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11.3159 · Interpellanza · 2011-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 4 febbraio 2001, la SUVA ha avviato un'indagine conoscitiva sulle modifiche al suo tariffario dei premi. Dalla relativa documentazione scaturisce che la SUVA intende introdurre una partecipazione alle eccedenze e ridurre le aliquote delle spese amministrative degli enti pubblici ad essa affiliati secondo l'articolo 75 LAINF, allo scopo di essere competitiva nel quadro dei concorsi pubblici. Tenuto conto delle modifiche previste dalla Suva, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Su quali basi giuridiche può fondarsi la SUVA per introdurre una partecipazione alle eccedenze?

2. Non è dell'avviso che la partecipazione ai concorsi pubblici prevista dalla SUVA violi la LAINF (combinato disposto dell'art. 75 LAINF e dell'art. 98 OAINF che non prevedono alcuna partecipazione della SUVA ai concorsi pubblici), come anche il diritto d'appalto, il principio della neutralità concorrenziale e, quindi, anche la Costituzione federale?

3. È vero che la SUVA non intende più richiedere agli enti pubblici ad essa affiliati secondo l'articolo 75 LAINF di assumere i costi amministrativi necessari alla copertura delle spese? Non si tratta forse di un trattamento disuguale, e quindi inammissibile, delle altre aziende assicurate alla SUVA? Saranno queste ultime a dover coprire la differenza?

4. Non è dell'avviso che dovrebbe intervenire in veste di autorità incaricata dell'alta vigilanza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La SUVA intende restituire agli assicurati le eccedenze per ridurre le riserve di compensazione troppo elevate. Tale restituzione deve avvenire senza che siano diminuiti i tassi e i supplementi di premio, computando l'importo in questione nei premi dell'anno successivo. L'obiettivo di questa procedura è di mantenere costanti i tassi di premio.

Secondo l'articolo 61 capoverso 2 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la SUVA pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità e pertanto non può ripartire i benefici e deve impiegare le eventuali eccedenze a favore degli assicurati. L'articolo 92 LAINF stabilisce come devono essere fissati i premi, che consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Il principio della mutualità non impedisce di far beneficiare gli assicurati delle riserve di compensazione, ma le modalità devono rispettare i principi legali summenzionati.

2. Secondo l'articolo 75 capoverso 1 LAINF i cantoni, distretti, circoli, comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, entro un termine fissato dal Consiglio federale, per il loro personale non già assicurato alla SUVA, tra quest'ultima e un assicuratore ai sensi dell'articolo 68. In base all'ordinanza d'introduzione alla LAINF, le amministrazioni e le aziende di diritto pubblico avevano tempo fino al 31 ottobre 1983 per esercitare un'unica volta il loro diritto di scelta.

Le amministrazioni che, conformemente all'articolo 75 LAINF, hanno esercitato il loro diritto di scelta all'entrata in vigore della legge, non possono più scegliere una seconda volta tra la SUVA e un assicuratore privato. Mediante la fusione di comuni possono tuttavia formarsi nuove entità uniche che non hanno ancora mai esercitato tale diritto. Queste entità uniche devono scegliere l'assicuratore al tardi un mese prima di entrare in attività (art. 98 cpv. 2 ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF).

Alle nuove entità uniche che non hanno ancora scelto, anche la SUVA può pertanto presentare un'offerta per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei lavoratori che non le sono già affiliati obbligatoriamente. L'invio di un'offerta da parte della SUVA a queste nuove entità uniche è dunque conforme alla legge e non viola il diritto d'appalto.

3. L'articolo 114 OAINF stabilisce che i premi supplementari servono a coprire i costi delle spese amministrative. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza prevedono una disposizione relativa al supplemento minimo che deve essere prelevato per i costi amministrativi.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), competente per la vigilanza, ha preteso che la riduzione delle aliquote dei costi amministrativi di cui la SUVA intende far beneficiare le amministrazioni pubbliche sia tale da continuare a garantire la copertura delle spese amministrative della classe di rischio in questione. Di conseguenza non sussiste alcun trattamento disuguale inammissibile.

4. L'UFSP ha constatato che diversi assicuratori offrivano proprio alle amministrazioni pubbliche premi che non erano conformi ai rischi. In proposito l'Ufficio interviene nel quadro delle possibilità offerte dalla legge. Il Consiglio federale ritiene che in tal modo sia garantita la conformità legale.

Risposta del Consiglio federale.