11.3756 · Mozione · 2011-07-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della preparazione all'ampia revisione della legislazione fiscale avente il compito di attuare la mozione Schweiger 10.3493 che mira a unificare il diritto penale fiscale, il Consiglio federale è incaricato di adattare anche il titolo terzo della legge federale sull'imposta federale diretta (art. 190-195) di modo che sia conforme al sistema. Tale modifica deve consentire il rispetto della ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni prevista nella Costituzione nonché tra le diverse autorità inquirenti federali e cantonali.
Una minoranza (Kiener Nellen, de Buman, Leutenegger Oberholzer, Meier-Schatz, Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ordinamento delle competenze previsto dalla Costituzione: la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta federale diretta. Il legislatore federale deve emanare le disposizioni di legge necessarie a tal fine. I cantoni provvedono invece all'imposizione e all'esazione, e per questo spetta loro una quota del gettito fiscale (art. 128 Cost.). Anche se le competenze che le sono conferite sono limitate, la Confederazione è comunque tenuta ad assumersi i compiti che superano la capacità dei cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). Pertanto, negli ambiti in cui è necessario un disciplinamento a livello nazionale, la Confederazione è tenuta ad agire, come impone anche il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 8 Cost.).
La necessità di costituire organi speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è stata riscontrata in seguito all'ultima amnistia fiscale generale. L'articolo 139 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione d'una imposta federale diretta (DIFD, in vigore dal 1978 al 1994) incaricava il Consiglio federale di costituire organi speciali d'inchiesta. Il passaggio dal DIFD alla LIFD ha permesso di constatare l'efficacia di tali organi d'inchiesta. Il legislatore federale ha quindi riconosciuto due volte di seguito nella legislazione che in talune fattispecie (isolate) le autorità fiscali cantonali non sono in grado, né a livello di personale né a livello dei provvedimenti d'inchiesta che possono adottare in virtù della legge, di indagare e giudicare reati fiscali complessi conformemente ai criteri stabiliti dalla procedura penale. Il fatto che la Confederazione attribuisca la competenza di indagare su questi casi a un unico organo per tutta la Svizzera corrisponde all'essenza stessa di uno Stato federale.
2. Delimitazione della competenza della Confederazione: agli articoli 190-195, la LIFD attribuisce alla Confederazione soltanto la competenza di svolgere l'inchiesta; le decisioni in materia di multa e di ricupero d'imposta rimangono espressamente di competenza cantonale. Pertanto, gli articoli 190-195 LIFD rispettano gli obblighi che l'articolo 43a capoverso 1 Costituzione impone alla Confederazione. Il contributo necessario della Confederazione consiste unicamente nel condurre indagini in casi complessi indipendentemente dai confini cantonali adottando i provvedimenti coercitivi previsti dal diritto penale amministrativo, nonché nel verificare se gli elementi di reato delle fattispecie in questione sono oggettivamente e soggettivamente adempiuti. Le decisioni di merito (impugnabili) rimangono come in precedenza di competenza dei cantoni.
3. Effettiva entità dei casi: le inchieste condotte dall'AFC tra il 2003 e il 2010 riguardavano in totale 68 persone fisiche e 38 persone giuridiche. Sulla base dei risultati delle inchieste condotte dall'AFC, tra il 2003 e il 2010 le autorità fiscali cantonali hanno inflitto multe e deciso recuperi d'imposta per un totale di circa 477 milioni di franchi, ossia in media 59 milioni di franchi all'anno. Risulta pertanto evidente che rispetto al numero totale di contribuenti le persone interessate da queste inchieste rappresentano una sparuta categoria, ma allo stesso tempo si tratta di casi enormemente importanti per entità ed effetti dei reati fiscali.
4. Necessità di assistere i cantoni: nella stragrande maggioranza dei casi, le inchieste sono avviate su impulso di un'autorità fiscale cantonale, in tutti i casi le autorità cantonali interessate sono informate e inoltre l'AFC opera in stretta collaborazione con esperti delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Tutti i casi sono caratterizzati da una grande complessità, che complica notevolmente il compito di comprovare le attività esercitate in Svizzera e gli utili annui imponibili nel nostro Paese.
5. Obbligo di vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della LIFD da parte dei cantoni: tale obbligo comprende anche il diritto penale fiscale. Anche sotto questo aspetto bisogna evitare che prassi eterogenee creino disparità di trattamento tra i contribuenti nell'ambito della procedura penale in materia fiscale. Per garantire la parità di trattamento è essenziale che possano essere perseguiti anche i reati fiscali caratterizzati da una grande complessità e/o che coinvolgono più cantoni. In questi casi è imperativamente necessario un modo di procedere uniforme.
6. Necessità di provvedimenti coercitivi: le procedure penali in materia fiscale concedono giustamente all'accusato tutti i mezzi di difesa previsti dal diritto penale. Nella maggior parte dei procedimenti penali in materia fiscale condotti dai cantoni, i reati sono commessi ricorrendo a espedienti semplici e gli accusati si dimostrano concilianti e disposti a cooperare, pur non essendo tenuti a farlo. I casi di sottrazione complessi, invece, sono caratterizzati dal tentativo, da parte dei contribuenti in questione, di mascherare e nascondere la realtà dei fatti per mezzo di complicate manovre. Di conseguenza questi contribuenti non sono affatto disposti a contribuire al chiarimento dei fatti e possono vanificare le indagini semplicemente tacendo. In casi del genere il principio di uguaglianza davanti alla legge impone che si applichino provvedimenti coercitivi, ai quali le autorità fiscali cantonali non possono ricorrere, affinché il diritto fiscale venga attuato nei confronti di tutti i contribuenti.
7. In sintesi, risulta pertanto che le indagini sui reati fiscali gravi devono necessariamente rimanere di competenza di un organo nazionale, che la ripartizione delle competenze messa in discussione dalla mozione risponde a una necessità dei cantoni e serve ad applicare il diritto fiscale conformemente al principio di uguaglianza giuridica, come pure a prevenire le gravi conseguenze di un'applicazione non conforme a tale principio, e che le criticate disposizioni legali sono integralmente previste dalla Costituzione federale e dunque conformi al sistema. Per questa ragione non è necessario adeguare la legislazione come richiesto dagli autori della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.