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11.3937 · Mozione · 2011-09-29

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

La Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM) costituisce l'atto di riferimento per la messa al bando di questa categoria di armi. La Svizzera non deve in alcun caso vincolarsi a un altro strumento giuridico che possa contrastare o pregiudicare le disposizioni previste da questa Convenzione. In particolare, la Svizzera non deve apportare il suo sostegno al progetto di protocollo VI alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche (CCAC), se detto protocollo non è approvato da tutti gli Stati parti della CCM o se stabilisce un regresso rispetto agli standard raggiunti con la CCM.

Begründung

La CCM, entrata in vigore il 1° agosto 2010, annoverà 110 Stati firmatari e più di 63 Stati parti. Tale convenzione stabilisce l'eliminazione di tutte le munizioni a grappolo ancora in uso, considerandole armi che uccidono, mutilano e mietono vittime tra la popolazione civile anche a distanza di numerosi anni dalla fine di un conflitto. Essa è stata negoziata nel 2008 dalla comunità internazionale, che ha dovuto affrontare le conseguenze umanitarie devastanti delle munizioni a grappolo in seguito ai massicci bombardamenti avvenuti nel 2006 nel sud del Libano. La Convenzione di Oslo fissa una nuova norma nel diritto internazionale umanitario e denuncia ogni nuovo tipo di utilizzo di tali armi. Tuttavia, la Russia e la Georgia nel 2008 e in seguito la Tailandia e la Libia nel 2011 non si sono espresse sull'utilizzo di tali armi.

La CCAC conta 114 Stati parti, 75 dei quali hanno firmato e ratificato la CCM. Sotto la forte pressione delle grandi potenze non aderenti alla CCM i negoziati relativi a un protocollo VI sulle munizioni a grappolo avrà luogo in occasione della Conferenza di revisione che si terrà a Ginevra dal 14 al 25 novembre 2011. Il testo proposto è un regolamento sull'uso delle munizioni a grappolo. Incompatibile con la CCM e illegale per gli Stati parti, costituisce una regressione senza precedenti del diritto internazionale umanitario (DIU). Per la prima volta uno strumento internazionale sarebbe oggetto di negoziati tesi a indebolire una normativa più severa già in vigore. Nella pratica, un tale protocollo legittimerebbe nuovamente l'uso delle munizioni a grappolo perpetuando i gravi problemi umanitari a esse connessi e sminuirebbe inoltre definitivamente l'effetto stigmatizzante che induce oggi gli Stati non aderenti alla CCM a rinunciare alle munizioni a grappolo. Le scorte di munizioni a grappolo che potrebbero così essere adibite all'uso militare nel mondo sono stimate in centinaia di milioni.

La CCAC adotta le proprie decisioni per consenso, senza giungere a una decisione se le posizioni sono troppo distanti. L'incapacità della CCAC di vietare le mine anti-uomo ha quindi condotto al divieto completo sancito dalla Convenzione di Ottawa, oggi ratificata da 156 Stati. Allo stesso modo, l'incapacità della CCAC di vietare le munizioni a grappolo ha portato al divieto completo sancito dalla Convenzione di Oslo (110 firme e 63 ratifiche in occasione della seconda Conferenza degli Stati parte tenutasi nel settembre del 2011 a Beirut).

Per quanto riguarda il protocollo VI, è impossibile raggiungere un consenso tra gli Stati che hanno vietato totalmente le munizioni a grappolo e gli Stati della CCAC che vogliono regolamentarne l'utilizzo. Due norme, a favore e contro l'uso delle munizioni a grappolo, che sono per natura incompatibili.

La Svizzera, depositaria delle Convenzioni di Ginevra, deve opporsi risolutamente alla regressione senza precedenti del DIU che rappresenterebbe l'adozione, da parte della CCAC, di un protocollo che disciplina l'uso delle munizioni a grappolo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera contribuisce attivamente al consolidamento del diritto internazionale umanitario (DIU) in seno a vari forum internazionali. In veste di Stato parte della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche (CCAC), la Svizzera s'impegna già dalla fine degli anni 1990 a favore delle misure destinate a ridurre i rischi legati a residuati bellici esplosivi, inclusi quelli delle munizioni a grappolo. Nel quadro della CCAC sono in corso dal 2007 negoziati volti a definire una normativa internazionale in linea con il protocollo aggiuntivo alla CCAC (protocollo VI).

