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11.3279 · Mozione · 2011-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'energia nucleare, e la relativa ordinanza, in modo tale che, al termine di una fase di esercizio di 40 anni, le autorizzazioni di esercizio in futuro possano essere rilasciate soltanto per un anno e che il Consiglio federale sia tenuto a rinnovarle di anno in anno.

In Svizzera, le centrali nucleari possono rimanere in esercizio fintantoché ne è garantita la sicurezza. Nel quadro del suo mandato di sorveglianza, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) veglia costantemente sul rispetto degli obblighi legali da parte dei gestori degli impianti, ordinando tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza. Nel caso una centrale non soddisfi (più) i requisiti dell'autorizzazione, quest'ultima va ritirata e il dipartimento deve ordinare la disattivazione della centrale.

Begründung

Senza dubbio i periti dell'IFSN svolgono un buon lavoro, adempiendo in modo scrupoloso il proprio mandato di sorveglianza. Non è però opportuno confidare all'IFSN e al DATEC decisioni di fondo come quella di disattivare una centrale nucleare. Finora l'IFSN si è limitato a chiedere opere di miglioria e riequipaggiamenti delle infrastrutture di sicurezza degli impianti. Non ha però mai proceduto a verificare se, in linea di massima, i requisiti dell'autorizzazione siano ancora soddisfatti o se, invece, l'autorizzazione debba essere revocata. Per comprensibili ragioni, l'IFSN continuerà a puntare sull'ottimizzazione dei piani di sicurezza in vigore, senza metterli fondamentalmente in questione. Ciò appare logico alla luce del fatto che, negli scorsi anni, lo stesso IFSN aveva regolarmente partecipato alla definizione e all'ottimizzazione di questi piani.

La decisione se una centrale nucleare possa rimanere in esercizio anche dopo 40 anni deve pertanto spettare al Consiglio federale. Una volta scaduto questo lasso di tempo, le autorizzazioni di esercizio devono essere rilasciate soltanto per un periodo determinato ed essere prorogate di anno in anno dal collegio (e non dal dipartimento responsabile). In tal modo l'IFSN e il DATEC saranno sgravati da una decisione delicata; il compito di sorveglianza e i lavori svolti dall'IFSN, ma anche dai gestori delle centrali, ne risulteranno agevolati e diverranno più efficienti, in quanto un'importante condizione quadro sarà stata chiarita e sarà garantita la sicurezza di pianificazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legislazione svizzera sull'energia nucleare, una centrale nucleare può essere esercitata fintantoché la sua sicurezza è garantita. La sicurezza è garantita se sono rispettati gli oneri definiti della licenza d'esercizio, le disposizioni della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) e tutte le disposizioni delle ordinanze determinanti in materia di esercizio di un impianto nucleare. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha inoltre concretizzato in una serie di direttive i singoli articoli delle prescrizioni di legge. Il compito attribuito dalla legge all'IFSN è di vigilare affinché gli esercenti degli impianti soddisfino in ogni momento queste prescrizioni e affrontino tutte le questioni inerenti alla sicurezza dei loro impianti con il dovuto approfondimento e la necessaria attenzione.

I criteri tecnici per la messa fuori servizio di una centrale nucleare sono disciplinati nell'ordinanza del DATEC del 16 aprile 2008 sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari (RS 732.114.5).

Allo stato attuale delle conoscenze, in nessuna delle centrali nucleari svizzere è finora stato soddisfatto un criterio per la messa fuori servizio. Se un criterio per la messa fuori servizio risultasse soddisfatto, l'IFSN dovrebbe ordinare lo spegnimento della centrale nucleare interessata.

Dopo gli avvenimenti in Giappone, il 18 marzo 2011 l'IFSN ha disposto che gli esercenti delle centrali nucleari svizzere verificassero immediatamente la sicurezza dei loro impianti in caso di terremoti e piene. Inoltre gli esercenti hanno dovuto rispondere, entro il 31 marzo, a una serie di domande sull'approvvigionamento di liquido refrigerante nelle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile e sul raffreddamento di tali piscine. Come misura di sicurezza da attuare immediatamente, dal 1° giugno 2011 le centrali nucleari svizzere devono avere accesso a un magazzino esterno a prova di terremoto e di allagamento, nel quale devono predisporre strumenti di intervento da utilizzare in caso di gravi incidenti. Nel frattempo, i gestori hanno presentato i loro primi rapporti entro le scadenze richieste. In aprile l'IFSN ha esaminato la documentazione, individuato i punti da migliorare e richiesto alcune prove supplementari. Nell'ambito delle analisi sugli eventi in corso, possono essere ordinate altre misure. Il 4 maggio 2011 il Consiglio federale ha disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di esaminare le misure di protezione d'emergenza in caso di eventi estremi in Svizzera. L'organo avrà il compito di verificare se e quali nuovi provvedimenti legislativi e organizzativi devono essere adottati.

Nella maggior parte dei Paesi che prevedono licenze d'esercizio limitate nel tempo per le centrali nucleari, i titolari delle licenze possono contare, per il periodo di validità della licenza stessa, su una garanzia dei diritti acquisiti che li esonera, di regola, dall'obbligo di effettuare adeguamenti tecnici. In Svizzera, l'articolo 22 capoverso 2 lettera g della LENu, invece, impone, per tutta la durata di vita dell'impianto, l'obbligo di riequipaggiarlo nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e di prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati. Per contro, la licenza d'esercizio, in Svizzera, non è di regola limitata nel tempo, perché ciò costituirebbe un ostacolo agli investimenti per gli adeguamenti tecnici.

La legge federale del 23 dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare attribuiva al Consiglio federale la competenza di rilasciare la licenza di costruzione e quella di esercizio. Secondo la nuova legge sull'energia nucleare (LENu), questa competenza è ora del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Contro la decisione di rilascio della licenza è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale. Se il rilascio fosse di competenza del Consiglio federale, per ragioni di diritto costituzionale e in ossequio alle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dovrebbe venire introdotta la possibilità di ricorrere contro una decisione del Consiglio federale. Ciò è in contraddizione con i principi della riforma della giustizia del 1999.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.