10.3375 · Mozione · 2010-06-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una procedura adeguata per regolare lo statuto legale dei giovani privi di documenti che possiedono un diploma di formazione, evitando tuttavia qualsiasi tentativo di regolarizzazione automatica dei genitori e/o dei fratelli.
La presente motivazione viene presentata a sostegno di un'iniziativa parlamentare del medesimo tenore, depositata contemporaneamente, che richiede una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri.
Begründung
Il Consiglio federale si baserà sugli elementi che gli permettono di respingere la rivendicazione del ricongiungimento familiare, tenendo conto in particolare del fatto che i giovani diplomati hanno raggiunto la maggiore età in base sia al diritto svizzero sia alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che fissano la maggiore età a 18 anni.
A tal fine i criteri stabiliti dall'articolo 31 (casi personali particolarmente gravi) dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) costituiscono uno strumento estremamente utile. Tra essi figurano:
1. la conoscenza della lingua;
2. l'integrazione economica;
3. l'integrazione sociale.
Si tratta di criteri che in principio dovrebbero essere soddisfatti dopo aver concluso la scolarizzazione e l'apprendistato.
Resta da stabilire il periodo minimo che il giovane deve aver trascorso in Svizzera per beneficiare di questa nuova procedura. Siccome la situazione di stallo per i giovani privi di documenti è dovuta al fatto che i cantoni li scolarizzano, si dovrebbe prendere come criterio il numero di anni di frequenza scolastica in Svizzera.
Per equità, di principio la stessa procedura dovrebbe essere applicabile ai giovani privi di documenti che hanno completato una formazione presso una scuola a tempo pieno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso a più riprese in merito al problema sollevato dall'autrice della mozione (mozione Barthassat 10.3329, Aprire le porte del tirocinio ai sans papier; mozione Hodgers 09.4236, Rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo per i minori senza statuto legale; mozione Barthassat 08.3616, Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato; mozione van Singer 08.3835, Regolarizzazione dei giovani clandestini che hanno compiuto gli studi in Svizzera). In particolare ha rilevato che le disposizioni legali vigenti consentono di trovare soluzioni individuali. La mozione Barthassat 08.3616 è stata accolta dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2010 e dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati il 20 aprile 2010. In sede di trattamento nel Consiglio degli Stati si è deciso di rinviare la mozione alla commissione per ulteriori accertamenti. Pertanto, la richiesta non è stata ancora valutata in modo definitivo.
Conformemente all'articolo 31 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) al momento del rilascio del permesso per motivi umanitari vanno valutati in particolare l'integrazione sociale e professionale, il rispetto dell'ordinamento giuridico, la situazione familiare e finanziaria, la durata della presenza in Svizzera, lo stato di salute e le possibilità di reinserimento nel Paese d'origine. L'elenco non è esaustivo.
L'attuale normativa sui casi di rigore tiene conto anche della situazione familiare e di quella dei minori (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA). Di principio si presuppone una buona integrazione dei minori che hanno trascorso l'adolescenza in Svizzera. Vanno inoltre considerati la durata e il successo della scolarizzazione. In caso di allontanamento di intere famiglie, occorre considerare la situazione di tutta la famiglia nel valutare l'esistenza di un caso di particolare rigore. Dato che la sorte di una famiglia con figli minorenni costituisce un tutt'uno, non è possibile supporre un caso di rigore soltanto per i genitori o i figli.
Di norma i giovani che hanno concluso una formazione professionale o equivalente sono maggiorenni e vengono giudicati a parte in occasione della verifica dell'esistenza di un caso di rigore. Se ai giovani maggiorenni è rilasciato un permesso di dimora, possono valere le disposizioni sul ricongiungimento familiare conformemente all'articolo 44 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), che però si applicano soltanto a coniugi e figli.
Le disposizioni legali vigenti consentono di disciplinare i singoli casi personali di particolare rigore. Complessivamente tale prassi va privilegiata, per la sua sostenibilità ed equità, a una normativa specifica per i giovani "sans papier" che hanno concluso una formazione professionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.