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11.4146 · Interpellanza · 2011-12-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

A novembre 2010, nel rapporto relativo all'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali in Svizzera, la Commissione per i diritti economici, sociali e culturali del Consiglio economico e sociale dell'ONU ha formulato alcune raccomandazioni indirizzate al nostro Paese (http://www.humanrights.ch/upload/pdf/101123_Sozialpakt_Concluding-Obs_Switzerland.pdf). Chiedo al Consiglio federale di prendere posizione in merito rispondendo, in particolare, alle seguenti domande:

1. È necessario intervenire a livello legislativo in Svizzera per garantire i diritti sanciti nella Convenzione o migliorarne il rispetto (punto 5)?

2. Con quali misure il Consiglio federale intende colmare il vuoto legislativo esistente affinché anche i gruppi sociali più vulnerabili, come i migranti, non vengano discriminati e possano godere dei diritti stabiliti nella Convenzione (punto 7)?

3. Sono previste ulteriori misure per limitare la violenza sulle donne e in particolare per combattere efficacemente la violenza domestica?

4. In Svizzera viene effettuata una rilevazione sistematica degli abusi sessuali sui minori e dello sfruttamento minorile, in modo da poter adottare misure adeguate (punto 14)?

5. Quali sono gli strumenti e i rimedi giuridici da attuare per offrire sicurezza e proteggere le donne straniere vittime di violenza domestica che non denunciano per paura di perdere il permesso di soggiorno (articolo 15)?

6. Quali progressi sono stati compiuti finora per integrare in ambito scolastico corsi qualitativamente validi in materia di educazione sessuale e di salute sessuale e riproduttiva? Quali sono le prossime tappe (punto 20)?

7. Sono previste misure per promuovere la conoscenza e l'importanza dei diritti umani in ambito educativo e formativo (punto 21)?

8. Sono state adottate o sono previste misure in merito alle altre raccomandazioni della Commissione non menzionate nelle presenti domande?

Stellungnahme des Bundesrates

Il secondo e terzo rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I), su cui si basano le raccomandazioni citate dall'autrice dell'interpellazione, hanno mostrato che in Svizzera l'attuazione dei diritti contenuti nel Patto è in fase molto avanzata, nonostante in molti settori vi siano ancora lacune da colmare. In quest'ottica, le raccomandazioni della Commissione ONU rappresentano un importante strumento d'orientamento, anche perché riguardano temi e questioni già discussi a livello federale e cantonale. Alle singole domande il Consiglio federale risponde come segue:

1. Nel rapporto sulla ratificazione dei Patti ONU il Consiglio federale aveva sostenuto che la maggior parte delle garanzie contenute nei patti sono essenzialmente di tipo programmatico e non creano alcun diritto soggettivo (FF 1991 936). In seguito, questo parere è stato confermato dal Tribunale federale. Inoltre, il Consiglio federale ritiene che, attualmente, la grande maggioranza dei diritti enunciati nel Patto I vengano applicati tramite leggi federali o cantonali, le quali danno anche luogo a diritti soggettivi legalmente imponibili. Per tali motivi, il Consiglio federale non vede la necessità per il legislatore di intervenire in merito alle raccomandazioni della Commissione ONU contenute all'articolo 5 del rapporto. In questo contesto poi, occorre ricordare che la particolare distribuzione dei ruoli e delle competenze in vigore nel nostro Stato federale, ovvero la ripartizione dei compiti tra Confederazione, cantoni, organismi intercantonali e comuni, svolge un ruolo fondamentale. Nell'ottica del diritto internazionale, la Commissione ONU ritiene che spetti al governo federale garantire un'attuazione uniforme a livello nazionale. Da parte svizzera, però, va precisato che nell'adempimento dei propri compiti la Confederazione è tenuta a rispettare la ripartizione delle competenze e il principio di sussidiarietà. Cantoni e comuni, a loro volta, sono tenuti ad attivarsi a priori nei propri ambiti di competenza e ad assumersi autonomamente le rispettive responsabilità.

2. Recentemente, il Parlamento si è dichiarato contrario all'introduzione di una legge generale contro le discriminazioni, ritenendo gli strumenti legali a disposizione sufficienti. Per questo, il 21 settembre 2009 il Consiglio nazionale non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Rechsteiner 07.422, che chiedeva l'emanazione di una legge generale sulla parità di trattamento. Il 20 maggio 2009, nella risposta all'interpellanza Heim 09.3242, il Consiglio federale ha sottolineato che, per il momento, non è necessaria una legge generale sulla parità di trattamento. A tutt'oggi è ancora pendente in Consiglio nazionale l'iniziativa parlamentare 10.523, "Legge sulla lotta contro la discriminazione razziale".

