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11.3737 · Mozione · 2011-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) con disposizioni finalizzate ad arrestare il cosiddetto turismo medico in Svizzera a spese dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Sempre più stranieri stipulano una polizza d'assicurazione sanitaria per un breve periodo allo scopo di poter usufruire della qualità delle cure mediche offerte nel nostro Paese. Al termine della cura, queste persone comunicano al proprio assicuratore di aver lasciato la Svizzera. Questa prassi abusiva deve essere bloccata perché perpetrata a scapito di chi paga regolarmente le imposte e i premi assicurativi.

Begründung

Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i casi di turismo medico, ossia degli stranieri che, ammalati in modo più o meno grave, stipulano per un breve periodo una polizza con un assicuratore-malattie elvetico, senza tuttavia risiedere in Svizzera. Queste persone si sottopongono ai costosi trattamenti medici offerti nel nostro Paese e, al termine della cura, lasciano la Svizzera. Così facendo, usufruiscono di un'infrastruttura d'avanguardia, ma anche dai costi elevati, nonché di cure mediche di qualità. Il beneficio che ne traggono non è rapportabile ai costi che generano, dato che i premi assicurativi sono versati soltanto per un periodo limitato; il conto è poi saldato da chi paga regolarmente le imposte e i premi.

Il Consiglio federale deve pertanto emanare le disposizioni necessarie a impedire, in Svizzera, qualsiasi forma di turismo medico a spese dell'AOMS.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, le disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) vincolano l'obbligo di assicurazione contro le malattie, ad eccezione di pochi casi particolari, al domicilio in Svizzera o a un permesso di dimora valido per almeno tre mesi. Questo obbligo è applicabile per un periodo più breve solo se una persona esercita un'attività lucrativa nel nostro Paese. Nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b OAMal è sancito che le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura non sono soggette all'obbligo di assicurazione e pertanto non hanno il diritto di assicurarsi contro le malattie. Tali disposizioni hanno lo scopo d'impedire alle persone che vengono in Svizzera unicamente per seguire un trattamento medico di affiliarsi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Spetta inoltre agli assicuratori verificare, prima dell'ammissione di un nuovo assicurato, se questi soggiace all'obbligo di assicurazione. Gli assicuratori-malattie hanno altresì il diritto di sciogliere retroattivamente un contratto di assicurazione se constatano a posteriori che una persona è giunta in Svizzera unicamente per seguire un trattamento medico e che ha lasciato il nostro Paese alla conclusione della terapia. Un assicurato si rende infine colpevole di un reato perseguibile secondo l'articolo 92 lettera b LAMal se ottiene una prestazione malgrado non avesse il diritto di assicurarsi.

Secondo il Consiglio federale le disposizioni vigenti sono sufficienti per prevenire gli abusi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie legati al turismo medico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.