Nel frattempo il processo di Oslo, svoltosi al di fuori del quadro della CCAC, ha portato all'adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), entrata in vigore il 1°agosto 2010. La CCM rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del DIU, in quanto include definitivamente le munizioni a grappolo nella categoria delle armi illecite a causa delle inaccettabili sofferenze provocate alla popolazione civile. È in tal senso che il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il suo messaggio del 6 giugno 2011 concernente l'approvazione della CCM.

Sino ad oggi i principali Stati produttori e utilizzatori delle munizioni a grappolo non hanno aderito alla Convenzione di Oslo e viste le circostanze non sono pronti a diventare parti della CCM in un prossimo futuro. Numerosi Stati parti e firmatari della CCM, tra cui la Svizzera, sono favorevoli a un protocollo VI alla CCAC, complementare alla CCM e comprendente i principali Paesi produttori e utilizzatori di munizioni a grappolo. Il Consiglio federale ritiene che i due processi, vale a dire i negoziati condotti nel quadro della CCAC e le attività volte all'attuazione della CCM, possano completarsi e rafforzare reciprocamente la loro azione.

Nel quadro dell'ultimo mandato il gruppo di esperti è stato incaricato di presentare alla 4a Conferenza d'esame della CCAC di fine novembre 2011 un progetto di normativa sulle munizioni a grappolo con relative raccomandazioni. Allo stato attuale dei negoziati, le normative e i divieti previsti dal protocollo VI su alcuni punti essenziali sono meno vincolanti delle disposizioni della CCM. Vista la partecipazione dei principali Stati produttori e utilizzatori, queste norme potrebbero tuttavia rivelarsi efficaci per impedire l'uso, lo stoccaggio ai fini di un futuro utilizzo, il commercio e la proliferazione di gran parte degli stock esistenti.

Il Consiglio federale è consapevole del rischio che un protocollo VI di debole portata potrebbe compromettere la credibilità della CCAC in quanto strumento centrale del diritto internazionale umanitario oltre che il divieto o la limitazione dell'uso delle armi classiche. Ciononostante ritiene che l'interruzione dei negoziati relativi al protocollo sulle munizioni a grappolo renderebbe impossibile a breve e medio termine una loro ripresa nel quadro della CCAC e l'inclusione dei principali Stati produttori e utilizzatori delle munizioni a grappolo in una normativa multilaterale.

Le iniziative della Svizzera nei negoziati in corso puntano a ricercare nell'ambito della CCAC, a lungo termine e coinvolgendo i maggiori Stati produttori e utilizzatori di munizioni a grappolo, un solido equilibrio tra esigenze umanitarie e le necessità militari, come previsto dalla CCM. La Svizzera appoggerà dunque un protocollo in grado di rafforzare in modo sostanziale le norme generali del diritto internazionale umanitario e di garantire la coerenza del diritto applicabile nell'utilizzo delle munizioni a grappolo. Un tale protocollo dovrebbe nel contempo garantire il costante sviluppo e il consolidamento delle norme sulle munizioni a grappolo nel quadro della CCAC.

Le iniziative della Svizzera nei negoziati in corso puntano a ricercare nell'ambito della CCAC, a lungo termine e coinvolgendo i principali Stati produttori e utilizzatori di munizioni a grappolo, un solido equilibrio tra esigenze umanitarie e militari, come previsto dalla CCM. La Svizzera non appoggerà uno in grado di rafforzare in modo sostanziale le norme generali del diritto umanitario e di garantire l'applicazione coerente del diritto sull'utilizzo delle munizioni a grappolo. Un tale protocollo dovrebbe nel contempo garantire il costante sviluppo e il consolidamento delle norme sulle munizioni a grappolo nel quadro della CCAC.

Una volta conclusi i negoziati il Consiglio federale si pronuncerà sull'approvazione o meno del protocollo VI tenendo conto sia della sua politica estera e della sua politica di sicurezza sia della tradizione umanitaria della Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.