10.4074 · Mozione · 2010-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) e della concessione provvisoria con mandato di prestazioni e partecipazione al canone del 29 gennaio 2010 rilasciata conformemente agli articoli 38 e seguenti della legge del 24 marzo sulla radiotelevisione (LRTV) per l'emittenza radiofonica su OUC (regione OUC Svizzera sud-est), il Consiglio federale è incaricato di rilasciare una concessione complementare oppure procedere a una modifica dell'ORTV propria ad agevolare il regime della concessione di cui sopra.
Begründung
In virtù degli articoli 4 e 70 della Costituzione federale le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Nei rapporti con i cittadini di lingua romancia anche il romancio è lingua ufficiale dell'amministrazione federale. La Confederazione è tenuta a rispettare questi principi anche nel settore dei media. Attualmente, però, i proventi del canone previsti all'articolo 40 capoverso 1 LRTV vengono destinati solo in parte alla concessione in questione. La ragione è da ricercare in una controversia giuridica di lunga data che, combinata con la procedura di rilascio delle concessioni attualmente in vigore, ha portato al blocco di 445 542 franchi annui dal 1° aprile 2007. Tale situazione si ripercuote negativamente sulla zona di copertura interessata e sull'intero cantone dei Grigioni. A farne le spese sono soprattutto le comunità linguistiche latine minoritarie (romancio e italiano) che non possono essere servite come dovrebbero. La valle Mesolcina è addirittura completamente esclusa dall'informazione radiofonica garantita dall'emittente regionale. Non si può più andare avanti così. Del resto, il fatto che le relazioni tra i vari gruppi linguistici del cantone siano particolarmente tese è in parte riconducibile al disequilibrio e alle lacune in materia di informazione. Per principio, occorre evitare che la lungaggine delle procedure di rilascio delle concessioni e i procedimenti giudiziari che le accompagnano vada a scapito della popolazione di un cantone e delle sue minoranze linguistiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In data 31 ottobre 2008 il DATEC ha rilasciato a Südostschweiz Radio AG una concessione per l'emittenza nella zona di copertura numero 32 (regione Svizzera sud-est). La concessione riconosce il diritto ad una quota annua dei canoni radiotelevisivi pari a 2 227 712 franchi. In seguito al ricorso interposto dall'altra candidata alla concessione in questione, Radio Südost AG, il Tribunale amministrativo federale ha sospeso la decisione del DATEC e l'ha rinviata allo stesso dipartimento chiedendo di verificare il rispetto della condizione di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera g della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Concretamente, si tratta di verificare il supposto pregiudizio alla pluralità delle opinioni e dell'offerta.
Il 22 dicembre 2009, Südostschweiz Radio AG presentò all'UFCOM una domanda per il rilascio di una concessione transitoria che riconoscesse all'emittente - fino al momento del rilascio della concessione definitiva - il diritto di percepire la quota del canone radiotelevisivo prevista nella nuova concessione. La richiesta fu accolta e il 29 gennaio 2010 l'ufficio rilasciò all'emittente una concessione provvisoria che prevedeva la corresponsione di una quota del canone pari a 1 782 170 franchi, ossia l'80 per cento della somma prevista nel bando per l'attribuzione della concessione. Scopo di una simile misura preventiva era ed è tuttora quello di garantire il servizio pubblico regionale nella zona di copertura numero 32 fino al rilascio della concessione definitiva.
L'incertezza giuridica dovuta alla mancanza di una concessione definitiva non consente a Südostschweiz Radio AG di procedere agli investimenti necessari per adempiere completamente al mandato di prestazioni. Per tale ragione nella concessione transitoria sono stati ridotti gli obblighi: l'emittente regionale non è tenuta, per esempio, a proporre l'intera offerta informativa normalmente richiesta né in particolare a servire il cantone di Glarona e la Valle Mesolcina. I servizi dell'emittente risultano così ridotti per un valore pari al 20 per cento circa della quota definitiva del canone radiotelevisivo.
Per contro, la concessione provvisoria del 29 gennaio 2010 obbliga l'emittente a tenere nella dovuta considerazione le minoranze linguistiche italiana e romancia e a collaborare con le rispettive organizzazioni culturali e linguistiche (art. 10 della concessione provvisoria). Per garantire il rispetto di tale obbligo non occorre né un'integrazione della concessione provvisoria né una modifica all'ORTV.
E opportuno segnalare, infine, che recentemente sono già state prese alcune misure per rispondere al bisogno riconosciuto della popolazione italofona del cantone dei Grigioni di maggiore informazione regionale specifica nei media elettronici. A partire da febbraio 2011, infatti, la SSR trasmetterà un radiogiornale regionale per la popolazione di lingua italiana residente in tutto il cantone dei Grigioni, Valle Mesolcina compresa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.