Consentire la coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni di provenienza locali affermate
10.4029 · Postulato · 2010-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare come deve essere disciplinata la coesistenza tra denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti agricoli da un lato e nomi geografici locali di prodotti simili dall'altro (p. es. a livello di ordinanza o nell'ambito degli elenchi degli obblighi delle rispettive DOP e IGP).
Begründung
Con la richiesta di protezione della denominazione "Bündner Bergkäse" come DOP sorge il quesito se, dopo la sua eventuale registrazione, nel canton Grigioni potran-no ancora essere utilizzati nomi locali per formaggi simili. Tale interrogativo si pone anche per altre denominazioni protette che contengono un nome di cantone (p. es. Berner Alpkäse o Saucisson vaudois). L'ordinanza DOP/IGP vieta l'impiego commerciale diretto o indiretto di denominazioni protette per prodotti comparabili non conformi all'elenco degli obblighi. Secondo un documento di lavoro dei chimici cantonali, responsabili dell'esecuzione di detta ordinanza, non è consentito usare il termine "Bergkäse" per prodotti comparabili unitamente a un nome geografico della regione DOP/IGP in questione se non sono adempiuti i criteri fissati dalla categoria (elenco degli obblighi). Se la DOP "Bündner Bergkäse" fosse registrata e nella giurisprudenza si confermasse una tale interpretazione di questa disposizione, alcuni produttori sarebbero costretti a rinunciare a denominazioni tradizionali da sempre utilizzate (p. es. Savogniner o Davoser Bergkäse). Ciò è inammissibile. In casi motivati deve essere consentita la coesistenza tra una DOP/IGP contenente il nome di un cantone e le denominazioni di provenienza locali affermatesi da tempo all'interno dello stesso cantone.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è disposto a cercare una soluzione al problema esposto dall'autore del postulato, al fine di consentire la coesistenza tra denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) da un lato e denominazioni affermate dall'altro. Questa problematica era già stata individuata per alcune DOP/IGP registrate e si è nuovamente ripresentata al momento della richiesta di registrazione della DOP "Bündner Bergkäse".
Il sistema di protezione delle DOP/IGP ha l'obiettivo di attribuire la denominazione esclusivamente a prodotti fabbricati in ottemperanza dell'elenco degli obblighi. L'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12) mira a vietare qualsiasi impiego abusivo, diretto o indiretto, di una denominazione protetta, che potrebbe nuocere alla reputazione del prodotto o conferire un vantaggio finanziario ingiustificato. Esso però non vuole vietare sistematicamente qualsiasi uso di nomi di entità geografiche appartenenti all'area di fabbricazione per prodotti comparabili.
Spetta ai chimici cantonali ed, eventualmente, ai tribunali stabilire se l'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP include anche il divieto di utilizzare denominazioni affermate. La mancanza di una giurisprudenza in materia crea insicurezza, al momento, tra i produttori interessati. Sarebbe pertanto opportuno individuare i casi nei quali è evidente che non vi è impiego abusivo ed è escluso qualsiasi rischio d'inganno per il consumatore.
Per fornire risposte adeguate a questa problematica, il Consiglio federale esaminerà le diverse possibilità di coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni affermate. Stabilirà a che livello tale coesistenza debba essere disciplinata, ovverosia se dovrà essere emanata una disposizione legale, una disposizione specifica nell'elenco degli obblighi, eccetera. Si dovrà precisare tale principio fissando criteri che giustificano una simile coesistenza. In tal modo, il Consiglio federale garantirà il rispetto degli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.