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11.4130 · Interpellanza · 2011-12-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 21 settembre e il 6 ottobre 2011 rispettivamente a Berlino e a Londra, la Svizzera ha firmato due convenzioni fiscali bilaterali. Gli evasori fiscali tedeschi e inglesi devono poter legalizzare i loro valori patrimoniali non dichiarati depositati su conti svizzeri versando un'imposta unica oppure dichiarando i propri conti. I futuri redditi e utili del capitale di clienti bancari tedeschi e inglesi in Svizzera soggiacciono a un'imposta liberatoria, il cui gettito sarà versato dalla Svizzera alle autorità tedesche e inglesi. Le questioni centrali rimangono irrisolte:

1. Perché per il Consiglio federale è così importante che gli evasori fiscali e i loro complici possano rimanere nell'anonimità e quindi impuniti? In che modo la clausola dell'amnistia (art. 17 Convenzione con la Germania) è compatibile con la tanto onorata lotta contro l'impunibilità da parte svizzera?

2. Le persone oneste non tassano soltanto la loro sostanza, bensì anche i loro redditi. In che modo il Consiglio federale garantisce che le convenzioni non favoriscano chi ha sinora sottratto imposte e lo farà anche in futuro rispetto alle persone oneste?

3. L'articolo 31 della Convenzione con la Germania e l'articolo 32 della Convenzione con il Regno Unito pongono requisiti elevati per l'assistenza amministrativa in materia fiscale (identificazione, elevato numero di condizioni da soddisfare per ulteriori richieste d'informazione, numero di richieste annuo limitato a un massimo di 500 ecc.). Questi contingenti sono ridicolmente bassi se si pensa che in un colpo solo la Svizzera ha consegnato agli USA quasi 5000 serie di dati. Inoltre, l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE non prevede alcuna limitazione di questo genere. Si sta delineando un nuovo conflitto con l'OCSE?

4. Come siamo messi con la reciprocità? Come vengono rilevati gli evasori fiscali svizzeri che hanno depositato valori patrimoniali non dichiarati in Germania, nel Regno Unito o in un'oasi fiscale britannica (Isole Vergini ecc.)?

5. In che cosa consiste la base giuridica in virtù della quale la Svizzera e la Germania riducono dal 35 al 26 per cento l'aliquota fiscale sui redditi da interessi convenuta nell'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE? La Commissione europea come giudica questa disparità di trattamento? Vi è il pericolo di un'azione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea?

6. Il privilegio unilaterale di evasori fiscali esteri rispetto alle persone straniere oneste che dichiarano i loro valori patrimoniali su conti svizzeri necessita di una modifica costituzionale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel suo rapporto "Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari" il Consiglio federale ha osservato che la piazza finanziaria dovrebbe concentrarsi sulla gestione dei valori patrimoniali dichiarati. Nel quadro dell'attuazione di questa strategia va soddisfatta sia l'esigenza giustificata degli Stati cofirmatari di tassare i propri cittadini, che quella della tutela della sfera privata dei clienti delle banche in Svizzera. Con la regolarizzazione dell'assoggettamento passato convenuta nelle convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse con la Germania e il Regno Unito si vuole risolvere la questione in modo definitivo. L'intenzione è di sostenere i contribuenti dei due Stati cofirmatari che scelgono un comportamento fiscale improntato all'onestà, permettendo loro di regolarizzare la propria situazione fiscale riguardo agli averi patrimoniali depositati in Svizzera, mediante il pagamento unico oppure acconsentendo alla loro dichiarazione. Alla luce di questa situazione di fatto l'interesse riguardo al perseguimento penale negli Stati cofirmatari viene meno.

2. Il pagamento unico per la regolarizzazione dell'assoggettamento passato è calcolato in maniera forfettaria. La formula per il calcolo dell'ammontare dell'imposta comprende due componenti (capitale e redditi da capitale), ponderate in funzione della ripartizione media su un conto o su un deposito. La convenienza del pagamento unico varia da un contribuente all'altro. Nel caso di un onere fiscale effettivo compreso tra il 19 e il 34 per cento del capitale non si può tuttavia parlare in modo generale di trattamento privilegiato a favore degli evasori. In futuro tutti i redditi da capitale saranno contemplati nelle convenzioni e tassati con le aliquote stabilite negli Stati di residenza. Né la Germania, né il Regno Unito prelevano un'imposta sulla sostanza. Nelle convenzioni è stato pertanto possibile concordare un sistema secondo cui la decisione riguardante l'investimento patrimoniale in Svizzera non dovrebbe essere presa in funzione di considerazioni fiscali ("level playing field").

3. Il meccanismo di garanzia degli articoli 31 (Convenzione con la Germania) e 32 (Convenzione con il Regno Unito) costituisce una misura credibile nei confronti di nuovi averi non tassati. Esso non sostituisce l'assistenza amministrativa ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (art. 26 modello di convenzione dell'OCSE), né tantomeno le limita in alcun modo.

4. Entrambe le convenzioni contemplano un obbligo di reciprocità. Tale obbligo è disciplinato in forma di diritto di opzione. Per garantire l'imposizione dei redditi da capitale conseguiti da persone residenti in Svizzera presso agenti pagatori in Germania o nel Regno Unito, la Svizzera può esigere dalla Germania, rispettivamente dal Regno Unito, l'introduzione di misure adeguate. In occasione dell'adozione, il 13 marzo 2009, dello standard OCSE ai fini dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato deciso che, nel diritto interno, le possibilità di accesso delle autorità fiscali svizzere ai dati bancari non sarebbero state modificate con questa decisione. In considerazione delle modifiche intervenute, si esige ora una verifica ed eventualmente un adeguamento dell'attuale regolamentazione in materia. La soluzione del diritto di opzione convenuta con la Germania e il Regno Unito presenta il vantaggio di tenere conto di questa esigenza, senza anticipare la discussione.

5. I servizi competenti di Berna, Berlino e Londra sono del parere che le convenzioni sull'imposizione alla fonte non toccano l'accordo sulla fiscalità del risparmio. Tuttavia, per evitare un lungo e difficile confronto con la Commissione dell'UE riguardo alla compatibilità tra le convenzioni sull'imposizione alla fonte e l'accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera sta effettuando colloqui con la Germania e il Regno Unito per delimitare in modo chiaro il campo di applicazione dei diversi accordi.

6. Per quanto concerne i valori patrimoniali finora non dichiarati, è possibile soddisfare a posteriori gli obblighi legati all'assoggettamento, con effetto liberatorio, soltanto effettuando un pagamento unico fino al 34 per cento degli averi depositati oppure acconsentendo a dichiararli. In questo modo gli evasori non risultano privilegiati rispetto ai contribuenti onesti.

Risposta del Consiglio federale.