10.3669 · Postulato · 2010-09-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto se e a quali condizioni gli ospedali possono essere obbligati a non prescrivere ai pazienti in dimissione precise marche di medicamenti, ma unicamente i principi attivi, le dosi, la forma galenica (incluso eventuali forme ad assorbimento ritardato) e la grandezza della confezione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua risposta alla mozione Sommaruga Simonetta 09.4155, il Consiglio federale ha già fatto presente che la scelta e la prescrizione di un medicamento rientrano nella libertà medica e terapeutica. Un obbligo di prescrizione di principi attivi al momento della dimissione dall'ospedale è in contraddizione con questa libertà, poiché per l'efficacia di una terapia non è essenziale un determinato principio attivo quanto piuttosto un determinato prodotto, in particolare in caso di malattie quali l'epilessia o il Parkinson o anche in caso di disturbi cardiovascolari. Pertanto il Consiglio federale riafferma il principio enunciato all'articolo 52a della legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10) che rende possibile una sostituzione in singoli casi, senza tuttavia imporla.
Nell'ambito del dibattito parlamentare sulla suddetta mozione, il Consiglio federale si è tuttavia dichiarato disposto a esaminare le richieste per ottimizzare la prassi di prescrizione. L'obiettivo è innanzitutto quello di migliorare la qualità delle prescrizioni, nonché di impedire che esse diventino uno strumento di marketing negli ospedali; questi aspetti centrali saranno trattati nella revisione della legge sugli agenti terapeutici (seconda tappa). Il Consiglio federale è disposto, nel quadro di questa revisione, a sottoporre le pertinenti disposizioni a un riesame e a presentare un rapporto al Parlamento.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.