11.3505 · Interpellanza · 2011-06-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alim, 15 anni, vive in Turchia con i nonni. La madre l'ha abbandonato e il padre, naturalizzato nel 2007, abita in Svizzera dal 1991. A giugno 2009 Alim presenta una domanda di ricongiungimento famigliare per raggiungere il padre e il fratello, giunto in Svizzera nel 2002. Infatti, i suoi nonni, anziani e malati, non sono più in grado di occuparsi di lui.
L'UFM si è pronunciato negativamente su questa domanda, contestando i gravi motivi famigliari (art. 47 cpv. 4 LStr), ammessi invece dal Tribunale cantonale vodese.
Il Consiglio federale non è stupito dell'interpretazione estremamente restrittiva generalmente fornita dall'UFM per quanto concerne i "gravi motivi famigliari"?
Non pensa che tale prassi contraddica i suoi propositi rassicuranti manifestati in occasione dell'introduzione nella LStr di termini molto brevi per chiedere il ricongiungimento famigliare per i figli stranieri di persone che vivono in Svizzera?
Il Consiglio federale non è preoccupato per la discriminazione di cui sono oggetto i cittadini svizzeri, poiché, nelle medesime circostanze, un cittadino europeo avrebbe potuto farsi raggiungere dal figlio?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non reputa opportuno esprimersi in merito al caso citato dall'autore dell'interpellanza. I motivi addotti dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) nella fattispecie saranno esaminati dal Tribunale amministrativo federale nell'ambito della procedura di ricorso attualmente pendente.
In generale, per favorire l'integrazione dei figli, la legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) precisa che il ricongiungimento familiare va richiesto entro cinque anni dall'entrata in Svizzera o dall'istituzione del rapporto di filiazione, ed entro 12 mesi per i figli con più di 12 anni. Una volta scaduti i termini legali, è autorizzato soltanto per gravi motivi familiari; sarà quindi possibile soltanto se necessario per il bene del figlio.
Il Tribunale federale ha recentemente esaminato le condizioni applicabili al ricongiungimento familiare. In tale contesto, ha precisato che le condizioni restrittive derivanti dalla vecchia giurisprudenza sussistevano in caso di ricongiungimento familiare chiesto dopo la scadenza del termine. Per essere riconosciuto, il ricongiungimento familiare presuppone un cambiamento importante delle circostanze, in particolare di ordine familiare, quale una modifica delle possibilità di presa a carico dell'educazione all'estero. In tale contesto, occorre esaminare l'esistenza di soluzioni alternative che permettano al figlio di restare dove vive; tale esigenza è ancor più importante per gli adolescenti. Anche l'interesse superiore del figlio va preso in considerazione e va negato qualora l'arrivo in Svizzera costituisca una causa di sradicamento. A tale proposito, l'età del figlio, il periodo di residenza all'estero, l'avanzamento della sua scolarità, la presenza di familiari sul posto, nonché la conoscenza di una delle lingue nazionali sono elementi fondamentali di cui tenere conto per valutare l'opportunità e le conseguenze dell'arrivo in Svizzera. Nell'interesse di una buona integrazione del figlio, occorre fare un uso moderato della deroga di cui all'articolo 47 capoverso 4 LStr.
La prassi dell'UFM in occasione dell'esame delle domande di ricongiungimento familiare dopo la scadenza, come pure le sue direttive corrispondenti, sono conformi alla summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale.
2. L'introduzione nel nuovo diritto di termini per il ricongiungimento si proponeva di favorire l'arrivo dei figli in Svizzera il più presto possibile, per facilitarne l'integrazione. Seguendo una formazione scolastica sufficientemente lunga nel nostro Paese, i minori acquisiscono le competenze linguistiche indispensabili alla loro integrazione. I termini permettono inoltre di evitare la presentazione abusiva di domande di ricongiungimento familiare in favore di figli in procinto di raggiungere l'età per lavorare (messaggio relativo alla legge federale dell'8 marzo 2002 sugli stranieri, FF 2002 3371, n. 1.3.7.7). Tale imperativo può essere pertanto soddisfatto valutando le domande di ricongiungimento familiare depositate dopo la scadenza del termine in maniera conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale. È fondamentale privilegiare l'interesse del figlio favorendo il suo arrivo in Svizzera il più presto possibile invece che incoraggiare i ricongiungimenti familiari dopo la scadenza del termine, che possono costituire uno sradicamento profondo per il minore.
3. Il tema dell'eliminazione nella LStr della discriminazione tra cittadini svizzeri ed europei in materia di ricongiungimento familiare è stato affrontato dalle commissioni in occasione della procedura d'esame preliminare di due iniziative parlamentari (iniziative parlamentari Tschümperlin 08.494, "Far cessare e impedire discriminazioni a livello nazionale", dal 3 ottobre 2008, e 10.427, "Impedire la discriminazione dei cittadini svizzeri", dal 19 marzo 2010). Nel quadro di tale esame, le commissioni hanno deciso di non dare seguito alle iniziative. Va parimenti osservato che il Tribunale federale ha riconosciuto recentemente tale discriminazione e affermato che spettava al legislatore porvi rimedio, altrimenti si sarebbe riservato il diritto di correggere personalmente tale disparità.
Come l'autore dell'interpellanza, anche il Consiglio federale ritiene che tale questione vada presa sul serio e che un adeguamento delle disposizioni legali attuali vada esaminato approfonditamente.
Risposta del Consiglio federale.