12.1067 · Interrogazione · 2012-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Come confermato da ritrovamenti a Basilea e Lugano, in Svizzera sono già presenti i primi esemplari di colza geneticamente modificata.
Che cosa intende intraprendere il Consiglio federale in conformità alla sua competenza d'esecuzione al fine di:
1. prevenire in Svizzera la crescita incontrollata di altre piante OGM;
2. garantire la protezione assoluta contro la diffusione e l'impollinazione incrociata di queste piante OGM?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha già disciplinato questa questione nell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (artt. 50-52 OEDA):
- ha previsto l'attuazione di rilevamenti per valutare l'inquinamento causato da organismi geneticamente modificati (OGM) il cui impiego nell'ambiente non è autorizzato;
- ha altresì previsto che, se del caso, i cantoni ordinino le misure richieste per combatterli;
- infine, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha ricevuto il mandato di allestire un sistema di monitoraggio ambientale volto a riconoscere tempestivamente eventuali rischi per l'ambiente e danni alla diversità biologica dovuti a OGM e al loro materiale genetico transgenico.
Lo scopo del diritto vigente è prevenire la diffusione incontrollata e lo sviluppo nell'ambiente di detti OGM, l'emissione deliberata e incontrollata, l'ibridazione con piante indigene e la contaminazione delle colture. In quest'ottica, i servizi federali esaminano anche altre possibili fonti di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (p. es. i semi di colza utilizzati nei fuochi d'artificio).
Malgrado le prescrizioni in vigore e il divieto temporaneo di coltivare OGM, è al momento impossibile vivere in un ambiente completamente privo di OGM; ciò a causa della coltura all'estero di colza geneticamente modificata e del commercio internazionale. Non può infatti essere esclusa l'introduzione puntuale e involontaria di semi di colza geneticamente modificata, ad esempio come contaminanti di lotti di semenze classiche importati. L'origine delle piante di colza transgenica rinvenute a Basilea non è nota.
A seguito del ritrovamento di piante di colza transgenica menzionato, e come previsto dall'articolo 52 OEDA, i cantoni hanno adottato le misure di distruzione necessarie, di cui sono tenuti a controllare l'efficacia verificando che nessuna nuova pianta si sviluppi e sopravviva. L'UFAM rafforzerà il monitoraggio del territorio, in particolare portando a termine e attuando il proprio sistema di monitoraggio dell'eventuale presenza di piante geneticamente modificate (art. 51 OEDA). Inoltre, al fine di individuare la presenza in Svizzera di polline transgenico proveniente da piante transgeniche presenti in modo accidentale o diffusosi nell'ambito di flussi transfrontalieri, l'UFAM prevede di monitorare il polline raccolto dalle api. Infine, proseguirà le proprie indagini per valutare l'inquinamento ambientale dovuto alla presenza accidentale di OGM (art. 50 OEDA).
Il Consiglio federale è dell'avviso che non occorra legiferare ulteriormente, ma sostiene l'allestimento, come pianificato, di un sistema di monitoraggio e l'applicazione dell'ordinanza in vigore.
Risposta del Consiglio federale.