11.3997 · Postulato · 2011-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto che contenga i dati statistici sui rinvii coatti, corredati del motivo del rinvio.
Begründung
Nella sua risposta all'interpellanza 10.3739 concernente i motivi dei rinvii coatti, il Consiglio federale ammette che "in assenza dei corrispondenti dati statistici non è possibile suddividere in categorie delle persone interessate". Tale fatto è deplorevole. Per quanto riguarda gli stranieri allontanati, occorre infatti distinguere tra quelli rinviati per delinquenza o criminalità e quelli che hanno a carico un semplice soggiorno illegale o una domanda di asilo respinta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le carcerazioni amministrative previste dal diritto in materia di stranieri (carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa) intendono mettere a disposizione dei cantoni un possibile strumento per l'esecuzione degli allontanamenti. Per adempiere tale mandato di esecuzione è di principio irrilevante se lo straniero abbia commesso o meno reati durante la sua permanenza in Svizzera.
Per migliorare il rilevamento dei dati statistici nell'ambito delle misure coercitive, il 1° gennaio 2008 il Consiglio federale ha introdotto l'articolo 15a dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), secondo cui a partire da tale data saranno rilevati sistematicamente i dati seguenti: numero degli ordini di carcerazione e durata di ciascuna carcerazione, numero dei rinvii, numero delle scarcerazioni, cittadinanza, sesso ed età delle persone come pure il tipo di carcerazione. Tali rilevamenti hanno migliorato la trasparenza nell'ambito delle misure coercitive. Dal momento che una condanna penale non costituisce un presupposto necessario per disporre una carcerazione amministrativa in virtù del diritto in materia di stranieri, i corrispondenti dati non sono rilevati. Inoltre, le autorità che dispongono e verificano la carcerazione non sono sistematicamente al corrente di un'eventuale condanna penale dell'interessato. Un tale rilevamento sarebbe molto oneroso e di limitata utilità. Le condizioni legali restrittive di cui agli articoli 73 e seguenti LStr garantiscono che le misure coercitive vengano ordinate in particolare nel rispetto del principio di proporzionalità.
La libertà della persona costituisce un bene giuridico particolarmente importante e può essere tolta soltanto nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge (art. 31 cpv. 1 della Costituzione). Più a lungo dura la carcerazione amministrativa in virtù del diritto in materia di stranieri, più importanti devono essere i motivi che ne giustificano la prosecuzione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la privazione della libertà deve costituire il mezzo adeguato, necessario e ragionevolmente esigibile per eseguire l'allontanamento. La ragionevolezza della carcerazione deve sottostare a requisiti severi. L'articolo 15 della direttiva UE sul rimpatrio, vincolante anche per la Svizzera, prevede che una carcerazione amministrativa può essere inflitta soltanto in assenza di misure meno coercitive e soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento. Nell'interesse delle persone coinvolte, deve essere il più breve possibile e va mantenuta solo per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio. Questi vincoli costituzionali e legali garantiscono un impiego cauto delle misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri, tanto più che un rimpatrio forzato rappresenta sempre una situazione particolarmente difficile per gli interessati.
Il Consiglio federale non vede alcuna utilità concreta nel rilevamento chiesto dall'autore del postulato e ritiene che comporti un onere troppo elevato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.