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11.3945 · Mozione · 2011-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nel Codice di procedura penale la possibilità, per le vittime di reato, di ricorrere contro le decisioni del giudice dell'arresto se il pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita costituisce un motivo della carcerazione preventiva.

Begründung

Attualmente l'assenza di una base legale nel Codice di procedura penale impedisce alla vittima di opporsi, anche nel caso di un reato grave, qualora il giudice dell'arresto (giudice dei provvedimenti coercitivi) non disponga la carcerazione preventiva dell'imputato o ne ordini la scarcerazione. Di principio la carcerazione preventiva è un provvedimento a tutela dell'inchiesta. Oltre al pericolo di collusione e di fuga, anche quello di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita costituisce un motivo per disporre una carcerazione preventiva. Soltanto il pubblico ministero ha la facoltà di impugnare una tale decisione. Se vi rinuncia, anche la vittima deve avere la possibilità di interporre ricorso contro tali decisioni del giudice dell'arresto in caso di pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita.

La necessità di una tale facoltà di ricorso da parte della vittima è dimostrata dall'esempio seguente: nel canton Svitto il giudice dell'arresto aveva scarcerato e lasciato tornare a casa un uomo reo confesso di aver abusato sessualmente per lungo tempo di una ragazzina mentalmente ritardata che vive nel suo medesimo edificio. Risultato: i genitori della vittima lasciano uscire da casa la figlia soltanto se accompagnata e non hanno facoltà di opporsi alla decisione del giudice.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche il Consiglio federale ritiene importante proteggere le vittime nei procedimenti penali. Pertanto apprezza che il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) dedichi maggiore attenzione agli interessi delle vittime, anche per quanto riguarda la carcerazione dell'imputato: l'articolo 214 capoverso 4 CPP conferisce infatti alla vittima il diritto fondamentale di essere informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva. Il CPP contiene inoltre disposizioni dettagliate sulla protezione dei testimoni (art. 149 segg. CPP), applicabili anche alle vittime.

Il Consiglio federale ritiene tuttavia inappropriato il modo di procedere chiesto nella mozione per rafforzare la protezione delle vittime, in quanto non tiene conto del fatto che la procedura di disposizione della carcerazione preventiva persegue interessi pubblici e non ha come oggetto la protezione delle vittime.

Il perseguimento e la punizione dell'autore di un reato competono allo Stato. La vittima può partecipare soltanto in misura limitata al procedimento penale, ma beneficia di particolari diritti di protezione e informazione, in modo da non essere nuovamente vittimizzata in sede processuale.

La carcerazione preventiva serve a tutelare il procedimento, interessi pubblici compresi. Questo non vale soltanto per la carcerazione preventiva per rischio di fuga o di collusione, bensì anche per quella per rischio di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita, anche se nel singolo caso può essere anche nell'interesse della vittima. Pertanto, soltanto il pubblico ministero, e non la vittima, può chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi di disporre la carcerazione.

Il fatto che la carcerazione preventiva possa nel singolo caso essere anche nell'interesse della vittima, quindi che tenga indirettamente conto dei suoi interessi, non giustifica il conferimento a quest'ultima di una facoltà di ricorso contro decisioni di non disporre la carcerazione. Una tale normativa sarebbe contraria al sistema. Dato che presuppone un coinvolgimento diretto, la legittimazione al ricorso è limitata all'imputato, da un lato, e al pubblico ministero, dall'altro: la disposizione della carcerazione colpisce il primo direttamente nei suoi interessi degni di protezione, mentre il secondo deve provvedere a imporre l'interesse pubblico garantendo il procedimento.

Un'estensione del diritto di ricorso alle vittime comporterebbe difficoltà di ordine pratico: un tale ampliamento della cerchia di persone autorizzate al ricorso potrebbe infatti ritardare la procedura. Ci si potrebbe poi chiedere se devono poter interporre ricorso soltanto le persone già vittima dell'imputato oppure se tale diritto non dovrebbe spettare anche a tutte le potenziali vittime (resta da vedere come andrebbero determinate).

Gli interessi delle vittime possono essere meglio tutelati con misure extraprocessuali di polizia, come per esempio, nella fattispecie, la carcerazione ordinata a motivo del rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP) o altre misure protettive di polizia che possono essere richieste dalla vittima.

Va inoltre fatto notare che il CPP è appena entrato in vigore il 1° gennaio 2011. È sensato dare tempo alle nuove normative, osservarne attentamente l'applicazione e apportare eventuali correttivi soltanto in un secondo tempo e nella misura rivelatasi necessaria all'atto pratico. Un tale modo di procedere contribuisce alla certezza del diritto e rafforza la fiducia nell'affidabilità della legislazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.