Lexipedia

12.1086 · Interrogazione · 2012-09-25

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Uno dei principi fondamentali della democrazia è quello secondo cui le persone interessate da una decisione devono partecipare al processo decisionale. Tuttavia, uno dei grandi punti deboli della democrazia tradizionale è che essa può garantire l'applicazione di tale principio soltanto all'interno dello Stato, ma non al di là delle frontiere. Ciò genera sistematicamente aggressioni, proteste e tensioni che disturbano i rapporti di buon vicinato tra i Paesi e che talvolta impediscono addirittura eventuali soluzioni e sviluppi adeguati.

Ci si chiede pertanto se il Consiglio federale sarebbe disposto, in caso di progetti straordinari di ampia portata (gestione del traffico aereo o ampliamenti di piste degli aeroporti, centrali nucleari o discariche di scorie radioattive), a coinvolgere nel processo decisionale svizzero, a titolo eccezionale e all'interno di un perimetro ragionevole, anche le persone interessate da queste misure al di là del confine nazionale, considerandole in tale ambito alla stregua degli elettori svizzeri.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, i diritti politici poggiano fondamentalmente sulla cittadinanza svizzera e/o sul domicilio in Svizzera. La popolazione delle regioni di frontiera degli Stati limitrofi non gode quindi di diritti politici in Svizzera, anche se può essere interessata da decisioni concernenti progetti nel nostro Paese tanto quanto i cittadini svizzeri. Ciò vale anche per la popolazione svizzera nei confronti di progetti all'estero.

Il diritto internazionale consuetudinario prevede tuttavia l'obbligo per gli Stati di evitare fastidi eccessivi a livello trasnfrontaliero. La questione della portata è tuttavia regolarmente dibattuta quando si tratta di grandi progetti. Questo principio di diritto internazionale consuetudinario in materia di vicinato e di ambiente è stato pertanto concretizzato con accordi e trattati bilaterali, mediante i quali sono stati fissati standard di diritto ambientale e obblighi di informazione e di collaborazione reciproci. Essi disciplinano in primo luogo la cooperazione tra autorità degli Stati limitrofi, ma anche i diritti di informazione e di partecipazione dell'opinione pubblica, delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi limitrofi.

In tal senso, può essere portata a esempio la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo), alla quale la Svizzera e i Paesi limitrofi hanno aderito. Essa prevede che la Parte di origine di un progetto di rilievo (aeroporto, centrale nucleare, impianto di smaltimento dei rifiuti, ecc.) offra al pubblico delle zone limitrofe potenzialmente coinvolte la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della Parte interessata siano equivalenti a quelle offerte al proprio pubblico. La convenzione del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e quella sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali contengono disposizioni analoghe.

Nella procedura svizzera concernente il piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, le esigenze di informazione e di consultazione degli Stati limitrofi interessati sono garantiti, conformemente all'ordinanza sulla pianificazione del territorio, alla convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi, agli accordi bilaterali in campo nucleare e alla convenzione di Espoo. Per quanto riguarda la Germania, lo Stato federale, il Land e i Landkreis beneficiano di una rappresentanza diretta in vari gruppi di lavoro politici e specialistici, nei quali espongono le proprie esigenze. Anche alla popolazione dei comuni interessati, siano essi situati da una parte o dall'altra del confine, è data la possibilità di un'ampia partecipazione. Le persone delegate dalla Germania nelle conferenze regionali godono di uguali diritti e possibilità d'influenza dei rappresentanti svizzeri. In una futura procedura di autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi, la legge federale sull'energia nucleare prevede la considerazione delle esigenze degli Stati limitrofi nella misura in cui ciò non limiti in modo eccessivo il progetto. Le persone interessate con domicilio o sede all'estero hanno la stessa possibilità delle persone interessate in Svizzera di ricorrere contro un'autorizzazione di massima, così come contro un'autorizzazione edilizia o un permesso d'esercizio.

L'accordo firmato il 4 settembre 2012, ma non ancora entrato in vigore, tra la Svizzera e la Germania sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania prevede per i Landkreis e i comuni tedeschi, così come per le persone fisiche e giuridiche che vi risiedono, lo stesso statuto giuridico e la stessa partecipazione alla procedura garantiti alle collettività locali, alle aziende e agli abitanti svizzeri dal diritto svizzero.

I grandi progetti con ripercussioni transfrontaliere vengono discussi anche in seno a vari organi transfrontalieri (p. es. la Commissione intergovernativa del Reno superiore, la Conferenza del Reno superiore, la Commissione dell'Alto Reno e la Conferenza internazionale del Lago di Costanza). Il Consiglio federale cura inoltre uno scambio regolare con i governi degli Stati limitrofi.

La richiesta dell'autore dell'interrogazione è dunque già soddisfatta, nella misura del possibile, dalle vigenti regolamentazioni di diritto internazionale. Il Consiglio federale è dell'opinione che l'attuale quadro giuridico consenta già un'informazione e una partecipazione adeguate delle popolazioni degli Stati limitrofi in merito a grandi progetti che le riguardano, e si premura, di concerto con questi Paesi, di adeguarlo ai nuovi sviluppi al fine di garantire che tutti i diritti di partecipazione siano rispettati.

Risposta del Consiglio federale.