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11.1029 · Interrogazione · 2011-04-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'azienda Novacorpus International Healthcare organizza cure mediche all'estero e ha concluso un partenariato con le compagnie d'assicurazione malattia Assura e Supra. Agli assicurati è stato recentemente recapitato un invito a farsi correggere la vista mediante trattamento laser a Istanbul per "un prezzo eccezionalmente conveniente". Novacorpus pubblicizza inoltre la chirurgia estetica e le cure dentarie all'estero. Chiediamo al Consiglio federale qual è la sua posizione in merito alla pratica di alcuni assicuratori malattia svizzeri di incitare i loro clienti a farsi curare all'estero. Si tratta di un modo lecito e auspicabile per ridurre i costi della salute?

Stellungnahme des Bundesrates

Le offerte di prestazioni mediche cui fa riferimento l'autore dell'interrogazione (chirurgia refrattiva ed estetica, cure odontoiatriche) non figurano tra quelle rimborsate in Svizzera dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal), l'AOMS prende a carico unicamente le prestazioni erogate da fornitori di prestazioni autorizzati, nonché quelle che ottemperano ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE). L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal; RS 832.10). Questo significa che il catalogo delle prestazioni a carico dell'assicurazione malattie deve includere le prestazioni mediche giudicate efficaci, ma non le prestazioni aggiuntive ("di confort"), che rientrano nel campo di applicazione delle assicurazioni complementari private.

Dato che l'offerta suesposta concerne prestazioni mediche fornite all'estero e finanziate privatamente, il Consiglio federale non vede il motivo di mettere in discussione la prassi degli assicuratori privati in quest'ambito.

Secondo il Consiglio federale, la questione fondamentale, ossia quella di sapere se la presa a carico di prestazioni mediche fornite all'estero possa influire o meno sul contenimento dei costi della salute in Svizzera, non si pone in tale contesto. Nell'assicurazione malattie svizzera vige generalmente il principio della territorialità. Questo significa che, di regola, vengono rimborsate solo le cure prestate in Svizzera da fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare nel nostro Paese. In casi eccezionali, la LAMal prevede che l'AOMS assuma i costi di prestazioni fornite all'estero (urgenze; prestazioni non erogabili in Svizzera o fornite nel quadro di progetti pilota approvati secondo l'articolo 36a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; RS 832.102).

Inoltre, dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), avvenuta il 1° giugno 2002, gli assicurati svizzeri hanno altresì il diritto, a determinate condizioni, al rimborso dei costi per trattamenti ricevuti in uno Stato dell'UE o dell'AELS, nel quadro del cosiddetto aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni dell'assicurazione malattie. Tuttavia, tale diritto non si estende alla direttiva appena emanata dall'UE e concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011). Attualmente si sta valutando quale potrebbe essere l'interesse, per l'assicurazione sociale della Svizzera, ad aderire alla limitata liberalizzazione delle prestazioni mediche transfrontaliere prevista dalla suddetta direttiva.

Risposta del Consiglio federale.