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11.3621 · Interpellanza · 2011-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta del 7 giugno 2011 alla mia domanda 11.5222, il Consiglio federale ammette che in materia di IVA l'artigiano estero gode di un vantaggio competitivo rispetto all'artigiano svizzero. Infatti, fino ad un importo massimo di 10 000 franchi l'artigiano locale che effettua un lavoro ad un privato cittadino residente in Svizzera dovrà pagare l'IVA, mentre l'artigiano estero no. Siamo dunque di fronte a una discriminazione di trattamento.

Il Consiglio federale riconosce il problema ma non ritiene necessario agire, perché i costi amministrativi che nascerebbero dall'imposizione fiscale degli artigiani esteri fino all'importo di 10 000 franchi a l'anno eccederebbero l'introito fiscale per lo Stato. Pur avendo comprensione per questa valutazione statale del rapporto costo-beneficio, la risposta del Consiglio federale neglige la difesa degli interessi degli imprenditori con sede in Svizzera. Particolarmente penalizzati sono gli artigiani residenti nelle regioni di frontiera, che oltre alla concorrenza estera legata ai minori costi della mano d'opera e alla debolezza dell'euro, si vedono svantaggiati anche a causa dell'IVA.

Chiedo perciò al Consiglio federale:

1. Quanto incide questa distorsione della concorrenza sull'evoluzione del mercato artigianale, in particolare nelle regioni di confine come Ginevra, Basilea, Sciaffusa, Grigioni e Ticino?

2. Quale perdita di cifra d'affari - e dunque di entrate fiscali - è stimata nel contesto della situazione attuale di libera circolazione delle persone? Vi è stata un'evoluzione sfavorevole nel corso degli ultimi anni?

3. A quanto ammontano i costi amministrativi che risulterebbero dall'attribuzione di un numero di partita IVA svizzero alle società non residenti (attualmente non assoggettate al pagamento dell'IVA svizzera)?

4. L'imprenditore svizzero che svolge lavori in Austria, Francia, Germania e Italia deve pagare l'IVA oppure beneficia all'estero della reciprocità, cioè di un trattamento di favore corrispondente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Corrisponde certamente a verità il fatto che soprattutto nelle regioni di confine il vantaggio concorrenziale delle imprese residenti all'estero rispetto a quelle nazionali influisce sullo sviluppo dell'attività commerciale. Poiché però non vengono elaborate statistiche sul numero di imprese estere che effettuano forniture in esecuzione di un contratto d'appalto (ad es. lavori edili), è molto difficile determinare le ripercussioni concrete.

Questo vantaggio concorrenziale non è però ascrivibile alla nuova legge sull'IVA (LIVA). Al contrario, estendendo l'assoggettamento all'imposta sull'acquisto alle forniture (art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA), nella nuova LIVA il legislatore ha cercato di eliminare il più possibile il vantaggio concorrenziale per le imprese con sede all'estero. Eliminarlo completamente non è possibile, poiché oltre al principio della neutralità della concorrenza si devono considerare altri principi come ad esempio la redditività della riscossione.

Nel caso di imprese con sede all'estero che forniscono prestazioni sul territorio nazionale, la Svizzera non può effettuare controlli fiscali presso la sede estera. Se tali imprese non si iscrivono al registro dei contribuenti in Svizzera, poiché adducono di raggiungere una cifra d'affari annua inferiore a 100 000 franchi, non si possono effettuare verifiche - fatto salvo l'accordo antifrode con i Paesi UE (vedi la risposta alla cifra 3 di seguito). Pertanto, si applica ora in via sussidiaria l'imposta sull'acquisto. Secondo la vecchia normativa, l'imposta sull'acquisto veniva applicata solo all'acquisto di prestazioni dall'estero. Per minimizzare le distorsioni della concorrenza citate nell'interpellanza, il legislatore ha esteso tale imposta alle forniture. Poiché però nell'ambito dell'imposta sull'acquisto non è il fornitore di prestazioni, ad esempio l'impresa estera, bensì il cliente in Svizzera a dover versare l'imposta sul valore aggiunto, il legislatore ha introdotto il limite della cifra d'affari di 10 000 franchi. Ciò dovrebbe permettere di evitare che in particolare le persone fisiche siano assoggettate all'IVA già per piccoli lavori eseguiti da imprese estere. In questo modo, l'imprenditore residente all'estero ha ancora un certo vantaggio concorrenziale solo se fornisce prestazioni in Svizzera senza importare materiale, se non è registrato come contribuente nel nostro Paese e se esegue lavori per un valore inferiore a 10 000 franchi. Se il lavoro è di importo superiore, il cliente in Svizzera deve pagare le imposte sull'acquisto di questa prestazione dall'estero.

2. Non è noto quante imprese estere arrivino in Svizzera ogni anno per effettuare forniture non assoggettate all'imposta sull'importazione. Se, ad esempio, queste imprese fossero circa 3000 con una cifra d'affari media di 30 000 franchi all'anno e se dovessero pagare l'imposta sul valore aggiunto a partire dal primo franco fatturato in Svizzera - poiché il limite dell'imposta sulla cifra d'affari di 100 000 franchi attualmente vigente anche per le imprese residenti all'estero verrebbe abrogato - si otterrebbero entrate dall'imposta sul valore aggiunto di circa 5 milioni di franchi, che a causa della traslazione dovrebbero alla fine essere pagate dai clienti svizzeri.

3. Tali imprese si annuncerebbero spontaneamente solo in casi rari, cosicché la spesa per individuarle e registrarle come contribuenti sarebbe notevolmente superiore rispetto a quella sostenuta per le imprese nazionali. Anche la spesa per determinare e incassare l'imposta sarebbe molto superiore, poiché ad esempio i controlli presso la sede estera di una società sono possibili solo indirettamente, segnatamente nell'ambito dell'accordo antifrode tra la Svizzera e l'UE rispettivamente i suoi Stati membri e ciò solo nei Paesi dell'UE che applicano già preventivamente questo accordo (Francia e Germania). Inoltre, il valore della controversia deve essere superiore a 25 000 euro, cosa che per tali imprese si verifica solo raramente.

L'onere per l'Amministrazione federale delle contribuzioni ammonta mediamente a circa 370 franchi per contribuente. Se per le 3000 imprese di cui al numero 2 si partisse dall'ipotesi di costi quadruplicati per ogni impresa contribuente, questi costi ammonterebbero complessivamente a circa 4,5 milioni di franchi all'anno.

4. La normativa in materia di imposta sul valore aggiunto dell'UE applica in generale gli stessi principi di quella svizzera. Tuttavia, contrariamente alla Svizzera, non riconosce un limite della cifra d'affari per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle imprese estere. Di conseguenza, un'impresa svizzera potrebbe essere già tassata con una cifra d'affari minima in uno Stato membro dell'UE. In pratica anche nell'UE si presenta un problema di esecuzione, poiché per mancanza di controlli sistematici alle frontiere la manodopera estera è difficilmente assoggettabile all'imposta. Questo è stato uno dei motivi cruciali per cui il legislatore svizzero ha imposto al cliente svizzero l'obbligo di versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'imposta sul valore aggiunto per le forniture a lui destinate ed effettuate in Svizzera da imprese estere, invece di abolire per le imprese estere il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi per l'assoggettamento all'imposta vigente anche per le imprese svizzere.

Risposta del Consiglio federale.