12.1104 · Interrogazione · 2012-11-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Come risaputo, la riammissione dei casi Dublino da parte dell'Italia funziona in misura molto limitata, in particolare perché le autorità italiane hanno ristretto il numero di persone che possono essere trasferite al giorno. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere in maniera dettagliata alle domande seguenti:
1. Qual è il numero massimo di trasferimenti Dublino al giorno che l'Italia ammette attualmente?
2. Questo numero massimo è cambiato di recente? In caso affermativo, in che misura?
3. Vi sono altre limitazioni (in particolare ostacoli burocratici di qualsiasi tipo) che ostacolano, ritardano o addirittura impediscono i trasferimenti dei casi Dublino?
4. Sono prossimamente previste nuove o ulteriori limitazioni dei trasferimenti?
5. Quanto dura in media la procedura finché l'Italia acconsente al trasferimento di un caso Dublino?
6. Quanto tempo trascorre tra il consenso dell'Italia e il trasferimento effettivo?
7. La durata della procedura dei trasferimenti Dublino verso l'Italia è mutata nel 2012? In caso affermativo, in che misura?
8. Quanti casi Dublino attendono attualmente in Svizzera il trasferimento verso l'Italia?
9. Quanti casi Dublino (complessivamente e per anno) hanno potuto essere trasferiti in Italia dall'inizio del 2012 e quanti dall'entrata in vigore dell'accordo?
10. Qual è la percentuale dei richiedenti l'asilo nel nostro Paese per cui secondo l'accordo di Dublino è responsabile l'Italia?
Stellungnahme des Bundesrates
La collaborazione con l'Italia nell'ambito di Dublino funziona bene. Finora la Svizzera ha potuto trarre notevole profitto dal sistema Dublino, in particolare grazie ai trasferimenti verso l'Italia. L'Ufficio federale della migrazione intrattiene un contatto privilegiato e costante con le competenti autorità italiane.
1. L'Italia non ha fissato un tetto massimo ai trasferimenti nell'ambito della procedura Dublino. Per ragioni di capacità, gli aeroporti di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino possono accogliere al giorno soltanto rispettivamente nove e quattro persone provenienti dalla Svizzera. Non sono previste limitazioni per altre destinazioni quali Torino, Venezia, Bari, Lamezia Terme, ecc.
2. Nell'autunno 2012 l'Italia ha adottato provvedimenti che consentono alla Svizzera di trasferire ogni giovedì fino a dodici persone a destinazione di Milano Malpensa.
3. La maggior parte degli Stati Dublino, tra cui anche la Svizzera, ha definito determinati orari entro i quali deve avvenire il trasferimento. Tale restrizione è necessaria, poiché la persona trasferita deve essere registrata e occorre avviare la corrispondente procedura. Inoltre, in virtù delle competenze interne l'interessato deve all'occorrenza proseguire il viaggio all'interno del Paese di destinazione.
4. Il Consiglio federale non prevede modifiche di rilievo in materia di trasferimento.
5. Il regolamento Dublino II definisce i termini entro i quali lo Stato deve comunicare se acconsente o meno alla richiesta; termini che a seconda del caso sono di due settimane, un mese o due mesi. Se la risposta non è fornita entro tale scadenza, la responsabilità della procedura d'asilo passa allo Stato richiesto. Di norma l'Italia sfrutta appieno tali termini.
6. Il regolamento Dublino II in vigore prevede che il trasferimento avvenga entro sei mesi dal consenso, con possibilità di proroga in caso di procedura di ricorso, carcerazione o passaggio alla clandestinità. Il lasso di tempo tra il passaggio in giudicato della decisione Dublino e il trasferimento varia a seconda delle risorse e delle priorità cantonali.
7. Nel 2011 la durata complessiva media di una procedura Dublino, dalla registrazione della domanda d'asilo fino al trasferimento effettivo (compresa un'eventuale procedura di ricorso), è stata di 168 giorni. Nel 2012 è aumentata in media a 181 giorni a causa dell'incremento delle domande d'asilo e quindi anche del numero di trasferimenti che i cantoni sono stati chiamati ad eseguire. Nel 2012 l'Ufficio federale della migrazione ha per contro potuto abbreviare la durata della procedura Dublino, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla decisione di non entrata nel merito, a una media di 63,1 giorni (2011: 77,8 giorni).
8. È stata emanata una decisione di allontanamento verso l'Italia passata in giudicato e non ancora eseguita dai cantoni nei confronti di 625 persone soggette al regime di Dublino (stato al 21 gennaio 2013).
9. Dall'associazione della Svizzera alla normativa di Dublino, in dicembre 2008, fino a fine 2012 sono state trasferite in Italia 7583 persone. Nel 2009 sono state trasferite 869 persone, nel 2010 1496, nel 2011 2365 e nel 2012 2853.
10. Per circa il 40 per cento delle domande d'asilo presentate in Svizzera sussistono indizi secondo cui un altro Paese europeo potrebbe essere responsabile dell'esecuzione della procedura d'asilo. Circa la metà dei casi riguarda l'Italia.
Risposta del Consiglio federale.