Il 23 novembre 2011 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica della legge sugli stranieri e sull'attuazione del piano d'integrazione elaborato insieme ai cantoni. In tale contesto, ha sottolineato come la promozione dell'integrazione si riveli inutile se gli immigrati vengono emarginati e penalizzati. Per questo, la protezione dalle discriminazioni deve diventare parte integrante della promozione dell'integrazione, le istituzioni delle strutture normative devono essere adeguatamente assistite e le persone discriminate devono ricevere una consulenza e un supporto professionali. In concreto, occorre potenziare i centri di consulenza che assistono le vittime di discriminazioni per appianare tempestivamente i conflitti e proteggere meglio gli immigrati. L'inserimento mirato di disposizioni a favore dell'integrazione e della tutela dalle discriminazioni all'interno delle basi legali delle strutture normative di competenza federale fa sì che il principio della non discriminazione venga sancito in maniera specifica e che tali misure vadano a vantaggio dei gruppi sociali più a rischio.

3. Il 13 maggio 2009, in adempimento del postulato Stump 05.3694, il Consiglio federale ha approvato il "Rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera". Il rapporto illustra la posizione del Consiglio federale ed elenca le misure previste a livello federale. L'analisi delle singole misure e del loro stato d'attuazione sarà pubblicata nel foglio federale i primi di marzo 2012 sotto forma di rapporto intermedio del Consiglio federale. Inoltre, cantoni e Confederazione stanno avviando congiuntamente molte altre misure, come lo studio di fattibilità per lo sviluppo di una "helpline nazionale contro la violenza domestica" della CDDGP, condotto dalla prevenzione svizzera della criminalità (PSC) in collaborazione con l'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU).

4. Gli abusi sessuali e lo sfruttamento minorile sono reati penali commessi di nascosto, il che rende molto difficile rilevare i crimini non denunciati. Solo quando i fatti vengono scoperti, diventando reati perseguibili d'ufficio, le autorità penali sono autorizzate a intervenire e la statistica svizzera della criminalità può effettuare una registrazione sistematica dei casi. Inoltre, la statistica degli aiuti alle vittime di reati dispone di dati relativi alle richieste di assistenza per reati contro l'integrità sessuale dei minori, tratta di esseri umani e favoreggiamento della prostituzione. Nell'ambito di uno studio commissionato dall'amministrazione federale, il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) valuterà se e come è possibile stimare il numero oscuro delle vittime della tratta di esseri umani in Svizzera. Nonostante ciò riguardi solo marginalmente gli abusi sessuali e lo sfruttamento minorile, auspichiamo che le eventuali metodologie messe a punto possano essere applicate anche per quantificare il numero di crimini non denunciati in quest'ambito.

La tutela dei minori rientra in larga parte nella sfera di competenza dei cantoni. A livello federale, l'informazione e il coordinamento in materia di tutela dei minori e prevenzione della violenza sono svolti dall'UFAS, il quale sta elaborando, insieme a un gruppo di lavoro composto da rappresentanti federali, cantonali ed esperti, un rapporto in risposta al postulato Fehr 07.3725, "Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia", che dovrebbe uscire a metà del 2012. Il rapporto conterrà soprattutto misure volte a proteggere meglio i bambini da atti di violenza, compresi gli abusi sessuali. Verrà menzionata anche la questione di un più stretto coordinamento a livello nazionale in materia di tutela dei minori.

5. L'articolo 50 della legge sugli stranieri stabilisce che il diritto alla proroga del permesso di dimora sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Tra i gravi motivi la legge cita espressamente i casi di violenza nel matrimonio. Dunque, secondo il diritto vigente, i coniugi che subiscono violenza non sono obbligati a rimanere sotto lo stesso tetto per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il 1° gennaio 2012 l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; cfr. art. 77 cpv. 6bis) è stata integrata affinché nei casi di violenza domestica si tenga conto anche delle indicazioni e delle informazioni dei servizi specializzati. In questo modo si è ridotto il rischio di perdere il permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità famigliare. La modifica della prassi legata a questo adeguamento legislativo dev'essere sostenuta e coordinata tramite un'iniziativa specifica rivolta agli uffici cantonali della migrazione e ai servizi di consulenza. Inoltre, per un'attuazione uniforme della prassi è in programma l'elaborazione di un'apposita casistica.

6./7. L'organizzazione dei programmi scolastici è di competenza cantonale. Già oggi nelle scuole si parla di diritti umani. Nell'ambito degli sforzi compiuti per coordinare i programmi d'insegnamento cantonali è stata dedicata un'attenzione particolare a questo tema. Ad esempio, il Plan d'Etudes Romand ha inserito la formazione in diritti umani tra le competenze cognitive e operative, mentre il Lehrplan 21 dei cantoni germanofoni, in fase di elaborazione, prevede l'inclusione dei diritti umani come tema interdisciplinare. Questi i passi compiuti nell'ambito dell'educazione sostenibile allo sviluppo (ESS).

8. La SECO, incaricata di redigere un rapporto sul Patto I, è in contatto con tutti gli uffici federali interessati e con i cantoni per valutare regolarmente la necessità di intervenire e i margini di manovra relativamente a tutte le raccomandazioni.

Risposta del Consiglio federale.