Ammissione di dirigenti stranieri e specialisti altamente qualificati privi di contratto di lavoro svizzero
10.3526 · Mozione · 2010-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rimuovere gli ostacoli, dannosi per l'economia, che impediscono il trasferimento per due o tre anni all'interno di un gruppo imprenditoriale di dirigenti e specialisti altamente qualificati provenienti da Paesi dell'UE/AELS e da Stati terzi, eliminando i contingenti di permessi attualmente in vigore per le persone senza un contratto di lavoro svizzero. In futuro il diritto a ottenere un permesso di dimora, sancito dall'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS/AGCS), dovrà valere anche se si dispone soltanto di un contratto di lavoro in un Paese dell'UE/AELS.
Begründung
Si parla di un trasferimento all'interno di un gruppo imprenditoriale quando dirigenti o specialisti altamente qualificati di una società straniera lavorano temporaneamente in una sede svizzera. Per specialisti altamente qualificati si intendono persone che sono indispensabili all'interno di un'impresa per lo svolgimento di una determinata prestazione grazie alle loro conoscenze e alla loro vasta esperienza nel settore dei servizi, dell'infrastruttura di ricerca, della tecnologia o della dirigenza dell'impresa.
Secondo il GATS/AGCS, nell'ambito del trasferimento dei quadri, per i dirigenti e gli specialisti altamente qualificati assunti da imprese di servizi straniere con sedi in Svizzera sussiste attualmente un diritto al rilascio di un permesso per soggiorni da tre a quattro anni. Tale diritto vale tuttavia soltanto fino all'esaurimento dei contingenti dei cantoni oppure del contingente di riserva della Confederazione.
Come conseguenza della normativa attuale dirigenti e specialisti urgentemente richiesti in Svizzera non possono essere trasferiti da una sede straniera a una svizzera perché i contingenti sono già stati esauriti. Questo non ha soltanto ripercussioni negative sull'impresa interessata, bensì anche sull'economia svizzera, che viene ostacolata in modo comprovato nella sua creazione di valore.
Per i motivi summenzionati il contingentamento dei permessi nel caso di trasferimenti all'interno dello stesso gruppo imprenditoriale deve essere abrogato. Non si tratta, infatti, dell'assunzione di nuovi dirigenti e specialisti da Paesi dell'UE/AELS o da Stati terzi, ma soltanto di un trasferimento di breve durata a una sede svizzera di esperti per i quali sussiste una richiesta urgente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene essenziale, per la concorrenzialità dell'economia svizzera, che le imprese elvetiche possano ricorrere a persone chiave e specialisti indispensabili provenienti anche da Paesi terzi.
Nell'ambito del citato GATS, dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e del suo allegato 1.B (Accordo generale sugli scambi di servizi, RS 0.632.20), dal 1995 è previsto un diritto al permesso per i soggiorni da tre a quattro anni per i massimi dirigenti e specialisti altamente qualificati di imprese di servizi straniere con sede in Svizzera. E necessario che la persona lavori da almeno un anno per la società distaccante e che adempia le condizioni di qualifica previste dal GATS (il più elevato livello di quadri). Il diritto al rilascio del permesso rientra nel quadro degli impegni assunti dalla Svizzera in materia di accesso al mercato, fatti salvi i contingenti nazionali.
Oltre al GATS, la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, prevede ulteriori agevolazioni per il trasferimento di quadri e specialisti all'interno dell'impresa, anche se tali persone non soddisfano i pertinenti requisiti di qualifica del GATS. Ad esempio, non viene verificata la priorità degli indigeni, i soggiorni possono durare fino a cinque anni e - contrariamente a quanto previsto dal GATS - non si esige un precedente rapporto di lavoro di almeno un anno. Il rilascio di permessi per trasferimenti interni all'impresa è possibile in base alla LStr, anche se le condizioni contemplate dal GATS non sono soddisfatte. Inoltre, se si tratta di lavoratori distaccati di imprese con sede in Paesi dell'UE/AELS, sussiste un diritto a soggiornare fino a 90 giorni per anno civile conformemente all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142112.681).
In virtù delle disposizioni della LStr e dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (art. 30 cpv. 1 lett. h LStr, art. 46 OASA; RS 142.201) e dei diritti conferiti dal GATS, all'atto pratico i casi rilevanti sotto il profilo del GATS sono ammessi prioritariamente (interesse dell'economia svizzera conformemente agli art. 18 LStr e 46 OASA), anche in caso di situazione tesa sul versante dei contingenti.
La proposta di esentare dai contingenti tutti i collaboratori distaccati da Paesi terzi che non dispongono di un contratto di lavoro in Svizzera sopprimerebbe un cardine della politica svizzera in materia di migrazione e sarebbe in contraddizione con il sistema di ammissione binario. Potrebbero giungere in Svizzera sempre più lavoratori distaccati le cui qualifiche sono già disponibili in misura sufficiente sul mercato del lavoro elvetico ed europeo. Se la Svizzera volesse liberalizzare ulteriormente lo scambio transfrontaliero di servizi per le imprese provenienti dall'area UE/AELS, sarebbe opportuno rinegoziare l'accordo di libera circolazione con l'UE/AELS per garantire la reciprocità per le imprese svizzera attive in tale area. Al momento il Consiglio federale non intende procedere a una tale apertura.
Le liberalizzazioni nell'ambito del GATS, ad esempio l'agevolazione dei trasferimenti di quadri rilevanti ai fini del GATS auspicata dall'autore della mozione, vanno negoziati nell'ambito del ciclo di Doha. Un'esenzione preliminare sul piano nazionale per le categorie di persone previste dal GATS anticiperebbe i risultati del ciclo di Doha ed equivarrebbe a un'apertura del mercato svizzero del lavoro senza contropartita alcuna da parte degli altri Stati parte al GATS.
Il Consiglio federale riconosce la grande importanza dei trasferimenti interni di quadri e specialisti altamente qualificati. Le disposizioni vigenti consentono tali trasferimenti in misura qualitativamente e quantitativamente sufficiente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.