11.3425 · Postulato · 2011-04-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In virtù della sentenza del Tribunale federale IC_398/2010 del 5 aprile 2011, che sottolinea i considerevoli vantaggi della realizzazione della linea ad alta tensione sotto forma di cavi interrati sotto il profilo della redditività, dell'utilizzazione agricola e della tutela ambientale (protezione del paesaggio, immissioni di radiazioni e di rumore), ma anche per le minori perdite di energia, il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali misure è necessario adottare per la futura pianificazione del trasporto di energia elettrica in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sentenza del 5 aprile 2011 (IC_398/2010) il Tribunale federale giunge alla conclusione che, grazie ai progressi tecnici raggiunti, i cavi interrati sono più performanti, affidabili e convenienti di una volta, motivo per cui, tenendo conto dei costi per l'intera durata di funzionamento, questa soluzione riesce a soddisfare meglio il principio della proporzionalità. Nel caso in questione, per il Tribunale federale sono determinanti le minori perdite di energia possibili con il cavo interrato rispetto all'opzione della linea aerea. Tale considerazione neutralizza le opposizioni avanzate nella sentenza contro il parziale interramento del cavo. Di conseguenza, si può affermare che in taluni casi l'interesse per la tutela di un paesaggio di media o locale importanza prevale sui costi maggiori generati da un interramento parziale dei cavi.
Nella sentenza portata a esempio il Tribunale federale conferma la prassi finora adottata, secondo cui ogni caso deve essere esaminato singolarmente e non è possibile applicare le considerazioni per un progetto semplicemente a un altro progetto, nemmeno per quanto concerne i costi. Anche in futuro, ogni progetto verrà esaminato individualmente; sarà deciso caso per caso se l'interramento dei cavi soddisfa il principio della proporzionalità.
La pianificazione e il controllo della rete di trasporto non sono di competenza della Confederazione, bensì della società nazionale di rete Swissgrid (art. 20 cpv. 2 lett. a della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, LAEI; RS 734.7). Il 1° gennaio 2013 la società nazionale di rete dovrà assumere, per legge, la proprietà della rete di trasporto.
La sentenza del Tribunale federale non richiede un riorientamento della pianificazione della rete di trasporto svizzera da parte di Swissgrid. Anche in futuro, la pianificazione della rete dovrà soddisfare le esigenze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla performance e all'efficienza delle reti (cfr. art. 8 LAEI). Anche alla luce delle più recenti sentenze del Tribunale federale, Swissgrid deve soddisfare i requisiti di pianificazione della rete e rispettare la vigente legislazione in materia. Il Consiglio federale reputa già soddisfatte le richieste avanzate nel presente postulato e non ritiene pertanto necessario adottare ulteriori misure per pianificare la futura rete di trasporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.