10.3799 · Mozione · 2010-10-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare la legge federale sull'assicurazione malattie (art. 13 segg.) affinché le singole casse malati siano obbligate a pubblicare annualmente nel loro rapporto di gestione l'ammontare complessivo degli onorari versati ai membri e ai presidenti dei consigli di amministrazione e ai direttori generali.
Begründung
Già oggi presso alcune casse malati è usanza pubblicare nel rapporto di gestione l'importo totale degli onorari versati ai membri e ai presidenti dei consigli di amministrazione e ai direttori generali. Questa pubblicazione genera fiducia tra gli assicurati (assicurazione di base). Tutte le casse malati devono essere sottoposte alle medesime direttive.
Quasi non passa giorno che i media diramino notizie sugli onorari dei consigli di amministrazione e dei direttori generali delle casse malati, ciò che crea una grande insicurezza nella popolazione. Con la pubblicazione delle indennità in un settore fortemente sovvenzionato come quello della sanità, verrà posto fine alla tendenza di scaricare le responsabilità sull'altro e sarà rafforzata la fiducia degli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Quanto chiesto dall'autore della mozione sarà attuato nel quadro della nuova legge sulla vigilanza, il cui avamprogetto sarà posto in consultazione alla fine del 2010.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.