sui conti di libero passaggio del secondo pilastro conformi al mercato, depositata dal gruppo socialista).

4. Già attualmente, l'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore (art. 47 LPP). Chi sceglie una tale soluzione, deve versare la totalità dei contributi.

Risposta del Consiglio federale.